Art. 29 — Atti a titolo oneroso e gratuito (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
Un atto in parte oneroso e in parte gratuito è soggetto all'imposta di registro per la parte a titolo oneroso, salva l'applicazione dell'imposta sulle donazioni per la parte a titolo gratuito.