Art. 42 — Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.