Corte costituzionale
Sentenza n. 110/1998
Corte cost., sent. 10 aprile 1998, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/1998
- Data di deposito
- 10 aprile 1998
- Data di decisione
- 9 aprile 1998
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- GRANATA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1998:110
Norme oggetto del giudizio
- atti istruttori Proc. Repubblica c/o Trib. Bologna
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 5, Costituzione
- legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 2, comma 1, n. 70, legge n. 81 del 16 febbraio 1987
- art. 126, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 112, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 104, Costituzione
- art. 202, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 87, Costituzione
- art. 256, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 52, Costituzione
- art. 16, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
- art. 12, legge n. 801 del 24 dicembre 1977
- art. 362, codice di procedura penale (nuovo)
- art. 94, Costituzione
- art. 95, Costituzione
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
Massime
Massima n. 23852
A conferma della decisione gia' adottata in sede di prima e sommaria delibazione con la ordinanza n. 426 del 1997, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione all'attivita' istruttoria - concernente funzionari del SISDE e di polizia - svolta, con successiva richiesta di rinvio a giudizio, per acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio, ex art. 12, legge 24 ottobre 1977, n. 801, deve essere, ai sensi dell'art. 37, legge 11 marzo 1953, n. 87, riconosciuto ammissibile. Infatti, sotto il profilo soggettivo, sia il Presidente del Consiglio - in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere a cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non solo in base alla legge n. 801 del 1977, ma, come la Corte ha gia' avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle disposizioni costituzionali, invocate nel ricorso, che ne delimitano le attribuzioni - sia il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna - in quanto, ai sensi dell'art. 12 Cost., e' il titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale - sono legittimati ad esser parti nel promosso giudizio. Mentre, quanto al profilo oggettivo, non v'ha dubbio che il conflitto riguarda attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui opposizione e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio e al controllo del Parlamento. - V. O. n. 426/1997 (gia' citata nel testo) ed inoltre S. nn. 86/1977, 420/1995, 464/1993, 463/1993 e 462/1993, nonche' O. n. 269/1996. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23857
Riguardo al fondamento e ai limiti del segreto di Stato opposto all'autorita' giudiziaria da organi del potere esecutivo, vanno tenuti fermi i principi enunciati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 86 del 1977 e 82 del 1976 - secondo le quali solo in quanto strumento necessario al fine della sicurezza dello Stato e per garantirne l'esistenza, l'integrita' e l'assetto democratico tutelati dagli artt. 1, 5, 52, 87 e 126 Cost., il segreto puo' trovare legittimazione e, quanto allo sbarramento, che ne deriva, all'esercizio del potere giurisdizionale, garantito a sua volta dagli artt. 101, 102, 104 e 112 Cost., "la sicurezza dello Stato costituisce interesse essenziale e insopprimibile della collettivita', con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca la esistenza stessa dello Stato, un aspetto del quale e' la giurisdizione" - ma dove, al tempo stesso, si afferma che la potesta' dell'esecutivo in questa materia non e' illimitata; che va fatta salva l'esigenza - destinata a trovare il suo punto di equilibrio e la sua definizione in sede legislativa - di assicurare, in ogni singolo caso concreto, un ragionevole rapporto di mezzo a fine; che mai il segreto potrebbe essere allegato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordinamento costituzionale; che l'esecutivo deve indicare le ragioni essenziali che stanno a fondamento del segreto, e che il sindacato politico sulla tutela del segreto si accentra nella sede parlamentare, attraverso tutti i modi consentiti dalla Costituzione, riconducibili alla funzione ispettiva delle Camere ovvero all'ambito dei procedimenti fiduciari. Inoltre, nelle questioni che su questi temi possono sorgere, deve farsi particolarmente riferimento, anzitutto, alla legge - in larga misura ispirata alla giurisprudenza costituzionale - 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per la informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) - anche se la riforma, da compiersi con la legge organica prevista dall'art. 18, e la cui emanazione resta auspicabile, non e' ancora intervenuta - legge che, all'art. 15, ha modificato l'art. 352 del codice di procedura penale del 1930; alla direttiva della legge delega per il nuovo codice di procedura penale, di cui all'art. 2, comma 1, numero 70, e agli artt. 202 e 256 del codice , che hanno delineato - pur se con formule non del tutto identiche e tali da determinare qualche incertezza sulla estensione del segreto - una ipotesi di improcedibilita', da dichiararsi dal giudice allorche' sia opposto il segreto e il giudice stesso ritenga essenziali per la definizione del processo gli elementi di conoscenza dal segreto preclusi. - Cfr. S. nn. 86/19777 e 82/1976 (gia' citate nel testo) red.: S. Pomodoro
Massima n. 23858
In ordine alla estensione e ai limiti delle preclusioni indotte nel processo penale dal segreto di Stato, va riconosciuto, alla stregua della disciplina vigente - non potendo la Corte costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, operare, in concreto e di volta in volta, sostituendosi al legislatore ordinario, valutazioni di merito attinenti al bilanciamento tra i beni costituzionali sottostanti rispettivamente alle esigenze di tutela del segreto e di salvaguardia dei valori protetti dalle singole fattispecie criminose - che, per evitare che l'equilibrio dei rapporti tra potere esecutivo e autorita' giudiziaria, che devono essere improntati al principio di legalita', non ne risulti alterato, l'opposizione del segreto di Stato da parte del Presidente del Consiglio non puo' impedire al pubblico ministero di indagare sui fatti cui si riferisce la 'notitia criminis' in suo possesso, e di esercitare, se del caso, l'azione penale, ma ha solo l'effetto di inibire all'autorita' giudiziaria di acquisire e conseguentemente utilizzare gli elementi di conoscenza e di prova coperti dal segreto. E cio' sia che l'utilizzazione di tali elementi avvenga in via diretta - qualora cioe' si intenda fondare su di essa l'esercizio dell'azione penale -sia che avvenga in via indiretta, ove se ne volesse trarre spunto ai fini di ulteriori atti di indagine le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dalla illegittimita' della loro origine. red.: S. Pomodoro
Massima n. 23859
In parziale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in relazione ad attivita' istruttorie concernenti funzionari del SISDE e di polizia, deve dichiararsi che non spetta al pubblico ministero ne' acquisire ne' utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti e documenti sui quali e' stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio, in data 12 giugno 1997, ai sensi degli artt. 202 e 256 cod. proc. pen., il segreto di Stato, ne' trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e pertanto vanno annullati, ai sensi dell'art. 38 della legge 11 marzo 1953, n. 87 gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto, e con questi, in quanto vi sono indicate o comunque utilizzate fonti di prova coperte dal segreto, anche la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio. Riguardo a tali atti, infatti, il comportamento del Procuratore della Repubblica non appare conforme a quella correttezza e lealta', nel senso dell'effettivo rispetto delle rispettive attribuzioni, a cui devono ispirarsi, fermo il principio di legalita', i rapporti tra Governo e Autorita' giudiziaria. Per contro, alla stregua della disciplina vigente in materia - che non delinea alcuna ipotesi di immunita' sostanziale collegata all'attivita' dei servizi informativi - deve altresi' dichiararsi che - diversamente da quanto si e' al riguardo sostenuto nel ricorso - non e' precluso al pubblico ministero di procedere per i fatti in questione, ove disponga o possa acquisire, per altra via, elementi indizianti del tutto autonomi e indipendenti dagli atti o documenti coperti dal segreto, spettando poi al giudice, al quale il pubblico ministero formula le sue richieste, decidere se si debba dichiarare non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato, allorquando ritenga essenziali le prove la cui acquisizione e utilizzazione sono impedite dal segreto medesimo. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta al pubblico ministero, in persona del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato legalmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente annulla gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di rinvio a giudizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 10 aprile 1998.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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