Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1999

Corte cost., ord. 18 marzo 1999, n. 82

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
82/1999
Data di deposito
18 marzo 1999
Data di decisione
11 marzo 1999
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
GRANATA
ECLI
ECLI:IT:COST:1999:82

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 24562

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., dell'art. 514 cod. proc. pen. (letture vietate), come sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1997, n. 267, concernente i ristretti limiti in cui, fuori dei casi previsti dagli artt. 511, 512, 512-bis e 513, puo' darsi lettura, al dibattimento, dei verbali delle dichiarazioni rese da imputati al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, o al giudice, nel corso delle indagini preliminari o nella udienza preliminare. Anche in questo giudizio, infatti, come gia' in altri precedenti, l'art. 514 cod. proc. pen. e' stato impugnato unitamente all'art. 513, commi 1 e 2, per motivi - attinenti alle regole di utilizzazione probatoria delle suddette dichiarazioni - rispetto alle quali esso non ha un autonomo contenuto normativo. - Conforme, sul punto, S. n. 361/1998.

Massima n. 24563

Deve ordinarsi la restituzione ai giudici 'a quibus' degli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, primo comma, e 112 Cost., nei confronti degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, cod. proc. pen., per la inutilizzabilita' ai fini della decisione - in essi sancita - in mancanza del consenso degli altri imputati, delle dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato contumace, assente, o che rifiuti di sottoporsi all'esame, nonche', in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, Cost., nei confronti della disposizione transitoria dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui esclude che le dichiarazioni rese dal coimputato sul fatto altrui possano essere utilizzate, alle condizioni previste dal comma 5 dello stesso art. 6, nel caso in cui, nel giudizio di primo grado, al momento dell'entrata in vigore della legge non ne sia stata disposta la lettura. Le modifiche operate sul quadro normativo, sotto molteplici aspetti, per effetto della sentenza n. 361 del 1998, rendono infatti necessario un riesame, alla luce dello 'ius superveniens', della rilevanza delle questioni nei processi di provenienza. - V. S. n. 361/1998 (gia' citata nel testo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione dal Tribunale di Avezzano e dal Tribunale di Alba con le ordinanze in epigrafe;

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pistoia, al Tribunale di Savona, al Tribunale di Alba, al Tribunale di Novara, al Tribunale di Avezzano e al Tribunale di Bari in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1, 490 e 503, comma 1, del codice di procedura penale e 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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