Corte costituzionale
Sentenza n. 148/1999
Corte cost., sent. 30 aprile 1999, n. 148
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 148/1999
- Data di deposito
- 30 aprile 1999
- Data di decisione
- 26 aprile 1999
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1999:148
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5, comma 7, 'bis', 'bis', decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 3, comma 65, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Parametri
- art. 53, Costituzione
- art. 28, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 72, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 71, comma 1, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 113, comma 2, Costituzione
- art. 42, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 24637
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3, 42, 10, comma primo, 24, comma primo, 28, 53, 71, comma primo, 72, comma primo, 97, 113, commi primo e secondo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - il quale prevede che "in caso di occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilita', intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennita' di cui al comma 1" (quella, cioe', prevista per la espropriazione dei suoli edificatori: semisomma tra valore di mercato e reddito catastale rivalutato, decurtata del 40%) con esclusione della riduzione del 40 per cento; che "in tal caso l'importo del risarcimento e' altresi' aumentato del 10 per cento"; e che tale disposizione si applica anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - in quanto, con riferimento agli artt. 3, 10 e 42 Cost., - posto che con sentenza n. 369 del 1996 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 6, d.l. n. 333 del 1992, come sostituito dall'art. 1, comma 65, l. 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui applica al "risarcimento del danno" i criteri di determinazione stabiliti per "il prezzo, l'entita' dell'indennizzo"; che il legislatore, con la norma denunciata, e' intervenuto modificando il precedente criterio applicato alle occupazioni acquisitive; che la regola generale di integralita' della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale; che, in casi eccezionali, il legislatore puo' ritenere equa e conveniente una limitazione del risarcimento del danno; e che, nel caso di occupazione appropriativa, "sussistono in astratto gli estremi giustificativi di un intervento normativo ragionevolmente riduttivo della misura della riparazione dovuta dalla pubblica amministrazione al proprietario dell'immobile che sia venuto ad essere cosi' incorporato nell'opera pubblica", considerando che l'eccezionalita' del caso appare giustificata nella fattispecie dal carattere temporaneo della norma denunciata, che rimane inserita in un testo normativo con le caratteristiche, da un lato, della dichiarata temporaneita', collegata alla emanazione di una nuova disciplina organica per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', dall'altro, della finalita' egualmente temporanea e di emergenza, rivolta a regolare situazioni passate - deve ritenersi ragionevole la riduzione imposta dalla norma denunciata, essendosi realizzato un equilibrato componimento dei contrapposti interessi in gioco, con l'eliminazione della ingiustificata coincidenza dell'entita' dell'indennizzo per l'illecito della pubblica amministrazione con quello relativo al caso di legittima procedura ablatoria; con riferimento all'art. 53 Cost., il richiamo a detto precetto costituzionale risulta inconferente, poiche' alla determinazione dell'indennizzo anche nel caso di occupazione acquisitiva non puo' riconoscersi alcun connotato tributario; con riferimento agli artt. 71, comma primo, e 72, comma primo, la censura nulla aggiunge ai profili gia' decisi nel senso dell'infondatezza dalla sentenza n. 391 del 1995; con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., la norma impugnata e' estranea a profili di tutela giurisdizionale; con riferimento agli artt. 28 e 97 Cost., deve escludersi che dalla norma denunciata possano derivare esoneri o limitazioni di responsabilita' per i pubblici funzionari responsabili della procedura espropriativa e che l'entita' dell'indennizzo o la responsabilita' conseguente incidano negativamente sul buon andamento della pubblica amministrazione. - S. nn. 132/1985, 39 e 283/1993, 391/1995, 369/1996, 286/1997; O. nn. 395/1996, 62/1997. red.: S. Di Palma
Massima n. 24638
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza - in ragione dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 33 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. n 662 del 1996, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma secondo, Cost. (V. Massima A). red.: S. Di Palma
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis comma 7-bis del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 28 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Lecce; agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, 28 e 97 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Firenze; agli artt. 42, secondo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Reggio Calabria; agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Latina; agli artt. 3, 28, 42, 97, 10, primo comma, 24, primo comma, 53, 71, primo comma, 72, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Cagliari; agli artt. 3, 28, 42, secondo e terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lamezia Terme; agli artt. 3, primo comma, 42, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Potenza; agli artt. 3, 42, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Torino; agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dai Tribunali di Bari e Udine; agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lagonegro; agli artt. 3 e 42, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del predetto art. 5-bis comma 7-bis del d.-l. n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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