Art. 45 — (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)

L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.

COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.

Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

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