Corte costituzionale

Sentenza n. 44/1966

Corte cost., sent. 23 maggio 1966, n. 44

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
44/1966
Data di deposito
23 maggio 1966
Data di decisione
4 maggio 1966
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Chiarelli
Presidente
AMBROSINI
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:44

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, legge n. 33 del 5 gennaio 1957
  • legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 21, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 6, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 5, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 1, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 25, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 2, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 3, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 25, comma 1, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 25, comma 2, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 27, comma 1, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 43, comma 3, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 27, comma 2, legge n. 246 del 5 marzo 1963
  • art. 13, legge n. 246 del 5 marzo 1963

Parametri

Massime

Massima n. 2579

I pareri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, come si desume dall'art. 99 Cost. che definisce il Consiglio "organo di consulenza delle Camere", sono facoltativi e non obbligatori. Malgrado la rilevanza costituzionale del Consiglio, l'attribuzione di funzioni incidenti sul procedimento e sulla funzione del Parlamento avrebbe richiesto una espressa previsione costituzionale. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'intera legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 sul C.N.E.L., sotto il profilo che durante la formazione della legge non e' stato inteso il C.N.E.L., i cui pareri non potrebbero essere ritenuti meramente facoltativi.

Massima n. 2580

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, in relazione all'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. La legge, nello stabilire per quali comuni e' obbligatoria la istituzione della imposta sugli incrementi di valore delle aree, ha tenuto presente elementi sufficienti ad indicare la esistenza del fenomeno che si voleva colpire, mentre per gli altri comuni ha lasciato alle altre rispettive amministrazioni la valutazione dell'esistenza del presupposto della imposta. La differenza non contrasta con l'art. 3 Cost., perche' si riferisce a situazioni obbiettive diverse, valutate in modo non irrazionale e secondo criteri pertinenti al fenomeno; e neppure con l'art. 23 Cost. perche' i comuni non sono liberi nella loro determinazione avendo la legge predisposto limiti sia in ordine al periodo assumibile per la determinazione dell'incremento tassabile (art. 5) sia in ordine alla aliquota (art. 21) cosicche' la prestazione patrimoniale deve ritenersi fondata sulla legge.

Massima n. 2581

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 5, 21, 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 23, 3, 41, 42 Cost. La legge, pur nella peculiarieta' del suo congegno, non ha conferito agli enti impositori un potere illimitato: l'oggetto della imposta e' stabilito dalla legge e consiste nell'incremento di valore realizzatosi sull'area fabbricabile; la legge precisa la nozione di area fabbricabile; sono poste le norme per determinare l'incremento di valore delle aree stesse. Ai comuni resta il compito di fissare la data di riferimento per il valore iniziale o di base perche' l'incremento e' connesso a condizioni locali di sviluppo urbanistico, di investimenti produttivi e di modificazioni sociali, che possono essere accertate solo localmente, precisandosi in concreto l'arco temporale di avveramento; comunque il relativo potere non e' illimitato nel tempo e contro la deliberazione comunale sono esperibili i consueti rimedi giurisdizionali. La diversita' delle rispettive determinazioni non da' luogo ad ineguaglianze nella applicazione della legge, ma ad applicazioni diverse, conformi a situazioni obiettivamente diverse.

Massima n. 2582

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost. La legge, stabilendo che le societa' di capitali e gli altri soggetti che, al compimento di un decennio, siano intestatari di aree per un valore superiore a 100 milioni, sono soggetti alla imposta, non ha assoggettato situazioni identiche a disciplina diversa, ma, sulla base di situazioni diverse e senza incorrere in irrazionalita', ha distinto una categoria di soggetti sui quali ha ritenuto dovesse gravare l'imposta, la quale, non viola ne' il principio della riserva di legge ne' quello della progressivita' per le imposte.

Massima n. 2583

Una legge finanziaria retroattiva non implica necessariamente la violazione del principio della capacita' contributiva ma puo' in concreto essere in contrasto con questo o altri principi costituzionali.

Massima n. 2584

Non e' ammissibile una questione di legittimita' costituzionale in riferimento all'art. 11 disp. prel. cod. civ., non trattandosi di norma costituzionale. La Costituzione pone il divieto della retroattivita' limitatamente alla legge penale (art. 25, secondo comma).

Massima n. 2585

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 21, 25, comma primo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 70 ss., 76 e 77 Cost., i quali riguardano la formazione della legge e non i limiti di tempo della sua efficacia.

Massima n. 2586

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, 21, 25, comma primo, della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 53 Cost., per avere attribuito ai comuni un potere retroattivo di imposizione. Oggetto della imposizione e' l'incremento di valore delle aree fabbricabili in un determinato periodo di tempo e il compito attribuito ai comuni dagli artt. 5 e 25 della legge di fissare la data di riferimento per stabilire il valore iniziale non si concreta in un potere impositivo retroattivo ma consiste nella determinazione di un elemento per calcolare l'incremento di valore. Tale elemento si riferisce al passato, ma l'imposta colpisce l'aumento che si realizza nel momento della alienazione o utilizzazione dell'immobile.

Massima n. 2587

E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 53 Cost., il secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, secondo il quale i comuni possono applicare la imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili anche a carico di chi abbia alienato le aree posteriormente alla data di riferimento ma prima dell'entrata in vigore della legge, perche' tale norma retroattiva spezza il rapporto tra imposizione e capacita' contributiva, applicando l'imposta a rapporti esauriti e senza che l'efficacia retroattiva sia sorretta da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici della alienazione e del valore con essa realizzato permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilita' che l'alienazione sia avvenuta in tempo remoto, quando l'imposta non era prevista ne' prevedibile. Sono conseguenzialmente illegittimi gli artt. 27, comma primo e secondo, e 43, comma terzo della legge 5 marzo 1963, n. 246, nei quali si prevedono obblighi di denuncia a carico di chi abbia alienato o acquistato aree successivamente alla data di riferimento e che quindi riguardano soltanto i casi di alienazione previsti sulla norma dichiarata costituzionalmente illegittima.

Massima n. 2588

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione all'art. 42 Cost., per quanto riguarda la facolta' concessa ai comuni di promuovere l'espropriazione delle aree. Dalla legge, infatti, emergono chiaramente i motivi di interesse generale che giustificano le espropriazioni e che consistono nel fine di costituire un patrimonio di aree fabbricabili per favorire lo sviluppo edilizio, urbanistico ed economico del territorio comunale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma, della predetta legge;

dichiara non fondate le questioni relative alla illegittimità costituzionale della intera legge 5 marzo 1963, n. 246, e dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sull'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in relazione all'art. 99 della Costituzione, e degli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 21, 25, primo, terzo, quarto e quinto comma, 42 della legge 5 marzo 1963, n. 246, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 42, 53, 70 e seguenti della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Testo integrale

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