Art. 93 — Interruzione della prescrizione (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.
I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.