Art. 95 — Custodia giudiziale dei beni sequestrati (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)
I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.
I beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta, agli organi dell'amministrazione finanziaria.
Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.