Corte costituzionale
Sentenza n. 167/1986
Corte cost., sent. 1° luglio 1986, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/1986
- Data di deposito
- 1° luglio 1986
- Data di decisione
- 25 giugno 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Borzellino
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 14, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- legge n. 638 del 11 novembre 1983
- art. 33, legge n. 730 del 27 dicembre 1983
- art. 10, legge n. 887 del 22 dicembre 1984
- decreto del Presidente della Repubblica n. 538 del 8 luglio 1980
- art. 57, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 76, legge n. 833 del 23 dicembre 1978
- art. 3, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
- art. 12, comma 6, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
- legge n. 537 del 26 settembre 1981
- art. 14, comma 1, legge n. 181 del 26 aprile 1982
- art. 14, comma 4, legge n. 181 del 26 aprile 1982
- art. 4, comma 4, decreto-legge n. 463 del 12 settembre 1983
- art. 4, legge n. 638 del 11 novembre 1983
Parametri
Massime
Massima n. 12447
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. - degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; 33 della legge 27 dicembre 1983, n. 730; e 10 legge 22 dicembre 1984, n. 887, concernenti i contributi obbligatori di malattia gravanti su tutti i cittadini ed in ispecie sui titolari di un rapporto di lavoro. L'incidente risulta, infatti, irrilevante in quanto il giudice a quo - adito ex art. 700 c.p.c. - ha provveduto, nella stessa ordinanza di rimessione, a sospendere, per le parti in causa, la riscossione dei contributi, cosi' definendo il relativo giudizio.
Massima n. 12448
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale - in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 14, d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevate dai giudici rimettenti senza motivazione alcuna in punto di rilevanza dell'incidente, ovvero con esclusivo richiamo ad "osservazioni" e "considerazioni" contenute in ordinanze di rimessione relative a giudizi diversi.
Massima n. 12449
Quando l'atto impugnato e' privo di forza di legge, sfugge ex se al sindacato di legittimita' costituzionale (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 - sull'adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti da artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi professionisti - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 32, 38, 53, 76 e 97 Cost., non potendosi riconoscere natura di legge delegata al suddetto decreto, in quanto l'art. 57 l. n. 833/1978, non costituisce norma di delegazione legislativa).
Massima n. 12450
L'assunto che la partecipazione contributiva imposta ai liberi professionisti per le relative prestazioni sanitarie sarebbe piu' gravosa di quella richiesta, singulatim, ad altre categorie di assistiti (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, lavoratori dipendenti), e' in assoluto concretamente indimostrato; senza dire che non costituisce idoneo tertium comparationis il riferimento indiscriminato e generico all'una o all'altra delle categorie degli assistiti. L'intero sistema della contribuzione sociale di malattia, inoltre, non confligge, per difetto di razionale univocita' degli orientamenti di fondo e dei criteri contributivi adottati, con il principio di eguaglianza inteso come espressione di coerenza dell'ordinamento giuridico. Nella specie il legislatore con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, pur realizzando un radicale mutamento al previgente sistema mutualistico, caratterizzato da una generalizzata diversificazione sia delle prestazioni mutualistiche che delle relative contribuzioni, ha tenuto conto di una gradualita' sinallagmatica tra prestazioni (da verificare) e contribuzioni (da adeguare), procedendo, percio', con gradualita' al fine di colmare nel "lungo periodo" i preesistenti divari nei livelli contributivi fra categorie ex mutuate. Tale gradualita', da non protrarsi indefinitivamente, non puo' dirsi manifestamente irrazionale, ai fini dell'art. 3 Cost. (e degli artt. 32, 35 e 38 richiamati come corollario), ne' viola l'art. 97 Cost. e tanto meno il bene della salute che ritrova in concreto garanzia oggettiva nel buon andamento della P.A.. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3, 32, 35, 38 e 97 Cost.).
Massima n. 12451
Il consentire la regolamentazione delle procedure di contribuzione per malattia mediante provvedimenti governativi non legislativi non integra nessuna violazione della riserva relativa di legge in materia di prestazioni imposte, quando le norme sono atte, per i loro enunciati, ad escludere che la discrezionalita' amministrativa abbia a trasformarsi in arbitrio. Nella specie, tale fine e' garantito dalla previsione di una correlazione graduata dei congegni di adeguamento contributivo con l'unificazione delle prestazioni sanitarie, correlazione in cui "modalita' e tempi" della partecipazione contributiva sono "in funzione della soppressione delle strutture mutualistiche", sicche' il sistema rimane ancorato, pur nell'impianto in fieri, alla disciplina precedente; nonche' alla previsione, nel procedimento di formazione, di concertate proposte dei ministri tecnici competenti dirette a circoscrivere l'ambito della delibera governativa (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in riferimento all'art. 23 Cost.).
Massima n. 12452
Nell'attuale disciplina dei contributi sociali di malattia, il sistema adottato conserva carattere solidaristico e non ha connotazione tributaria, e non lede, percio', il criterio di proporzionalita' dell'imposizione tributaria. Conseguentemente, non e' pertinente il riferimento all'art. 53 Cost. in merito alla duplice contribuzione imposta ai liberi professionisti che svolgono anche attivita' di lavoro dipendente o siano titolari di pensione, a fronte di un'unica prestazione sanitaria e neppure ricorre violazione del principio di uguaglianza, trattandosi di prelievi riferiti ad attivita' assolutamente diverse e percio' non omogenee ancorche' contemporanee. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 57 e 76, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; art. 3, d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33; art. 12, sesto comma, d.l. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537; art. 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181; art. 4, quarto comma, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 1983, n. 638 e art. 33 legge 27 dicembre 1983, n. 730, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.).
Massima n. 12453
Non puo' ritenersi arbitrario che l'art. 14 d.l. 12 novembre 1983, n. 463, conv. con modifiche in legge 11 novembre 1983, n. 638) con norma retroattiva (in quanto interpretativa dell'art. 3, comma primo, lett. b, del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. con modifiche in legge 29 febbraio 1980, n. 33) nell'ambito della disciplina dei contributi sociali di malattia, abbia individuato i soggetti tenuti alla contribuzione tra le tradizionali e consolidate attivita' professionali (regolate mediante tenuta di albi ed elenchi); tralasciando, invece, categorie professionali emergenti, non ritenute ancora suscettibili di configurazione organica (i cui appartenenti restano comunque assoggettati alla contribuzione ad altro titolo). Quanto alla lamentata disparita' temporale, derivante dalla retroattivita' della disposizione, va quindi detto che anche il fluire del tempo puo' integrare sufficiente elemento differenziatore delle situazioni considerate. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, in parte qua.) - S. n. 38/1984.
Massima n. 12454
Poiche' il principio della irretroattivita' della legge non assurge, in assoluto, a precetto costituzionale, la legge interpretativa non costituisce di per se' interferenza nel potere giudiziario. E', percio', da escludersi, nel caso, che l'interpretazione autentica e quindi con efficacia retroattiva, operata sull'art. 3, primo comma, lett. b, d.l. n. 663/79 (conv. in legge n. 33/80), dall'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che liberi professionisti obbligati alla contribuzione per malattia "sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali", comprometta la ordinaria potesta' dei giudici di interpretare la legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104 Cost., dell'art. 14 d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.) - S. nn. 118/1957 e 36/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi:
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538; dell'art. 12 del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981 n. 537); dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638); dell'art. 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730; dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1984 n. 887, sollevata in relazione agli artt. 3, 23, 53, 97 Cost. dal Pretore di Roma con ordinanza n. 312/1985;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge n. 638/1983 (recte: del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, conv. nella legge 11 novembre 1983 n. 638) sollevata, in relazione all'art. 3 Cost., dal Tribunale di La Spezia (ord. n. 383/1984) ed in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. dal Pretore di Modena (ordd. n. 1370/1984 e n. 74/1985) e dal Pretore di Roma (ord. n. 813/1984);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, sollevata, in relazione agli artt. 3, 23, 32, 38, 53, 76, 97 Cost., dai Pretori di Ferrara (ord. n. 152/1984); Forlì (ordd. da 458 a 461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902 e 1154 del 1984; 27, 46, 190, 191 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Modena (ordd. n. 445 e 446/1985) nonché dal Tribunale di Pinerolo (ord. n. 1326/1984);
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 3 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980 n. 33); 12, sesto comma, del d.l. 29 luglio 1981 n. 402 (conv. nella legge 26 settembre 1981 n. 537); 14, primo e quarto comma, della legge 26 aprile 1982 n. 181; 4, quarto comma, del d.l. 12 settembre 1983 n.463 (conv. nella legge 11 novembre 1983 n.638); 33 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, sollevata, in relazione agli artt. 3, 32, 35, 38, 53, 97 Cost., dai Pretori di Piacenza (ord. n. 751/1983); Biella (ord. n. 846/1983); Cosenza (ord. n. 1071/1983); Busto Arsizio (ord. n. 1073/1983); Pisa (ordd. dal n. 34 al 42, dal n. 64 al 67 e nn. 792, 793, del 1984); Ferrara (ord. n. 152/1984); Vicenza (ord. n. 194/1984); Roma (ordd. nn. 195 e 402 del 1984 e n. 53/1985); Pistoia (ord. n. 250/1984); Alessandria (ord. n. 265/1984); Milano (ordd. nn. 317, 394, 911, 977, 1081 del 1984 e 200 del 1985); Forlì (ordd. dal n. 458 al n. 461/1984); Sondrio (ord. n. 506/1984); Brescia (ordd. nn. 902, 1154/1984, 27, 44, 45, 46, 189, 190, 191 del 1985); Acqui Terme (ord. n. 959/1984); Bari (ord. n. 986/1984); Sanremo (ord. n. 1000/1984);. Crema (ord. n. 1142/1984); Padova (ord. n. 13/1985); Modena (ordd. nn. 73, 445, 446 del 1985); Tortona (ord. n. 163/1985); Santa Maria Capua Vetere (ord. n. 340/1985); nonché dai Tribunali di Pinerolo (ord. n. 1326/1984); Firenze (ord. n. 1348/1984); Torino (ordd. nn. 118, 119, 254 del 1985); Piacenza (n. 290/1985);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sollevata in relazione all'art. 23 Cost. dai Pretori di Brescia (ordd. nn. 44, 45 del 1985); Milano (ordd. nn. 394, 977 e 1081 del 1984) e Crema (ord. n. 1142/1984);
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983 n.638) sollevata in relazione agli artt. 3, 53, 101, 104 Cost. dai Pretori di Roma (ordd. nn. 195, 244, 402 del 1984 e 53/1985); Pisa (ordd. nn. 34 - 42,64 - 67, 792 e 793 del 1984); La Spezia (ordd. nn. 236 e 462 del 1984); Pistoia (ord. n. 250/1984); Bari (ordd. nn. 986, 1243 del 1984 e 124/1985); Sanremo (ord. n. 1000/1984); Modena (ordd. nn. 1047/1984, 73, 445, 446 del 1985); Imperia (ord. n. 1120/1984); Parma (ord. n. 13/1985); Brescia (ordd. nn. 27, 46, 189, 190 e 191 del 1985); nonché dai Tribunali di Torino (ordd. nn. 118, 254 del 1985) e di Piacenza (ord. n. 290/1985).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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