Art. 45 — (L) Norme relative all'azione penale (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.