Corte costituzionale
Sentenza n. 196/1982
Corte cost., sent. 24 novembre 1982, n. 196
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 196/1982
- Data di deposito
- 24 novembre 1982
- Data di decisione
- 18 novembre 1982
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:196
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 40, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 12, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 12, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 39, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 35, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 39, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
Parametri
- art. 111, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 108, comma 2, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 108, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 24, comma 1, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
- disposizioni transitorie e finali, VI, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 24, comma 2, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 108, Costituzione
Massime
Massima n. 9890
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando non ne sussista la rilevanza, data l'applicabilita` delle norme impugnate in altra fase processuale (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 76 Cost., degli artt. 25, 26 e 40 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, in quanto sarebbe escluso il ricorso diretto alla Corte di Cassazione contro le pronunce emesse dalle Commissioni tributarie di secondo grado).
Massima n. 9891
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando non ne sussista la rilevanza, data l'applicabilita` della norma impugnata in altra fase processuale (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all' art. 108, cooma secondo, Cost., dell'art. 9 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che disciplina la composizione della Commissione tributaria centrale.).
Massima n. 9892
Va dichiarata l'inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale quando non ne sussista la rilevanza, data l'inapplicabilita` della norma impugnata nel giudizio a quo. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 36, 97, comma primo, 108, comma primo 76 e 77 Cost., dell'art. 12, commi primo e secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui determinano il trattamento economico dei componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado).
Massima n. 9893
E' manifestamente infondata - in quanto gia` dichiarata non fondata con precedente pronuncia e riproposta con argomentazioni analoghe a quelle gia` esaminate - la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 102, comma secondo, e alla sesta disposizione transitoria Cost., dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata assumendo la natura amministrativa della Commissioni tributarie. - cfr. S.n.215/1976
Massima n. 9894
L'indipendenza del giudice va verificata, piu` che sulla base delle norme che disciplinano la sua nomina, sulla base della norme che regolano la sua funzione, e tale indipendenza e` garantita quando la legge affida ad un magistrato la scelta delle persone chiamate a comporre le Commissioni tributarie sia pure su designazione di enti ed uffici pubblici e stabilisce tassativamente i casi in cui i detti membri debbano cessare dal servizio o essere dichiarati decaduti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 108, comma secondo, Cost., degli artt. 2 e 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie siano presiedute dagli intendenti di finanza e composte per una meta` da persone scelte fra quelle designate dalle province e dai comuni e per l'altra meta` da persone scelte in elenche formati dagli intendenti di finanza).
Massima n. 9895
L'istituto della condanna alle spese del soccombente ha carattere generale, ma non e` assoluto ed inderogabile; puo` pertanto venire in rilievo, per escluderlo, la diversita` del processo tributario, piu` snello dell'ordinario procedimento civile. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui esclude che nel processo tributario possa essere pronunziata la condanna alle spese del giudizio).
Massima n. 9896
L'esclusione della ripetizione delle spese processuali non costituisce violazione del diritto di difesa, poiche` non puo` affatto dirsi che la possibilita` di conseguire la ripetizione delle spese consenta al contribuente di meglio difendere la sua posizione e di apprestare meglio le sue difese. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli art. 24 e 113 Cost., dell'art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui esclude che nel processo tributario possa essere pronunziata la condanna alle spese del giudizio).
Massima n. 9897
Le Commissioni tributarie hanno i poteri di indagine propri degli Uffici finanziari e possono far fronte alle relative spese con i fondi di bilancio dei quali si servono i detti Uffici per il compimento di mezzi istruttori. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, nella parte in cui non prevede come le Commissioni tributarie debbano far fronte alle spese occorrenti per esperire mezzi istruttori, finendo cosi` con il precluderli).
Massima n. 9898
Spetta al giudice a quo - cui vanno restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimita` costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 76,77 e 108 Cost., degli artt. 35, comma secondo, e 39, comma primo, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - nelle parti in cui attribuiscono alle Commissioni tributarie il potere di acquisire elementi conoscitivi solo attraverso gli organi tecnici dell'amministrazione, con esclusione di consulenti tecnici e senza la partecipazione dei difensori delle parti private - avendo l'art. 23 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 dato una diversa disciplina alla materia).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 25, 26 e 40 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), sollevata, in riferimento egli artt. 3, 24, 111 e 76 delle Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 primo e secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 36, 97, primo comma, 108, primo comma, 76 e 77 della Costituzione, sollevata con le ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine (r.o. n. 647/1976) e di 1 grado di Verbania (r.o. n. 14/1977);
4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, secondo comma, ed alla VI disposizione transitoria delle Costituzione con le ordinanze in epigrafe della commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 e 376/1976);
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata, in riferimento all'art. 108, secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dalla commissione tributaria di 2 grado di Ravenna (r.o. nn. da 367 a 376/1976);
6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nelle parte in cui esclude la condanna alle spese nel processo tributario, in riferimento agli artt. 3 24 e 113 della Costituzione, sollevate con le ordinanze in epigrafe dalle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n. 337/1975), Avezzano (r.o. n. 351/1976) e Pesaro (r.o. n. 391/1978) e dalle commissioni tributarie di 2 grado di Udine (r.o. n. 647/1976), Alessandria (r.o. n. 355/1976) e Salerno (r.o. n. 656/1976);
7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui non prevede come si debba far fronte alle spese occorrenti per esperire i mezzi istruttori, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe delle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto (r.o. n. 337/1975) e di 2 grado di Salerno (r.o. n. 656/1976);
8) ordina la restituzione degli atti, per un nuovo esame della rilevanza - quanto alle questioni relative alle altre parti impugnate dagli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - alle commissioni tributarie di 1 grado di Rovereto, Lucera, Terni, Avezzano, Bolzano e di 2 grado di Ravenna, Salerno, Udine e Lucca, indicate in epigrafe e recanti, rispettivamente i nn. 337/1975; 15/1977; 297/1978; 351/1976; 608-609/1976; da 367 a 376/1976; 656/1976; 647/1976; 561/1976 e 274/1979.
Così deciso in Roma, nella sede delle Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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