Corte costituzionale
Ordinanza n. 574/1990
Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 574
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 574/1990
- Data di deposito
- 28 dicembre 1990
- Data di decisione
- 12 dicembre 1990
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- CONSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1990:574
Norme oggetto del giudizio
- art. 72, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
- art. 1, decreto legislativo n. 15 del 2 febbraio 1990
- art. 162, codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
- art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 22 settembre 1988
Parametri
Massime
Massima n. 16737
L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, cosi' come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.
Il cancelliere: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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