Corte costituzionale

Sentenza n. 291/1987

Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 291

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
291/1987
Data di deposito
28 luglio 1987
Data di decisione
8 luglio 1987
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Paolo Casavola
Presidente
ANDRIOLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:291

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 4464

Il diritto di recesso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte, deve trovare applicazione necessaria per i rapporti in corso in virtu` di una protrazione autoritativa del rapporto locatizio, con esclusione riguardo ai soli rapporti pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti: infatti, stante la sostanziale identita` tra situazioni relative a contratti prorogati e a quelli non prorogati, non sono consentite discipline differenziate rispetto al potere di recesso da parte del locatore. L'esercizio del diritto in questione e` peraltro legittimamente riconosciuto al solo locatore e non anche al figlio nubendo, nel cui interesse - nella specie - il recesso viene chiesto, non avendo quest'ultimo diritto sull'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, parte prima, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 denunziati - in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29 primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma - nella supposizione che escludano l'applicabilita` dell'azione di recesso per necessita` del locatore, di cui all'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti: sarebbe cosi` determinata una disparita` di trattamento tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in Comuni con piu` o meno di 5.000 abitanti, nonche` violato il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto l'azione di recesso risulta consentita ai soli genitori - nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1 - e non anche ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto). - cfr. S.nn. 132/1972, 22/1980, 250/1983.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani") in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di Forano Sabino con ordinanza del 31 maggio 1980 (reg. ord. n. 138/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

Testo integrale

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