Corte costituzionale
Sentenza n. 291/1987
Corte cost., sent. 28 luglio 1987, n. 291
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 291/1987
- Data di deposito
- 28 luglio 1987
- Data di decisione
- 8 luglio 1987
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Paolo Casavola
- Presidente
- ANDRIOLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1987:291
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 4464
Il diritto di recesso, secondo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte, deve trovare applicazione necessaria per i rapporti in corso in virtu` di una protrazione autoritativa del rapporto locatizio, con esclusione riguardo ai soli rapporti pendenti per effetto dell'autonomia negoziale delle parti: infatti, stante la sostanziale identita` tra situazioni relative a contratti prorogati e a quelli non prorogati, non sono consentite discipline differenziate rispetto al potere di recesso da parte del locatore. L'esercizio del diritto in questione e` peraltro legittimamente riconosciuto al solo locatore e non anche al figlio nubendo, nel cui interesse - nella specie - il recesso viene chiesto, non avendo quest'ultimo diritto sull'immobile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, parte prima, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 denunziati - in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29 primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma - nella supposizione che escludano l'applicabilita` dell'azione di recesso per necessita` del locatore, di cui all'art. 59, n. 1, ai contratti aventi ad oggetto immobili siti in Comuni con meno di 5.000 abitanti: sarebbe cosi` determinata una disparita` di trattamento tra locatori, a seconda che siano proprietari di immobili situati in Comuni con piu` o meno di 5.000 abitanti, nonche` violato il diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto l'azione di recesso risulta consentita ai soli genitori - nell'ipotesi prevista dall'art. 59, n. 1 - e non anche ai figli nel cui interesse il recesso viene chiesto). - cfr. S.nn. 132/1972, 22/1980, 250/1983.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, secondo comma, 58, prima parte, 59, n. 1, 64, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani") in riferimento agli artt. 3, 16, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 31, primo comma, 42, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice conciliatore di Forano Sabino con ordinanza del 31 maggio 1980 (reg. ord. n. 138/1981).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
Testo integrale
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