Corte costituzionale
Sentenza n. 410/1998
Corte cost., sent. 16 dicembre 1998, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 410/1998
- Data di deposito
- 16 dicembre 1998
- Data di decisione
- 10 dicembre 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:410
Norme oggetto del giudizio
- richiesta rinvio giudizio da Procuratore Repubbl. del 5 maggio 1998
Parametri
- art. 256, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 1, Costituzione
- art. 302, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 126, Costituzione
- art. 52, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 202, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 16, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 5, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 362, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 101, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 87, Costituzione
Massime
Massima n. 24291
A conferma della decisione gia' adottata in linea di prima e sommaria delibazione con l'ordinanza n. 266 del 1998, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, dallo stesso avanzata in data 5 maggio 1998, di funzionari del SISDE e di polizia, e che si assume basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri 'ex' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere riconosciuto ammissibile. Sotto il profilo soggettivo, infatti, vanno affermate sia la legittimazione del Presidente del Consiglio a sollevare il conflitto - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte costituzionale ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia la legittimazione a resistere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in quanto, ai sensi dell'art. 112 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'azione penale obbligatoria e dell'attivita' di indagine a questa finalizzata. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza di Stato anche attraverso lo strumento del segreto. - V. S. nn. 110/1998, 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. nn. 426/1997, 269/1996 e 266/1998 (quest'ultima gia' citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Massima n. 24295
Come la Corte ha avuto occasione di chiarire, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio dei ministri nel processo penale ha non gia' l'effetto di impedire in via assoluta al pubblico ministero di compiere atti di indagine e di esercitare l'azione penale rispetto a fatti oggetto di una 'notitia criminis', bensi' l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente di utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto, sia in via diretta, al fine cioe' di fondare su di essi l'esercizio dell'azione penale, sia in via indiretta, per trarre cioe' spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, in quanto le eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall'illegittimita' della loro origine. I doveri di correttezza e lealta' ai quali i rapporti tra Governo ed autorita' giudiziaria devono ispirarsi, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti, escludono peraltro, in particolare, che l'autorita' giudiziaria possa aggirare surrettiziamente il segreto opposto dal Presidente del Consiglio, inoltrando ad altri organi richieste di esibizione di documenti dei quali sia nota la segretezza. - V. S. n. 110/1998. red.: S. Pomodoro
Massima n. 24296
In accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, deve dichiararsi che non spetta al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, - in seguito all'annullamento, con sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 1998, della richiesta di rinvio a giudizio gia' avanzata in data 19 novembre 1997, di funzionari del SISDE e di polizia - rinnovare tale richiesta (ripresentata il 5 maggio 1998) utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato gia' accertata con la suddetta sentenza. Anche questa seconda richiesta, dal cui esame risulta che la Procura di Bologna ha nuovamente esercitato l'azione penale senza indicare differenti elementi indizianti, indipendenti dagli atti e documenti coperti dal segreto, gia' in suo possesso, e senza basarsi su altri ed autonomi atti di indagine, legittimamente diretti ad acquisire tali nuovi elementi, va quindi annullata. - Cfr. S. n. 110/1998 (gia' citata nel testo). V. anche la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, rinnovare la richiesta di rinvio a giudizio utilizzando fonti di prova acquisite in violazione del segreto di Stato già accertata con sentenza della Corte costituzionale e conseguentemente annulla la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 maggio 1998.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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