Corte costituzionale

Sentenza n. 123/1988

Corte cost., sent. 2 febbraio 1988, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/1988
Data di deposito
2 febbraio 1988
Data di decisione
27 gennaio 1988
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo Spagnoli
Presidente
SAJA
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 30-bis, legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 6, legge n. 824 del 9 ottobre 1971
  • art. 30-ter, legge n. 131 del 26 aprile 1983
  • art. 3, comma 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 2, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 3, comma 1, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art. 3, comma 3, legge n. 336 del 24 maggio 1970
  • art.unico, legge n. 118 del 9 maggio 1984
  • art. 4, legge n. 336 del 24 maggio 1970

Parametri

Massime

Massima n. 10305

Non e` atto idoneo ad introdurre il giudizio di legittimita` costituzionale l'ordinanza di rimessione che non illustri la fattispecie concreta oggetto del giudizio 'a quo' ne` contenga alcuna effettiva motivazione sulla rilevanza. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.; dell'art. 30-bis, cit., e dell'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 81, comma quarto, e 119 Cost.; nonche` dell'art. 30-ter, l. n. 131 cit., in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.).

Massima n. 10306

E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale la cui contraddittoria prospettazione impedisca di identificare il 'thema decidendum' nonche` di valutare la rilevanza dell'inciden- te. (Inammissibilita` della questione relativa agli artt. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost. - assumendo che la copertura finanziaria ivi prevista non si estenderebbe ai benefici combattentistici in corso di rapporto, e, contradditto- riamente, che essa sarebbe insufficiente rispetto agli oneri derivanti dai benefici medesimi). - v. S. nn. 169/1982 e 269/1984; O. n. 315/1985.

Massima n. 10307

La generica indicazione di copertura finanziaria dei benefici combattentistici - formulata, nell'art. 30-bis della legge 26 aprile 1983, n. 131 - e` sufficientemente specificata, per quel che concerne le Aziende di trasporto pubblico locale, dai numero- si interventi normativi (culminati nella recente l. n. 18 del 1987) attraverso i quali il legislatore, nell'uso non irragione- vole della sua discrezionalita`, ha inteso garantire agli enti interessati, ai fini del ripiano dei loro disavanzi, una dota- zione globale in relazione alle complessive necessita` rappresen- tate dagli enti medesimi, lasciando alla loro autonomia di scelta la ripartizione dei fondi in loro possesso tra i diversi impegni di spesa, compresi quelli relativi ai benefici suddetti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30-bis della l. 26 aprile 1983, n. 131, sollevata - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - in quanto il duplice riferimento ai fondi prove- nienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e alle risorse derivanti dalle attivita` proprie dei datori di lavoro, sarebbe del tutto indeterminato, generico ed ipotetico).

Massima n. 10308

Poiche` la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'appli- cazione dei benefici combattentistici e` assicurata dall'art. 30- bis, l. n. 131 del 1983, non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali tenuti all'erogazione dei benefici medesimi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferi- mento agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.; e degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, l. 24 maggio 1970, n. 336, e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.).

Massima n. 10309

Lungi dal reiterare con diversa formulazione l'originario dispo- sto dell'art. 6, l. n. 824 del 1971, dichiarato costituzionalmen- te illegittimo con S. n. 92/1981, l'art. 30-bis della l. 26 aprile 1983, n 131, assicura una copertura non fittizia ma effet- tiva degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei bene- fici combattentistici 'ex lege' n. 336 del 1970. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30-bis, cit., in riferimento all'art. 136 Cost.).

Massima n. 10310

L'indicazione di copertura finanziaria di cui all'art. 30-bis, l. n. 131 del 1983, si riferisce anche ai benefici combattentistici in corso di rapporto di lavoro, ed il relativo onere di spesa trova capienza nel finanziamento globale assicurato, specie con la l. n. 18 del 1977, alle aziende pubbliche di trasporto locale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 81, comma quarto Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131 e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in quanto, limitando espressamente la disposta copertura finan- ziaria ai soli oneri sopportati agli effetti dei pensionamenti, lascerebbero prive di copertura le spese sostenute dalle aziende per la corresponsione dei benefici combattentistici in corso di rapporto). - v. S. n. 194/1976.

Massima n. 10311

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una norma gia` dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima. (Manifesta inammissi- bilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 52 e 81, comma quarto, Cost. e relativa all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico"). - S. n. 92/1981.

Massima n. 10312

Spetta al giudice 'a quo', cui vanno pertanto restituiti gli atti, valutare se le questioni di legittimita` costituzionale sollevate in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. e relative all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824 - nel testo risultante a seguito della dichiarazione di parziale illegittimita` costituzionale contenuta in S. n. 92/1981 - siano tuttora rilevanti alla stregua dello 'ius superveniens', costituito dall'art. 30-bis, l. n. 131 del 1983).

Massima n. 10313

La norma che dispone l'estinzione dei giudizi pendenti, alla data di entrata in vigore della l. n. 131 del 1983, tra gli enti anticipatori e gli enti datori di lavoro in ordine all'erogazione dei benefici combattentistici, e` intesa soltanto ad eliminare il contenzioso originato dalla iniziale, accertata mancanza di copertura finanziaria, cui ha sopperito, senza distinzioni temporali, l'art. 30-bis, l. n. 131 cit.; essa non incide, invece, sulle situazioni sostanziali degli enti interessati, che ben possono essere fatte valere in ogni momento successivo all'entrata in vigore della l. n. 131 del 1983. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 38, commi primo e secondo, e 81, comma quarto, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 30-ter della l. 26 aprile 1983, n. 131, in quanto precluderebbe agli enti anticipatori la possibilita` di rimborso dei pagamenti gia` effettuati). - v. S. n. 92/1981.

Massima n. 10314

La legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, e non interferisce, di per se`, con la sfera riservata al potere giudiziario; pertanto - nel rispetto dei limiti posti dall'art. 25 Cost. o da altri specifici disposti costituzionali (ad esempio l'art. 3) - il legislatore puo` conferire efficacia retroattiva alle sue disposi- zioni mediante un'apposita norma, ovvero, indifferentemente, mediante l'autodefinizione di interpretazione autentica, della cui legittimita` non costituisce presupposto indispensabile l'esi- stenza di interpretazioni giurisprudenziali discordanti in ordine al significato normativo della precedente disposizione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzio- nale dell'art. unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, quale norma di interpretazione autentica che, dichiarando applicabili i bene- fici combattentistici alle pensioni dell' a.g.o., avrebbe, in realta`, introdotto, con efficacia retroattiva, una norma nuova contrastante con l'opposto consolidato indirizzo giurispruden- ziale, incorrendo cosi` nel vizio di eccesso di potere legislati- vo). - v. S. nn. 118/1957, 36/1985, nonche` 187/1981.

Massima n. 10315

La normativa che impone, retroattivamente, agli enti pubblici economici, gli oneri per benefici combattentistici inerenti alle pensioni dell'a.g.o., non viola gli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Infatti, ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, la posizione di tali enti non e` assimilabile a quella degli impren- ditori privati e degli enti della finanza pubblica allargata, ne` rilevano differenze accidentali e di mero fatto, come quella tra enti pubblici economici che abbiano o meno alle proprie dipenden- ze ex-combattenti. Per altro verso, la legge tributaria puo` disporre retroattivamente se la capacita` contributiva permane al momento dell'imposizione del prelievo; e non e` dimostrato ne` puo` presumersi che, tra il momento cui la legge riferisce la nascita dell'obbligo di pagamento e quello dell'entrata in vigore della legge stessa, sia avvenuto un deterioramento della capacita` eco- nomica degli enti onerati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 4, l. 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, ed all'art. unico, l. 9 maggio 1984, n. 118). - v. S. nn. 92 e 189/1981; nn. 44/1966, 75/1969, 143/1982.

Massima n. 10316

Fra gli enti della finanza pubblica allargata - cui si riferisce la norma di copertura finanziaria dei benefici combattentistici ex art. 30-bis, l. n. 131 del 1983 - rientrano anche gli Automo- bile Clubs, in base ai d.d. P.C.M. 5 marzo 1979 e 2 luglio 1983. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 4, l. 24 maggio 1970, n. 336, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.).

Massima n. 10317

Nel giudizio incidentale di legittimita` costituzionale non possono essere presi in considerazione dubbi di costituzionalita` ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni del-l'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate dal Pretore di Ancona (r.o. n. 662/1986), dal Tribunale di Verona (r.o. n. 805/1986) e dal Tribunale di Torino (r.o. n. 289/1987);

2) dichiara inammissibile la questione dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), in riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 773/1986);

3) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131 e dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 81, quarto comma é 119 Cost., sollevate dal Pretore di Lucca con due ordinanze (r.o. n. 781/1985 ed r.o. n. 782/1985);

4) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 52 e 81, quarto comma Cost., già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 92 del 1981;

5) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia relativamente alle questioni dell'art. 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevate con ordinanze del 22 aprile 1982 (r.o. n. 774/1982) e 8 luglio 1982 (r.o. n. 761/1986);

6) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Siena (r.o. n. 1164/1984), dal Pretore di Piacenza (r.o. n. 1188/1984), dal Pretore di Trieste (r.o. n. 480/1985), dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985), dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985), dal Pretore di Roma (r.o. nn. 55 e 817/1985), dal Pretore di Genova (r.o. n. 18/1986), dal Pretore di Pistoia (r.o. n. 60/1986), dal Pretore di Parma (r.o. n. 284/1986), dal Pretore di Cosenza (r.o. n. 76/1987);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30-bis l. 26 aprile 1983, n. 131 e 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento agli artt. 3 e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. n. 891/1985);

8) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis I. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento all'art. 136 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);

9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 5, 114 e 128 Cost., sollevata dal Pretore di Brescia (r.o. n. 706/1985);

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma 1. 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e 6 1. 9' ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);

11) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., sollevata dal Tribunale dì Torino (r.o. n. 289/1987);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter 1. 26 aprile 1983, n. 131, in riferimento agli artt. 3, 38, primo e secondo comma e 81, quarto comma Cost., sollevata dal Pretore di Firenze (r.o. n. 702/1985);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico 1. 9 maggio 1984, n. 118 (Interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente alla estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti) in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 104, primo comma Cost., sollevata dal Pretore di Pisa (r.o. nn. 1263, 1264, 1265, 1266, 1267/1984), dal Pretore di l'Aquila (r.o. nn. 204, 205, 206, 207/1986) e dal Pretore di Oristano (r.o. nn. 133 e 426/1986);

14) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli arte. 4 1. 24 maggio 1970, n. 336, 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico 1. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., sollevate dal Tribunale di Modena (r.o. n. 703/1985) e dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. nn. 33, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 256/1987);

15) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 L 24 maggio 1970, n. 336, 6 1. 9 ottobre 1971, n. 824 e unico 1. 9 maggio 1984, n. 118, in riferimento agli artt. 3, 41, 53 Cost., sollevata dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (r.o. n. 171/1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

F.to: Francesco SAJA, Presidente Ugo SPAGNOLI, Redattore Doro MINELLI, Cancelliere

Testo integrale

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