Corte costituzionale
Sentenza n. 6/1994
Corte cost., sent. 26 gennaio 1994, n. 6
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 6/1994
- Data di deposito
- 26 gennaio 1994
- Data di decisione
- 14 gennaio 1994
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Enzo Cheli
- Presidente
- CASAVOLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1994:6
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 438 del 14 novembre 1992
- art. 7, comma 7, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
- art. 1, comma 3, legge n. 265 del 8 agosto 1991
- art. 1, comma 1, legge n. 265 del 8 agosto 1991
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 4, comma 3, decreto-legge n. 681 del 27 settembre 1982
- art. 2, comma 4, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- legge n. 869 del 20 novembre 1982
Parametri
Massime
Massima n. 20433
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, con il quale il divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e' stato reso applicabile anche ai rapporti anteriori a tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata, con riferimento ai ricorsi proposti da magistrati, dall'Avvocatura di Stato assumendo che i divieti posti dall'art. 1, primo e terzo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 265, per cui l'allineamento non puo' essere riconosciuto in base a trattamenti piu' favorevoli conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'amministrazione statale o in base ad allineamenti gia' ottenuti in precedenti carriere, impedirebbero comunque agli interessati, indipendentemente dall'esito del promosso incidente di costituzionalita', di vedersi accordato il richiesto allineamento. Invero - a parte che nei casi suddetti i presupposti dell'allineamento sarebbero maturati prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991, e che questa non ha ne' natura interpretativa ne' comunque efficacia retroattiva - i colleghi dei ricorrenti, il cui trattamento stipendiale e' stato assunto come parametro di riferimento, - come i giudici rimettenti, nelle ordinanze di rimessione, hanno rilevato - tale trattamento - ad essi conservato 'ad personam' ai sensi dell'art. 202, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 12, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 - hanno conseguito nelle carriere dirigenziali presso Senato e Banca d'Italia, secondo la giurisprudenza equiparabili alle carriere dirigenziali dello Stato. red.: S.P.
Massima n. 20434
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, con il quale il divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, e' stato reso applicabile anche ai rapporti anteriori a tale data, va respinta la eccezione di inammissibilita' per irrilevanza, avanzata, con riferimento a ricorsi proposti da magistrati, dai difensori di questi ultimi, assumendo che la disciplina posta dalla legge 6 agosto 1991, n. 265 - su cui si basa la richiesta di allineamento proposta dai suddetti ricorrenti - dato il carattere speciale che la contraddistingue, in assenza di una abrogazione esplicita, non sarebbe stata intaccata dalle successive disposizioni di carattere generale, oggetto dell'impugnativa. Invero, il primo comma dell'art. 1 della legge n. 265, nell'estendere l'applicazione dell'art. 4, terzo comma, del decreto-legge n. 681 del 1982 (che l'allineamento stipendiale aveva previsto per il personale militare) ai magistrati, ha operato un rinvio alla precedente normativa non di tipo materiale (o fisso) bensi' di tipo formale (o dinamico), sicche' la soppressione dell'istituto dell'allineamento stipendiale operata dai decreti nn. 333 e 384 del 1992, non puo' non avere inciso anche nel contenuto della disciplina posta dall'art. 1 della legge n. 265 del 1991, determinandone, 'in parte qua', la implicita e indiretta abrogazione. red.: S.P.
Massima n. 20435
Come la Corte ha piu' volte sottolineato, il principio di irretroattivita' della legge - pur riconosciuto come principio generale dall'art. 11, primo comma, delle disposizioni preliminari del codice civile - non ha ottenuto in sede costituzionale (salvo quanto espresso nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alla materia penale) una garanzia specifica: di talche' la possibilita' di adottare norme dotate di efficacia retroattiva (anche indipendentemente dal loro eventuale carattere interpretativo) non puo' essere esclusa, ove le norme stesse vengano a trovare un'adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzioanli specificamente protetti. - Cfr. S. nn. 283/1993, 190/1988, 822/1988, 36/1985, 349/1985. red.: S.P.
Massima n. 20436
Nessun dubbio puo' sussistere in ordine al fatto che l'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, secondo il quale l'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore dello stesso non possono essere piu' adotati provvedimenti di allineamento stipendiale ancorche' aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992, non contenga, al di la' della formula lessicale adottata, una norma di interpretazione autentica, bensi' una norma del dutto nuova. A convalidare questa lettura concorrono tanto il rilievo che la norma "interpretativa" - molto lineare nella sua enunciazione - non dava adito a divergenze tali da richiedere una soluzione in via normativa, quanto la considerazione che la norma "interpretante", anziche' far emergere uno dei possibili significati della norma "interpretata", ha aggiunto un elemento del tutto nuovo ed estraneo alla norma "interpretata", consistente nel conferimento a tale norma di una forza retroattiva: con la conseguenza - estranea di massima ai caratteri propri dell'interpretazione autentica - di estendere la propria efficacia non fino alla data di entrata in vigore della norma "interpretata" (e cioe' fino all'11 luglio 1992), ma anche ai rapporti insorti anteriormente a tale data. Tuttavia, il fatto che la norma si sia venuta, nella sostanza, a configurare come innovativa dotata di forza retroattiva anziche' come vera e propria norma interpretativa, non appare, assunto isolatamente, idoneo a integrare un vizio della legge (sotto il profilo denunciato dell'eccesso di potere legislativo), ove si consideri che tanto nel caso della norma retroattivamente innovativa che in quello della norma propriamente interpretativa (equivalenti nei loro effetti), la legge e' pur sempre soggetta al controllo di conformita' al principio di ragionevolezza secondo criteri analoghi. - Cfr. S. nn. 118/1957, 36/1985, 123/1988 e 402/1993. red.: S.P.
Massima n. 20437
E' da escludere che l'attribuzione, da parte dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, al divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale disposto dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, di una efficacia retroattiva anche per i rapporti anteriori a tale data, abbia leso un principio costituzionale di affidamento o di certezza dei rapporti giuridici per il fatto di avere inciso su diritti gia' maturati o "quesiti". Infatti, anche a voler ammettere la possibilita' di configurare - secondo taluni indirizzi emersi nella giurisprudenza - un diritto all'allineamento stipendiale maturato prima dell'entrata in vigore della legge n. 265 del 1991 (che ha, per la prima volta, regolato l'istituto a favore del personale della magistratura, a cui, nel caso, appartengono la maggior parte dei ricorrenti), resta pur sempre il fatto che dalla disciplina costituzionale in vigore non e' dato desumere, per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, una particolare protezione contro l'eventualita' di norme retroattive. Neppure puo' sostenersi che la norma in questione - in quanto suscettibile di applicazione nei giudizi in corso - possa aver violato il diritto di difesa dei ricorrenti o l'autonomia del potere giurisdizionale, atteso che - oltre a non risultare lesiva di giudicati gia' formatisi - essa non ha sottratto ai ricorrenti alcuno strumento di tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ne' ha menomato l'autonomia riconosciuta al potere giurisdizionale nell'applicazione del diritto oggettivo ai fini della definizione delle singole controversie. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24, 73, 101, 108 e 113 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in l. 14 novembre 1992, n. 438). - Cfr. S. nn. 39/1993, 455/1992 e 155/1990. red.: S.P.
Massima n. 20438
La conferma, da parte dell'art. 7, comma 7, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, della soppressione - gia' operata dall'art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - dell'istituto dell'allineamento stipendiale, e la eliminazione di ogni sua residua efficacia anche per i rapporti anteriori alla data suddetta, non comportano violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. Se e' vero infatti che il riconoscimento di trattamenti "personalizzati", nell'ambito del pubblico impiego, puo' trovare giustificazione in relazione alla esigenza di evitare, nei confronti di singoli dipendenti, arretramenti retributivi conseguenti da sviluppi e mutamenti delle loro carriere, non altrettanto puo' dirsi della estensione - in cio' appunto consiste l'allineamento stipendiale - di un trattamento riconosciuto 'ad personam' ad una intera categoria di dipendenti per il solo fatto, del tutto accidentale, che un soggetto cui spetti tale trattamento, venga ad inserirsi in tale categoria affiancandosi a colleghi che, se pur in possesso di una maggiore anzianita', godono di una retribuzione minore. Giacche' in tal modo, nell'intento di eliminare diseguaglianze nell'ambito delle singole qualifiche, si finisce in pratica col crearne altre tra le diverse qualifiche e le diverse categorie, alterandosi oltretutto il principio secondo cui la progressione nel trattamento economico deve corrispondere a criteri prefissati nella legge o nei contratti collettivi, e collegarsi, in ogni caso, a miglioramenti nella qualita' e quantita' delle prestazioni effettuate. Ne' vale in contrario - per quanto particolarmente riguarda la efficacia retroattiva data, in tale ottica, alla norma in questione - far richiamo al principio di eguaglianza, per la disparita' di trattamento che verrebbe a determinarsi fra coloro che hanno potuto gia' acquisire l'allineamento (in conseguenza di un provvedimento amministrativo non piu' impugnabile o di una sentenza definitiva) e coloro, invece, che, pur trovandosi in posizione identica ai primi, non sarebbero piu' in grado di ottenerlo, poiche' tale disparita', oltre a fondarsi su evenienze di fatto la cui esistenza non risulta dimostrata, non potrebbe certo giustificare la sopravvivenza - per quanto limitata alle sole situazioni maturate prima dell'11 luglio 1992 - di un istituto che si e' voluto espungere radicalmente dall'ordinamento. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7, d.l. 19 settembre 1992, n. 384). red.: S.P.
Massima n. 20439
Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', e' da escludersi che in seguito al divieto di provvedimenti di allineamento stipendiale stabilito (con la soppressione del secondo periodo del terzo comma dell'art. 4, d.l. 27 settembre 1982, n. 681) dall'art. 2, comma 4, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, la persistente possibilita' - non piu' bilanciata dall'allineamento - di meccanismi di "trascinamento" di anzianita' pregresse e di trattamenti economici "personalizzati" maturati, nell'ambito della magistratura, prima dell'accesso alla funzione giurisdizionale, incida sulla necessaria uniformita' di trattamento dei magistrati con conseguente lesione del principio di unicita' della giurisdizione. La soppressione dell'istituto dell'allineamento, operata dal legislatore sia con il d.l. n. 333 che con il d.l. n. 384 del 1992, si e' infatti imposta - oltre che per esigenze di contenimento della spesa pubblica - per la necessita' di evitare sperequazioni ancora piu' gravi di quelle cui, in partenza, si voleva rimediare. Ed e' proprio il rispetto del principio di eguaglianza e di ragionevolezza a non consentire che una particolare disparita' di trattamento possa essere superata con l'adozione di strumenti suscettibili di aggravare l'area della diseguaglianza, determinando disparita' ulteriori piu' diffuse e piu' irrazionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 97 e 101 Cost., dell'art. 2, comma 4, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359). red.: S.P.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi; dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe nei confronti dell'art. 7, settimo comma, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e dell'art. 2, quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento agli artt. 3, 24, 36, 73, 97, 101, 108 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Testo integrale
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