Corte costituzionale

Ordinanza n. 574/1990

Corte cost., ord. 28 dicembre 1990, n. 574

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
574/1990
Data di deposito
28 dicembre 1990
Data di decisione
12 dicembre 1990
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Greco
Presidente
CONSO
ECLI
ECLI:IT:COST:1990:574

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 16737

L'art. 102 Cost. non vale ad escludere l'ammissibilita' del conferimento di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia a persone estranee all'ordine giudiziario, nei confronti delle quali non possono trovare applicazione le disposizioni costituzionali concernenti i magistrati professionali, con riferimento alla loro nomina e alle loro garanzie. Peraltro l'affidamento delle funzioni di pubblico ministero all'ufficiale di polizia giudiziaria e' assistito da varie garanzie, essendo rimesso alla responsabile valutazione del Procuratore della Repubblica, che lo conferisce con atto scritto nominativamente ed in relazione ai singoli casi concreti, tenendo conto delle caratteristiche dei vari processi e delle competenze degli ufficiali di polizia. La delega, inoltre, non crea alcun rapporto di dipendenza con il delegante, cosi' come non rende il pubblico ministero dipendente dal potere esecutivo cui il delegato appartiene, in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di pubblico ministero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione). - S. n. 333/1990 e O. nn. 451/1990 e 517/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonché dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, primo e quarto comma, 109, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bergamo - Sezione distaccata di Clusone, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990.

Il cancelliere: DI PAOLA

Testo integrale

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