Corte costituzionale
Sentenza n. 427/1995
Corte cost., sent. 12 settembre 1995, n. 427
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 427/1995
- Data di deposito
- 12 settembre 1995
- Data di decisione
- 6 settembre 1995
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- BALDASSARRE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1995:427
Norme oggetto del giudizio
- art. 36, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 32, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 33, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 44, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 35, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 38, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 31, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 39, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 39, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 43, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 37, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 41, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 40, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 42, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 34, legge n. 47 del 28 febbraio 1985
- art. 39, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 39, comma 8, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
Parametri
Massime
Massima n. 22809
Non e' fondata, in riferimento all'art. 79 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono edilizio rappresenterebbe un provvedimento di clemenza adottato senza la procedura garantistica prevista per la concessione dell'amnistia. Invero - come gia' rilevato dalla sent. n. 369 del 1988 - il "condono edilizio" non integra gli estremi dell'istituto dell'amnistia sia perche' quest'ultima, in quanto misura di clemenza generalizzata, incide direttamente sulla punibilita' astratta, con l'effetto immediato della estinzione del reato senza mediazione fattuale, mentre il condono edilizio costituisce una complessa e varia fattispecie produttiva di effetti estintivi, che si compone di una serie di fasi (domanda di sanatoria, versamento della prima rata, procedura di sanatoria, pagamento integrale dell'oblazione) ed i cui effetti estintivi del reato sono quindi rimessi alla volonta', per quanto condizionata, degli interessati; sia perche', in caso di amnistia, vi e' l'obbligo per il giudice di immediata declaratoria di non doversi procedere, mentre, nelle ipotesi di condono edilizio, vi e' la sospensione del processo penale in attesa dell'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo di sanatoria. L'accostamento del condono edilizio all'amnistia va escluso anche se si ritiene che l'unica ragione della concessione del beneficio del condono-oblazione sia il pagamento di una somma di denaro, in quanto l'effetto estintivo dell'amnistia, a differenza di quello del condono, e' comunque da ricondurre all'atto legislativo concessivo dell'amnistia. Questo orientamento va confermato anche con riferimento all'art. 39 l. n. 724 del 1994, il quale ha sostanzialmente disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, accompagnata da taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive e oggettive. Del resto esistono nell'ordinamento vigente una serie di atti legislativi che determinano lo stesso effetto estintivo del reato prodotto dal condono edilizio e per i quali non sono previste procedure legislative diverse da quelle ordinarie, come, ad esempio, le ipotesi di oblazione introdotte dalla legge n. 689 del 1981, o i casi in cui un fatto cessa (anche temporaneamente) di essere previsto dalla legge come reato, o la previsione di estinzione di reati collegata ad adempimenti richiesti agli autori degli stessi. - V. S. n. 369/1988; O. nn. 803/1988, 929/1988. red.: A. Franco
Massima n. 22810
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della disciplina del condono, che sarebbe sprovvista di quei caratteri di straordinarieta' ed eccezionalita' che, soli, la giustificherebbero, ne' sarebbe collegata alla tutela di valori oggettivi, bensi' ispirata esclusivamente da finalita' di ordine economico-finanziario. Invero, la riapertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi), sono disposti da una normativa del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria e di riassetto del territorio ed anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria. Del resto, l'entita' e la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e la sua persistenza, anche successivamente alla legge n. 47 del 1985, giustificano la necessita' di un recupero della legalita' attraverso la regolamentazione dell'assetto del territorio, al fine di procedere ad un definitivo riordino della materia, anche attraverso la collegata normativa di urgenza in corso di trattazione parlamentare. Peraltro, una tale situazione, ove fosse reiterata, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini, riferiti all'epoca dell'abuso sanabile, non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perche' contrastanti con la tutela del territorio. - V. S. n. 416/1995. red.: A. Franco
Massima n. 22811
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la estinzione della punibilita' contrasterebbe con le finalita' proprie della pena, cioe' con la difesa degli stessi beni tutelati attraverso l'incriminazione, che rappresenta un limite costituzionale al potere di clemenza, sotto il profilo della irragionevolezza. La normativa sul condono, infatti, ha carattere del tutto eccezionale e presenta aspetti che sono direttamente volti al ripristino della tutela del controllo sul territorio. Del resto il sistema del nuovo condono, anche in connessione indissolubile con le altre disposizioni in materia di sanatoria edilizia ed in materia urbanistica dettate dalla decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), non si limita ad una riapertura dei termini, ma introduce nuovi obblighi e restrizioni soggettive ed oggettive, che circoscrivono l'ambito della definizione agevolata e riequilibrano situazioni di eccessivo vantaggio, nella valutazione del legislatore di preminenti interessi pubblici (esclusione degli abusi maggiori, tutela dei diritti soggettivi dei terzi confinanti, tutela dei comuni per l'onere di urbanizzazione, tutela dei boschi distrutti o danneggiati; esclusione degli abusi posti in essere da soggetti condannati per gravi reati), il che dimostra un serio intento di porre in atto una risistemazione della materia del governo del territorio idonea ad impedire il ripetersi del fenomeno dell'abusivismo edilizio attraverso la sua repressione. red.: A. Franco
Massima n. 22812
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che si determinerebbe una irrazionale discriminazione tra i cittadini che non hanno commesso abusi edilizi e coloro che, avendo realizzato opere non solo in assenza di concessione, ma anche in difformita' delle previsioni degli strumenti urbanistici (c.d. abuso sostanziale), attraverso il versamento di una somma beneficiano degli effetti del condono, anche se si tratti di soggetti che abbiano gia' usufruito della precedente misura di clemenza di cui alla legge n. 47 del 1985. Infatti, in considerazione delle finalita' da realizzare in maniera indissolubile attraverso la connessione con la decretazione di urgenza in corso di trattazione parlamentare (decreto legge n. 319 del 1995), e del fatto che le scelte operate dal legislatore hanno il carattere della ragionevolezza, deve escludersi la sussistenza di una irrazionale discriminazione tra cittadini, e cio' anche con riferimento a coloro che abbiano gia' usufruito, per precedenti opere abusive, del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del 1985, non assumendo tale circostanza alcuna autonoma rilevanza sul piano del giudizio di conformita' al precetto costituzionale invocato. - V. anche le precedenti massime B e C. red.: A. Franco
Massima n. 22813
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41 e 42 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo del mancato bilanciamento con altri beni oggetto di tutela costituzionale. Invero, la normativa impugnata risponde adeguatamente proprio alla finalita' di realizzare un contemperamento dei valori in giuoco, quelli del paesaggio, della salute, della conformita' della iniziativa economica privata all'utilita' sociale, della funzione sociale della proprieta' da una parte, e quelli, pure di fondamentale rilevanza sul piano della dignita' umana, dell'abitazione e del lavoro dall'altra. red.: A. Franco
Massima n. 22814
Non e' fondata, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo del contrasto con il principio di obbligatorieta' della azione penale. Tale principio, invero, risulta violato quando il legislatore vi abbia derogato senza alcuna giustificazione razionale, il che nella specie non si verifica. - V. anche le precedenti massime B, C, D, nonche' S. nn. 89/1982, 370/1988. red.: A. Franco
Massima n. 22815
Non e' fondata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che la reiterazione di provvedimenti di clemenza indurrebbe nel cittadino la convinzione della possibilita' di violare impunemente la legge, in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena. Tale contrasto e' infatti escluso dalla necessita' - nella valutazione del legislatore non irragionevole - del ricorso alla misura del condono-oblazione. red.: A. Franco
Massima n. 22816
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che il condono di abusi edilizi non solo formali, ma anche sostanziali, impedirebbe agli enti competenti (regioni e comuni) qualsiasi intervento di governo del territorio, costringendoli a prendere atto di scelte contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati. Invero, gia' la sent. n. 416/1995 ha escluso che la riapertura e l'estensione dei termini del condono edilizio vanifichi di per se' l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni locali e regionali, tenuto anche conto che la diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e' da addebitare, almeno in parte, anche alla scarsa incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo e repressione da parte degli enti locali e delle regioni, oltre che al difetto di una attivita' coordinata di polizia locale specializzata nel controllo del territorio. Va anche considerato che la esclusione della punibilita' rientra nella materia penale, che e' di esclusiva competenza statale, e che gli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dall'art. 81, co. 1, lett. a) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 818, riservano allo Stato il potere di fissare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale. - V. S. nn. 302/1988, 487/1989, 18/1991, 231/1993. red.: A. Franco
Massima n. 22817
Non e' fondata, in riferimento all'art. 9 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo che la regolamentazione del condono edilizio con riferimento alle aree vincolate si porrebbe in contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della nazione. Dimostrano invero l'inesistenza di tale contrasto, la norma che esclude dal condono le costruzioni abusive realizzate sopra o sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari (art. 2, co. 6, d.l. n. 310 del 1995) nonche' la norma che prescrive, per la sanabilita' delle opere abusive realizzate in aree vincolate ritenute prioritarie dal legislatore, la necessita' dell'acquisizione dei pareri favorevoli delle amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli (art. 7, co. 13, d.l. n. 310 del 1995), senza che abbia rilievo, a questo proposito, la carenza di criteri predeterminati che orientino la scelta delle amministrazioni stesse in ordine all'eventuale rilascio di tali pareri. red.: A. Franco
Massima n. 22818
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonche', in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (artt. 31 e segg.), sollevata sotto il profilo della violazione del limite imposto alla iniziativa economica privata, rappresentato dal contrasto con l'utilita' sociale e dal danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana, in cui si fa rientrare il diritto del cittadino a vivere in un ambiente non degradato, mentre nella specie sarebbero le scelte dei pubblici poteri a conformarsi ai comportamenti illeciti dei privati, donde la violazione anche degli artt. 2 e 3 Cost., ponendosi le norme impugnate in contrasto con la necessaria tutela dei diritti di rango costituzionale e favorendo irrazionalmente condotte illecite dei privati. Escludono invero tale contrasto i rilevanti limiti al condono, di natura temporale e volumetrica, ovvero attinenti alla inedificabilita' o alla necessita' del parere dell'amministrazione interessata. red.: A. Franco
Massima n. 22819
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 42, 119 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata sotto il profilo che le norme impugnate, nei casi di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale per omessa esecuzione nei termini dell'ordine di demolizione, consentirebbero la sanatoria nonostante che il responsabile dell'abuso non sia piu' proprietario del bene, e quindi configurerebbero una sorta di espropriazione senza corrispettivo a danno del comune e violerebbero il diritto di proprieta' dei beni dei comuni nonche' il principio di ragionevolezza, consentendo ad un soggetto che non e' piu' titolare di un diritto, di farlo valere contro chi ne e' titolare. Invero, deve escludersi che la discrezionalita' del legislatore sia stata esercitata in modo irragionevole, dovendo le disposizioni impugnate essere interpretate nel senso che la previsione della acquisizione gratuita al patrimonio del comune della costruzione abusiva e dell'area sulla quale essa insiste, in caso di inottemperanza all'ordinanza di demolizione, ha carattere sanzionatorio, rappresentando la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, eseguita una opera abusiva, non adempie l'obbligo di demolirla. Pertanto, in quanto provvedimento sanzionatorio, la confisca resta soggetta, sotto il profilo dei fatti impeditivi della sanatoria, alla disposizione di cui all'art. 43, primo comma, della legge n. 47 del 1985 (tenuto conto dell'interpretazione autentica data dall'art. 12 bis del d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, introdotto dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68). Lo stesso legislatore, peraltro, ha posto un limite alla possibilita' di sanatoria, attribuendo preminenza all'interesse pubblico quando l'interesse privato alla concessione del condono venga a trovarsi in conflitto con questo, e cioe' quando si sia gia' verificata una effettiva destinazione del bene ad una attivita' di pubblica utilita', e facendo in ogni caso salvi i diritti dei terzi sugli immobili. - V. S. n. 345/1991 e O. n. 82/1991. red.: A. Franco
Massima n. 22820
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 39, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui non consentirebbero la concessione della sanatoria e la estinzione dei reati per le opere su aree sottoposte a vincolo, che siano state eseguite in violazione del vincolo stesso, ma sulla base di una concessione edilizia gia' conseguita, nonche' dell'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui prevede l'estinzione del reato di cui all'art. 1 sexies del d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, a seguito del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinata al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, sollevata, sotto il profilo della disparita' di trattamento, sulla base del presupposto interpretativo che la domanda di condono potrebbe essere presentata solo per le opere eseguite senza concessione edilizia e non anche per quelle realizzate in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, sicche' l'estinzione del reato sarebbe possibile per chi, nelle aree sottoposte a vincolo, abbia realizzato interventi urbanistici senza richiedere ne' concessione ne' autorizzazione paesaggistica, mentre non si verificherebbe nella ipotesi, meno grave, di chi abbia realizzato analoghi interventi, richiedendo ed ottenendo la concessione edilizia, ma in assenza di autorizzazione paesaggistica. Si tratta, infatti, di una interpretazione erronea, essendo evidente che la concessione gia' ottenuta non esclude la possibilita' di condono e di oblazione al fine di eliminare incertezze (anche meramente soggettive) o dubbi di validita' o eliminare in radice la possibilita' di annullamento, di contestazioni e la possibilita' di sanzioni per vizi sia formali o procedurali che sostanziali, dando cosi' certezza alla costruzione. Pertanto, la licenza o la concessione edilizia a suo tempo ottenuta puo' coesistere con una concessione ottenibile in sanatoria e concorre a formare, insieme alla concessione in sanatoria sulla base del condono-oblazione, quella fattispecie, completata dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che determina l'effetto estintivo del reato. red.: A. Franco
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sollevate, in riferimento agli artt. 79 e 3 della Costituzione, dai Pretori di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di Bagnara Calabra e di Melito Porto Salvo - e dal Pretore di Gorizia con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 41, 42, 79, 112, 119 e 128 della Costituzione, dal Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994, nonché, in quanto da questo richiamate e fatte proprie, delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 128 della Costituzione, dallo stesso Pretore di Roma - Sezione distaccata di Bracciano - con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 47 del 1985, e dell'art. 39, commi 1 e 8, della legge n. 724 del 1994, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cividale del Friuli - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 settembre 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 settembre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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