Art. 93 — Interruzione della prescrizione (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.

Si applica dal 1° gennaio 2027. Testo vigente al 20 agosto 2026. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0, riprodotti gratuitamente. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fonti e licenze →