Corte costituzionale
Ordinanza n. 202/1982
Corte cost., ord. 24 novembre 1982, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 202/1982
- Data di deposito
- 24 novembre 1982
- Data di decisione
- 18 novembre 1982
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 58, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 10, n.11, legge n. 825 del 9 ottobre 1971
- titolo III, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 636 del 26 ottobre 1972
- art. 60, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 61, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 14560
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorita' giurisdizionale, che sollevi questione di legittimita' costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilita' per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilita'. (Manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Massima n. 14561
Va dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale la cui soluzione non incide in alcun modo sulla definizione della controversia di merito. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario) - in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. - poiche' nell'ordinanza di rimessione si riconosce che la copia del ricorso era stata dalla parte presentata entro l'anno, si' che erroneamente era stata pronunciata declaratoria di estinzione del processo ben quarantasei giorni prima della scadenza del termine di decadenza, per la qual ragione la rilevanza della dedotta questione non si e' in realta' mai verificata, tant'e' vero che la stessa Commissione tributaria remittente non ha nemmeno ritenuto di sospendere la trattazione del ricorso, di cui ha ordinato la restituzione al ruolo).
Massima n. 14562
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), essendo nel frattempo sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il cui art. 8 ha integralmente sostituito il denunziato art. 17 del precedente decreto, fra l'altro sopprimendo proprio il comma concernente le lamentate improcedibilita' ed estinzione del processo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone la riunione di tutti i giudizi indicati in epigrafe.
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria di 1 grado di Milano con ord. 27 luglio 1979 (R.O. 120/80), in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria di 1 grado di Avezzano con ordinanza 10 marzo 1980 (R.O. 44/81) in ordine all'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, con riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost.
Ordina la restituzione di tutti gli altri atti ai rispettivi giudici a quibus.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO, REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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