Corte costituzionale

Ordinanza n. 102/2000

Corte cost., ord. 14 aprile 2000, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
102/2000
Data di deposito
14 aprile 2000
Data di decisione
5 aprile 2000
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Cesare Ruperto
Presidente
MIRABELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2000:102

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 17 settembre 1999
  • ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 6 ottobre 1999
  • ordinanza g.i.p. tribunale di Milano del 22 settembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 25220

E' ammissibile, in quanto sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal primo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, con funzione di Giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano. Sotto l'aspetto soggettivo, infatti, sia la Camera dei deputati sia il giudice per le indagini preliminari sono legittimati ad essere parte nel giudizio per conflitto tra poteri, quali organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere di rispettiva appartenenza; sotto l'aspetto oggettivo, inoltre, la ricorrente Camera dei deputati prospetta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, ricavandosi altresi' dal ricorso proposto le ragioni del conflitto e le norme costituzionali che regolano la materia.

Massima n. 25221

Agli effetti del giudizio sul conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del Giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice della udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, va disposta la notificazione anche al Senato della Repubblica, in considerazione dell'identita' di posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare. - V. anche ordinanze n. 269 del 1996 e n. 470 del 1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei deputati nei confronti del giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice dell'udienza preliminare, presso il Tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al giudice per le indagini preliminari, con funzione di giudice dell'udienza preliminare, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto a) per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

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