Corte costituzionale
Sentenza n. 13/1975
Corte cost., sent. 21 gennaio 1975, n. 13
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 13/1975
- Data di deposito
- 21 gennaio 1975
- Data di decisione
- 21 gennaio 1975
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- BONIFACIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1975:13
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 11, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 3, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 2, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- art. 13, regolamento parlam. per i procedimenti d'accusa
- art. 14, regolamento parlam. per i procedimenti d'accusa
- legge n. 773 del 15 dicembre 1972
- art. 12, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
- legge n. 932 del 5 dicembre 1969
- art. 13, comma 1, legge n. 20 del 25 gennaio 1962
Parametri
Massime
Massima n. 7601
Il contraddittorio innanzi alla Corte costituzionale ai fini della decisione sul conflitto di attribuzioni prevista dall'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, deve essere limitato al rappresentante della Commissione parlamentare inquirente ed all'autorita' giudiziaria legittimata a sollevare il conflitto.
Massima n. 7602
Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, legittimato a sollevare il conflitto nei riguardi della Commissione parlamentare inquirente innanzi alla Corte costituzionale e' soltanto il giudice istruttore e non anche il pubblico ministero.
Massima n. 7603
Nel corso di un giudizio innanzi alla Corte costituzionale, previsto dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20, deve respingersi una istanza del Giudice istruttore che ha sollevato il conflitto di attribuzione nei confronti della Commissione parlamentare inquirente, diretta a far partecipare al contraddittorio anche un rappresentante del P.M. nel procedimento a quo.
Massima n. 7604
Nel corso di un procedimento innanzi alla Corte costituzionale per la decisione di un conflitto di attribuzioni, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, tra l'autorita' giudiziaria e la Commissione parlamentare inquirente non puo' considerarsi cessata la materia del contendere in seguito all'avvenuta restituzione da parte dell'organo parlamentare dell'intero fascicolo processuale precedentemente richiesto, quando con una successiva ordinanza della stessa commissione vengano richiesti "in originale" determinati atti dei quali si afferma opportuna la separazione: per effetto di tale deliberazione l'area originaria del conflitto risulta, bensi', ridotta nei confronti di quella emergente dalle precedenti determinazioni della commissione, senza tuttavia che possano dirsene venuti meno i presupposti e l'oggetto.
Massima n. 7605
Non puo' considerarsi atto meramente "interno" una ordinanza della Commissione parlamentare inquirente che non sia stata comunicata all'autorita' giudiziaria per il tramite del Presidente della Camera, cosi' come sarebbe previsto in genere dall'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, quando tale ordinanza sia stata comunque portata ufficialmente a conoscenza dell'autorita' giudiziaria che ne era la naturale destinataria, essendo priva di rilevanza le eventuali irregolarita' formali della procedura seguita per la comunicazione.
Massima n. 7606
Deve considerarsi manifestamente irrilevante una eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui legittima l'autorita' giudiziaria, e non anche la Commissione inquirente, a sollevare conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per la delimitazione delle rispettive competenze, proposta per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., stante la disparita' di trattamento che ne risulterebbe tra i due poteri quanto ai mezzi esperibili a tutela delle proprie ragioni, da un rappresentante della Commissione stessa nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni innanzi alla Corte costituzionale, quando, non risultando che anteriormente al procedimento dal quale il conflitto in esame ha avuto origine fosse pendente davanti alla Commissione medesima, e sia pure nella fase delle indagini preliminari, alcun procedimento per gli stessi fatti, non devesi nella specie farsi applicazione della norma impugnata, che concerne l'ipotesi di due procedimenti simultaneamente pendenti in sede parlamentare ed avanti ad una autorita' giudiziaria.
Massima n. 7607
E' manifestamente infondata una questione di legittimita' costituzionale proposta in riferimento agli artt. 90 e 96 della Costituzione relativamente all'art. 13 della legge n. 20, nella parte in cui limita il potere della Commissione parlamentare inquirente di richiedere, o di provocare la richiesta, degli atti di un procedimento penale pendente davanti alla autorita' giudiziaria alla sola ipotesi che detto procedimento sia "a carico" di alcune delle persone indicate negli artt. 90 e 96 della Costituzione.
Massima n. 7608
L'interpretazione del sistema normativo derivante dalla legge 25 gennaio 1962, n. 20 secondo cui alla Commissione parlamentare inquirente sarebbe preclusa qualsiasi iniziativa in ordine ai reati ministeriali e presidenziali quando l'organo parlamentare non sia stato sollecitato da una notitia criminis qualificata a norma dell'art. 2 di tale legge e degli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ovvero quando esso non sia stato investito da una autorita' giudiziaria a norma dell'art. 10 della legge, risulta contraddetta dal secondo comma dell'art. 3 della stessa legge, alla stregua del quale la Commissione, oltre ad avere gli stessi poteri "compresi quelli coercitivi e cautelari attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria" esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice, salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge": non e' dubbio, infatti, che tra i poteri del pubblico ministero rientri, e sia anzi fondamentale, quello di promuovere l'azione penale, a norma del combinato disposto degli artt. 74 e 1 cod. proc. pen. - e cioe', come previsto da quest'ultimo, in seguito a rapporto, referto, denuncia "o ad altra notizia di reato" - e di compiere gli atti di istruzione preliminare strumentalmente necessari (art. 232); ne' si rinvengono, nel testo della legge n. 20, norme che possa ritenersi dispongano diversamente.
Massima n. 7609
Gli artt. 13 e 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa nei quali, diversamente dell'art. 1 cod. proc. pen., non si accenna ad altre notizie del reato, all'infuori del rapporto, referto o denuncia, e vengono poi regolate analiticamente le modalita' con cui il rapporto, referto o denuncia sono dal Presidente della Camera trasmessi alla Commissione parlamentare inquirente, estendendosi tali modalita' anche alle ipotesi di cui all'art. 10 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, hanno una portata solo apparentemente restrittiva, in quanto una piu' attenta riflessione induce a concludere che il regolamento in questione abbia semplicemente inteso disciplinare i rapporti interni tra i predetti organi parlamentari, avendo presente l'id quod plerumque accidit e senza escludere ipotesi diverse come ad esempio quella di denuncia pervenuta direttamente alla Commissione o come quella di notizie di fatti suscettibili di adombrare reati ministeriali di pubblico dominio perche' apparse sulla stampa quotidiana e periodica, ed aventi, per di piu', riferimento a procedimenti giudiziari in corso.
Massima n. 7610
A norma degli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., esclusivamente competente a promuovere l'azione penale contro i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, cosi' come contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione, e' il Parlamento in seduta comune al quale e' altresi' riservato di compiere le indagini istruttorie a tal fine necessarie, mentre, a sua volta, esclusivamente competente a giudicare delle accuse cosi' promosse e' la Corte costituzionale, nella speciale composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135: risulta percio' dalla anzidetta normativa che e' la stessa Costituzione a derogare, ai principi contenuti nel Titolo IV della sua Parte seconda, relativi all'indipendenza dei giudici, ed in particolare alla autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario da ogni altro potere, nonche' alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal P.M.; e cio' allo scopo di garantire d'altro lato la indipendenza del potere politico contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parita' e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato.
Massima n. 7611
E' da ritenere che innanzi all'autorita' giudiziaria non possano esservi procedimenti "a carico" delle persone indicate negli artt. 90 e 96 della Costituzione, neppure nel piu' ampio senso che a questa formula deve darsi per effetto delle modifiche al codice di procedura penale arrecate dalle leggi 5 dicembre 1969, n. 932, e 15 dicembre 1972, n. 773, salvo che nella circoscritta ipotesi - prevista nell'art. 12 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nonche' nella sua dizione letterale dal successivo art. 13 -, di reati non ministeriali o non ritenuti tali dall'autorita' giudiziaria, soggettivamente riferibili a taluna di quelle persone: cio' risulta confermato, a livello di normazione ordinaria, dall'art. 2 della stessa legge, prescrivente che l'autorita' - qualunque essa sia, compresa percio' anche l'autorita' giudiziaria, a norma dell'art. 7 cod. proc. pen. - alla quale siano stati presentati rapporto, referto o denuncia relativamente ad un fatto (di cui agli artt. 90 e 96 Cost.) "deve curarne l'immediata trasmissione al Presidente" della Camera, che dovra' a sua volta investire la Commissione inquirente ai sensi dell'art. 14 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.
Massima n. 7612
Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, si evince che se la Commissione parlamentare inquirente - ricevuta notizia di un procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria a carico di ministri per reati non ministeriali, ma ad essi solo soggettivamente riferibili - andando in diverso avviso, ritiene che il fatto integri alcune delle ipotesi previste dagli artt. 90 e 96 della Costituzione ne informa il Presidente della Camera dei deputati, il quale richiede all'autorita' giudiziaria la trasmissione degli atti; e quest'ultima potra' esimersi dall'ottemperare, soltanto sollevando conflitto dinanzi alla Corte costituzionale per rivendicare la propria competenza: per conseguenza, affinche' la Commissione inquirente sia in grado di ritenere che il reato abbia natura ministeriale, deve ammettersi che possa prendere conoscenza degli atti del procedimento anche chiedendone copia, in tutto o in parte secondo le circostanze, e che la possibilita' di una simile richiesta sia implicitamente presupposta dall'art. 13 della anzidetta legge n. 20 del 1962, anche ad assumerne il significato piu' restrittivo.
Massima n. 7613
Dal coordinamento degli artt. 12 e 13 della legge 26 gennaio 1962, n. 20, e dalla possibilita' riconosciuta alla Commissione parlamentare inquirente di prendere previa conoscenza, anche chiedendone copia in tutto o in parte, secondo le circostanze, degli atti di un procedimento pendenti innanzi all'autorita' giudiziaria a carico di ministri per reati non ministeriali ma ad essi soltanto soggettivamente riferibili, deriva che poteri analoghi non possono non spettare alla stessa Commissione - sempre con l'onere dell'autorita' giudiziaria che non intenda aderire di sollevare conflitto innanzi alla Corte costituzionale - anche in ogni altra ipotesi di fatti suscettibili di integrare gli estremi di reati ministeriali dei quali l'organo parlamentare abbia notizia e che siano comunque emersi nel corso di procedimenti giudiziari, pur se originariamente non "a carico" di ministri. Se cosi' non fosse, coloro che tale ufficio ricoprono o hanno ricoperto, potrebbero eventualmente essere sottratti ad ogni responsabilita', non essendo lecito - da un lato - ad alcuna autorita' giudiziaria ordinaria o militare, di compiere nei loro confronti, per fatti inerenti alle loro funzioni, atti istruttori ne' tanto meno di promuovere azione penale e di giudicarli per accertarne la responsabilita'; ad esempio - d'altro lato - inibita al Parlamento, e per esso anche alla Commissione inquirente, qualsiasi iniziativa a cio' rivolta: il che non e' certamente il risultato che la riserva costituzionale agli organi parlamentari (quanto all'accusa) ed alla Corte costituzionale (quanto al giudizio su di essa) e' diretta a conseguire.
Massima n. 7614
Nel sistema della legge 25 gennaio 1962, n. 20, il potere di sollevare conflitto a tutela della propria competenza e' dato soltanto all'autorita' giudiziaria, ma la situazione che sarebbe cosi' sbilanciata a svantaggio degli organi parlamentari, puo' essere riequilibrata considerando che a questi ultimi e' riconosciuto, invece, il potere di richiedere gli atti del procedimento pendente presso l'autorita' giudiziaria ponendo essa quale destinataria della richiesta, nell'alternativa di soddisfarla o di sollevare il conflitto.
Massima n. 7615
La possibilita' presupposta dall'art. 13 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per la Commissione parlamentare inquirente di prendere previa conoscenza degli atti di un procedimento pendente dinanzi ad una autorita' giudiziaria, anche chiedendone copia in tutto o in parte secondo le circostanze, deve considerarsi applicabile pur nelle ipotesi degli artt. 10 e 11 della stessa legge, quando cioe' la Commissione abbia motivo di ritenere che l'autorita' giudiziaria abbia omesso di provvedere d'ufficio in conformita' a quanto ivi prescritto, fermo restando, ovviamente, il controllo della Corte costituzionale, qualora sia adita dietro ricorso dell'autorita' giudiziaria medesima.
Massima n. 7616
Non spetta alla Commissione parlamentare inquirente il potere di avocare procedimenti, precludendo all'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale essi pendono di proseguire nell'assolvimento dei suoi poteri istituzionali, senza prima aver affermato in concreto la propria competenza dichiarando formalmente aperta l'inchiesta a norma dell'art. 19 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, o comunque formalizzando le indagini preliminari di cui al precedente art. 17 nei confronti di taluno dei soggetti indicati negli artt. 90 e 96 della Costituzione.
Massima n. 7617
Se dai principi costituzionali contenuti negli artt. 90, 96, 134 e 135 Cost., si ricava l'esigenza di garantire che la Commissione inquirente e il Parlamento siano messi in grado di esplicare i poteri istruttori ed accusatori ad essi riservati senza essere condizionati da discrezionali valutazioni dell'autorita' giudiziaria, e' da ritenere, per altro verso, che dai principi costituzionali relativi alla indipendenza dei giudici, alla autonomia ed indipendenza dell'ordinamento giudiziario da ogni altro potere ed alla obbligatorieta' dell'azione penale esercitata dal pubblico ministero, che il normale corso della giustizia penale non possa essere paralizzato a mera discrezione degli organi parlamentari potendo e dovendo arrestarsi unicamente nel momento in cui l'esercizio di questa verrebbe illegittimamente ad incidere su fatti soggettivamente ed oggettivamente ad essa sottratti e in ordine ai quali sia stata ritenuta la competenza degli organi parlamentari stessi. Non sarebbe sufficiente infatti, al riguardo richiamare l'art. 14 che prevede l'eventuale declaratoria di incompetenza del Parlamento, con la conseguente restituzione degli atti all'autorita' giudiziaria, qualora, in esito agli accertamenti istruttori compiuti, la competenza inizialmente affermata si riveli poi insussistente, poiche' non e' da escludere, stante l'assenza di qualsiasi prescrizione in proposito che, per un qualunque motivo, le indagini abbiano a protrarsi per un tempo cosi' lungo da determinare conseguenze non riparabili.
Massima n. 7618
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, dedotte per contrasto con gli artt. 101, secondo comma, 112, 102, primo comma, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 7619
Spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilita' per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione e, ai fini di tali indagini, anche il potere di prendere visione degli atti di un procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare eventualmente ottenendo copia, ma senza che cio' comporti sospensione dell'istruttoria in corso presso quella autorita' sugli stessi fatti nell'ambito della sua competenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara, nei sensi di cui in motivazione e allo stato attuale del procedimento contro Scialotti ed altri:
a) che spetta alla Commissione parlamentare inquirente compiere indagini dirette ad accertare se ricorrano ipotesi di responsabilità per fatti previsti nell'art. 96 della Costituzione;
b) che alla Commissione predetta, ai fini di tali indagini, spetta il potere di prendere visione degli atti del procedimento, anche ottenendone copia e senza che ciò comporti sospensione dell'istruttoria in corso davanti all'autorità giudiziaria sugli stessi fatti, nell'ambito della sua competenza;
annulla, in conseguenza, l'ordinanza 18 luglio 1974 della Commissione medesima, limitatamente alla parte in cui richiede l'acquisizione in originale di atti del procedimento sopra menzionato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze