Art. 45 — Liquidazione dell'imposta (articolo 41, commi 1, 2 e 2-bis, primo e secondo periodo, decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
L'imposta, per gli atti diversi da quelli giudiziari di cui all'articolo 41 nonché da quelli per i quali opera l'istituto della registrazione a debito di cui all'articolo 60, è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, alla base imponibile, determinata secondo le disposizioni del presente titolo, capo IV, con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
L'ammontare dell'imposta principale non può essere in nessun caso inferiore alla misura fissa indicata nell'articolo 12 della parte I della tariffa di cui all'allegato 1 al presente testo unico, salvo quanto disposto dagli articoli 5 e 7 della parte I della medesima tariffa.
L'ufficio, per gli atti per i quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, anche avvalendosi di procedure automatizzate, controlla, sulla base degli elementi desumibili dall'atto, la regolarità dell'autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risulti dovuta una maggiore imposta, l'ufficio notifica apposito avviso di liquidazione al contribuente con l'invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l'integrazione dell'imposta versata nonché della sanzione prevista dall'articolo 41-bis del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141.