Art. 41 — Atti dell'autorità giudiziaria (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato.
Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'articolo 70 all'ufficio che ha eseguito la registrazione.