Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1968

Corte cost., sent. 14 maggio 1968, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1968
Data di deposito
14 maggio 1968
Data di decisione
30 aprile 1968
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Costantino Mortati
Presidente
SANDULLI
ECLI
ECLI:IT:COST:1968:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 17, legge n. 195 del 24 marzo 1958

Parametri

Massime

Massima n. 2814

L'art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, che prevede l'impugnazione con ricorso al Consiglio di Stato dei decreti presidenziali e ministeriali emessi in attuazione di deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura va interpretato nel senso di ritenere deducibili con tale mezzo di ricorso tanto i vizi propri dei decreti medesimi quanto quelli inerenti alle deliberazioni consiliari.

Massima n. 2815

Risulta dall'art. 104 della Costituzione che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, cosi' da collocarla nella posizione di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere", e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialita' e di compromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si e' cosi' provveduto, ad integrazione e rafforzamento delle altre garanzie costituzionali di indipendenza risultanti dagli artt. 106, 107 e 108, a concentrare ogni provvedimento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'ordine nella competenza assoluta ed esclusiva di un organo che, mentre realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, e' poi presieduto dal Capo dello Stato, in considerazione della qualita' che questi riveste di potere "neutro" e di garante della Costituzione, ed e' altresi' fornito di una serie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura necessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla propria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull'altra affidata alla sua tutela.

Massima n. 2816

Non sussiste un principio di autonomia ricavabile dall'ordinamento, tale da condurre a sottrarre gli atti degli organi supremi dello Stato, incidenti sulle situazioni giuridiche di determinati soggetti ad essi appartenenti o dai medesimi dipendenti, alle comuni giurisdizioni per affidarli ad un sindacato esercitabile esclusivamente ad opera degli organi medesimi.

Massima n. 2817

Non rivestendo il Consiglio Superiore della Magistratura l'indole, ne' possedendo la struttura di organo giurisdizionale, il reclamo proposto al plenum contro le deliberazioni delle Commissioni, anche se fosse configurabile come rimedio generale, non varrebbe a soddisfare l'imperativo dell'art. 24, che vuole assicurata la difesa "in giudizio", cioe' avanti ad un giudice, e con il debito procedimento legale. D'altronde la legge ordinaria non potrebbe conferire al Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di cui si parla, la necessaria veste e funzione giurisdizionale, che attualmente fa difetto, ponendo a cio' ostacolo l'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 66/1964.

Massima n. 2818

Risulta dalla chiara dizione degli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione che le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura non hanno carattere meramente preparatorio rispetto all'emanazione dei decreti presidenziali o ministeriali, ma sono pienamente costitutive degli effetti giuridici riguardanti i magistrati che ne sono destinatari: una volta avvenuta la comunicazione dei singoli atti di esercizio di tali poteri, si determina un dovere giuridico a carico dell'esecutivo di renderli concretamente operanti mediante l'emanazione dei decreti che ne adottano integralmente il contenuto. Pertanto le dette deliberazioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con gli organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante alla loro adozione.

Massima n. 2819

Nessuna violazione dell'art. 113 della Costituzione puo' derivare dalla previsione dell'impugnabilita' dinanzi al Consiglio di Stato delle deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, come si desume dalla funzione affidata ai decreti dell'esecutivo di conferire alle deliberazioni del Consiglio la forma che, in base ai principi fondamentali del sistema, e' prescritta per i provvedimenti aventi indole sostanzialmente amministrativa.

Massima n. 2820

Non sussiste violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., quando, come nel caso dell'art. 17, secondo comma, legge 24 marzo 1958, n. 195, sia stata attribuita ad un giudice speciale nella specie (Consiglio di Stato) una nuova competenza cui sia da riconoscere la stessa indole di quelle gia' ad esso attribuite.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, proposta con le ordinanze delle sezioni unite civili della Corte suprema di tassazione indicate in epigrafe, in relazione agli artt. 100, primo comma, 104, 105, 24, primo comma, 103, 102, secondo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

Testo integrale

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