Art. 43 — (L) Riscossione (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)

I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.

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