Art. 58

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la durata prevista nell'articolo 1 con le seguenti decorrenze:

a) dal 1 gennaio 1979, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1952;

b) dal 1 luglio 1979, per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1953 ed il 7 novembre 1963;

c) dal 1 gennaio 1980, per i contratti stipulati dopo il 7 novembre 1963. (2) 3

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