Corte costituzionale

Sentenza n. 127/1995

Corte cost., sent. 14 aprile 1995, n. 127

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
127/1995
Data di deposito
14 aprile 1995
Data di decisione
5 aprile 1995
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Guizzi
Presidente
BALDASSARRE
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:127

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
  • art. 5, comma 1, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
  • art. 3, comma 5, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
  • art. 5, comma 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
  • decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 novembre 1994
  • ordinanza Presidente del consiglio dei ministri del 8 novembre 1994
  • art. 1, ordinanza Presidente del consiglio dei ministri del 8 novembre 1994
  • art. 2, ordinanza Presidente del consiglio dei ministri del 8 novembre 1994
  • art. 5, ordinanza Presidente del consiglio dei ministri del 8 novembre 1994

Parametri

Massime

Massima n. 21333

Come e' gia' stato sottolineato dalla Corte, il carattere eccezionale del potere di deroga della normativa primaria, conferito ad autorita' amministrative munite di poteri di ordinanza, sulla base di specifica autorizzazione , implica che lo stesso sia temporalmente delimitato e ben definito nel contenuto, tempi e modalita' di esercizio, dovendo altresi' essere specificato il nesso di strumentalita' tra lo stato di emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione. In particolare, l'"emergenza", pur se riferita a finalita' di interesse generale, non puo' compromettere il nucleo essenziale delle attribuzioni regionali e, a tal proposito, va rilevato che la legge sulla protezione civile n. 225 del 1992 si fa carico di dette esigenze, apparendo peraltro rispettosa del principio - gia' evidenziato dalla Corte - della necessaria proporzione tra "evento" e misure da adottare (v. art. 5, primo comma) e che nell'ipotesi di dubbi applicativi, tale normativa va comunque interpretata 'secundum ordinem', in modo da scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti. - Sull'argomento v. S. nn. 201/1987, 100/1987, 307/1983, 4/1977, 26/1961 e 8/1956 e, sulla legge n. 225 del 1992, v. S. n. 418/1992. red.: A.M. Marini

Massima n. 21334

Con l'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, dichiarativo dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, primo comma, l. n. 225 del 1992, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, il Governo non ha assunto una iniziativa arbitraria. Il decreto, infatti, ha carattere ricognitivo di elementi messi in evidenza dalla stessa Regione (dati trasmessi dal Prefetto di Bari, conclusioni del gruppo di lavoro insediato nella Regione e delibera della Giunta n. 6957 del 18 ottobre 1994) non tanto con riguardo alla specifica emergenza sanitaria quanto ai gravi problemi ambientali e, a tal motivo, trova giustificazione anche la durata da esso stabilita dello stato di emergenza (dal 27 ottobre 1994 al 31 dicembre 1995). Spetta pertanto allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere con il detto decreto, allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma primo, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali. - V. massima A. red.: A.M. Marini

Massima n. 21335

L'ordinanza del Presidente del Consiglio 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M. in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella regione Puglia, anche ad un esame sommario, palesa, nel suo contenuto, l'attitudine lesiva delle attribuzioni regionali e comunque e' tale da menomare il loro regolare esercizio. (Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' prospettata in ordine al conflitto di attribuzioni relativo all'Ordinanza del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, con la quale si asseriva che l'ipotizzata invasione delle attribuzioni regionali sarebbe potuta avvenire soltanto a seguito dell'adozione di singoli atti da parte del Commissario delegato). - V., tra le varie, S. n. 771/1988. red.: A. M. Marini

Massima n. 21336

Il principio di leale cooperazione tra Stato e Regione postula - tanto piu' quando, come nella specie, siano in gioco importanti competenze regionali - un maggiore coinvolgimento della Regione stessa nella fase programmatoria, nei modi consentiti dalle esigenze di immediato intervento che sono a fondamento dello stato di emergenza. Al riguardo, l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M. in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Puglia, subordina l'azione del Commissario delegato all'accordo con il Ministro dell'ambiente e del bilancio, contempera la rapidita' delle decisioni con la ponderazione di importanti interessi - quali quelli ambientali - introducendo, altresi' un aggravamento procedurale a causa dello stato di emergenza: ma, nella parte in cui la norma prevede, in ordine alla predisposizione da parte del Commissario del programma degli interventi da approntare, il mero parere e non l'intesa con la Regione, riduce illegittimamente quest'ultima ad un mero organo consultato. Non spetta pertanto allo Stato e, per esso al Presidente del Consiglio dei ministri introdurre prescrizioni sugli interventi immediati per fronteggiare tale stato di emergenza, senza prevedere moduli di cooperazione per la programmazione generale degli interventi e, conseguentemente, l'art. 1 e' annullato in detta parte, fermo restando che in caso di mancato accordo entro un congruo lasso di tempo vi potra' essere - assistita da adeguata motivazione - un'iniziativa risolutiva dell'organo statuale, per evitare rischi di paralisi decisionale. - S. nn. 116/1994 e 355/1993. red.: A.M. Marini

Massima n. 21337

L'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, emanata a seguito del D.P.C.M in pari data e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella regione Puglia, attribuisce al Commissario delegato il potere di adottare provvedimenti in deroga ad una pluralita' di atti normativi che toccano svariate materie: ma, mentre per alcune di esse va escluso che dalla detta deroga possa derivare lesione delle attribuzioni regionali, non altrettanto puo' ritenersi per altre leggi - anche regionali - in ordine alle quali si prefigura un potere del Commissario al di fuori del nesso di congruita' rispetto all'evento - che giustifica la dichiarazione dello stato di emergenza - e talmente ampio da compromettere principi fondamentali: cio' in violazione della l. n. 225 del 1992 e dei limiti costituzionali del potere di ordinanza posti a garanzia delle attribuzioni regionali, senza che, in contrario, possa addursi la clausola di salvaguardia del rispetto dei principi generali dell'ordinamento (di cui all'art. 5, secondo comma, stessa l. n. 225 del 1992) e l'esperibilita' degli ordinari rimedi giurisdizionali avverso gli specifici atti del Commissario. Non spetta, pertanto allo Stato e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni sugli interventi immediati per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale e, conseguentemente detto art. 2 e' annullato nella parte in cui si prevede la deroga, per intero, dei seguenti atti normativi: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge Regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24 e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; norme, statali e regionali, in materia di avviamento al lavoro; norme statali e regionali sull'espropriazione. - V. S. nn. 210/1987 in tema di ambiente; 343/1991 sul rapporto tra enti locali e regioni e 412/1994 sulle risorse idriche. red.: A.M. Marini

Massima n. 21338

In ordine al conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Puglia in relazione all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994 (emanata a seguito del D.P.C.M. in pari data) e relativa agli immediati interventi per fronteggiare lo stato di emergenza determinatosi nella Regione Puglia, la censura relativa all'art. 5, con la quale si lamenta che siano assegnate risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di emergenza utilizzando finanziamenti gia' destinati all'attuazione di altri interventi nella Regione, e' da ritenersi priva di fondamento, poiche' dalla avvenuta dichiarazione dello stato di emergenza discende l' evidente necessita' di modificare precedenti stanziamenti di bilancio. Al riguardo deve peraltro ribadirsi l'esigenza di un raccordo procedurale fra lo Stato e la Regione nella fase di programmazione degli interventi. - V. massima D. red.: A.M. Marini

Massima n. 21339

A seguito della decisione intervenuta sul conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Puglia in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, dichiarativo dello stato di emergenza determinatosi nella regione e alla successiva Ordinanza dello stesso, in pari data, relativa agli immediati interventi per fronteggiare tale emergenza, l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati presentata dalla ricorrente, e' assorbita. - V. massime precedenti. red.: A.M. Marini

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, ricorrere allo stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione Puglia, sulla base degli elementi evidenziati dai competenti organi statali e regionali;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, introdurre prescrizioni per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d'ordinanza non adeguatamente circoscritti nell'oggetto, tali da derogare a settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell'autonomia regionale, senza prevedere, inoltre, l'intesa per la programmazione generale degli interventi; conseguentemente, annulla l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, nella parte in cui non prevede l'intesa con la Regione per quanto attiene alla predisposizione, da parte del Commissario delegato, del programma degli interventi, nei termini precisati in motivazione; e l'art. 2 della stessa ordinanza, nella parte in cui si prevede la deroga, per intero, dei seguenti atti normativi: legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 8 giugno 1990, n. 142; legge 5 gennaio 1994, n. 36; legge Regione Puglia 4 marzo 1975, n. 24, e successive modificazioni; legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; legge 11 febbraio 1994, n. 109; decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504; norme, statali e regionali, in materia di avviamento al lavoro; norme, statali e regionali, sull'espropriazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Testo integrale

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