Art. 26 — Enunciazione di atti non registrati (articolo 22 commi 1, primo periodo, 2 e 3 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.
L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione.
Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nell'articolo 41, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.