Corte costituzionale
Sentenza n. 62/2026
Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 62
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 62/2026
- Data di deposito
- 30 aprile 2026
- Data di decisione
- 24 febbraio 2026
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2026:62
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 14, septies, decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024
- legge n. 15 del 21 febbraio 2025
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 102, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 111, Costituzione
- art. 101, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 102, Costituzione
Massime
Massima n. 47477
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. prima, in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 25, 41, 76, 97, 117, secondo comma, lett. e), e 111 Cost., in relazione agli artt. 102 TFUE e 6 CEDU, dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come conv., il quale, mediante interpretazione autentica degli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, consente alle società di progetto e alle società di scopo (artt. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 194 del d.lgs. n. 36 del 2023), costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, di non essere iscritte nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove risulti già iscritta la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Pur avendo ritenuto decisiva la questione concernente la validità o meno dell’atto di accertamento sotteso al sollecito di pagamento impugnato, in presenza del motivo di ricorso sulla mancata emissione e notifica di tale atto presupposto, il giudice a quo non ha accertato che quest’ultimo non fosse stato notificato al contribuente, circostanza dirimente ai fini della rilevanza delle questioni sollevate, atteso che nel giudizio tributario solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Inoltre, l’ordinanza finisce per affermare che la notifica al contribuente vi sia stata, di tal che, oltre ad apparire carente la stessa ammissibilità del gravame del contribuente diretto a colpirne i vizi, è ancor più accentuata la sopra indicata inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza di tutte le questioni di legittimità costituzionale dalla stessa sollevate.
Massima n. 47478
La legge di conversione, rivestendo i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico, essenzialmente per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato, previsto dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. Pertanto, è necessaria l’omogeneità degli emendamenti, inseriti in sede di conversione, rispetto al decreto-legge originario, vista la interrelazione funzionale tra il decreto-legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza, e la legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario. (Precedenti: S. 23/2026 - mass. 47285; S. 245/2022 - mass. 45226).
Massima n. 47479
Nei provvedimenti governativi a contenuto ab origine plurimo occorre verificare la coerenza tra le disposizioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. (Precedente: S. 245/2022 - mass. 45226).I decreti milleproroghe (species dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo), sono una tipologia di decreto-legge connotato dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Rispetto a tali decreti non è però consentito l’inserimento, in sede di conversione, di una norma del tutto estranea alla ratio e alla finalità unitaria, in quanto determina la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. (Precedenti: S. 23/2026 - mass. 47286; S. 154/2015 - mass. 38489).
Massima n. 47480
Requisito essenziale affinché una disposizione possa essere considerata di interpretazione autentica è che essa esprima uno dei significati già desumibili dalla previsione interpretata, e che il suo fine sia quello di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Quando ciò si verifica, la norma risultante dalla saldatura tra le due disposizioni assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente; in ogni caso, la medesima decorrenza temporale delle norme interpretative con quelle interpretate fa sì che anche esse devono rispettare alcuni limiti generali connessi alla loro natura, tra i quali sono ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Infine, la verifica della natura genuinamente interpretativa della norma non è indifferente nella valutazione del rispetto dei suddetti principi. (Precedenti: S. 72/2025 - mass. 46802; S. 44/2025- mass. 46701; S. 184/2024; S. 77/2024; S. 73/2017 - mass. 39503).
Massima n. 47481
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. ventinovesima, in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all’art. 6 CEDU, e secondo, lett. e), Cost., dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come conv., il quale, interpretando gli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, consente alle società di progetto e alle società di scopo (artt. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 194 del d.lgs. n. 36 del 2023), costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, di non essere iscritte nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 – istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per abilitare i soggetti privati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni – laddove risulti già iscritta la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Non è violato l’art. 77 Cost., perché il comma 14-septies s’inserisce con coerenza nell’art. 3 del d.l. n. 202 del 2024, il quale fin dall’origine prevedeva la proroga al 30 settembre 2025 del termine stabilito a carico dei soggetti iscritti all’albo indicato, così da consentire la revisione della disciplina dei criteri per l’iscrizione all’albo e degli adempimenti conseguenti, rimessa alla fonte regolamentare. Né la disposizione censurata è espressione di un uso distorto della funzione legislativa: innanzitutto, perché esplicita uno dei significati già desumibili in via sistematica dal complesso normativo risultante dal d.lgs. n. 446 del 1997 e da quello in materia di contratti pubblici; inoltre, perché sebbene sia stata introdotta nel 2025 e le norme interpretate siano in vigore dal 1998, è solo dal 2010 che l’estensione alle concessioni di servizi delle disposizioni in materia di finanza di progetto è divenuta operativa, mentre l’effettivo utilizzo di tale strumento da parte degli enti locali risale all’inizio del decennio in corso. Privo di fondamento è anche il profilo della lamentata interferenza su giudizi pendenti nei quali è parte una amministrazione pubblica, perché l’intervento legislativo non ha la chiara finalità di incidere sull’esito di tali giudizi, dovendosi considerare piuttosto il perseguimento delle esigenze di certezza del diritto, tempestivamente realizzate proprio mediante l’adozione della disposizione interpretativa. Risultano pertanto ravvisabili quei motivi di interesse generale che, anche al metro dell’art. 6 CEDU, possono giustificare in circostanze eccezionali una legislazione retrospettiva. Prive di fondamento sono anche le censure secondo cui la previsione censurata sia irragionevole e ingiustificata, nonché foriera di vantaggi anticoncorrenziali. Non può infatti predicarsi, per la assoluta non omogeneità delle situazioni prese a riferimento, la disparità di trattamento tra la società di progetto, emanazione dell’aggiudicatario, e il soggetto che, non essendo ab origine in possesso dei requisiti prescritti, non può nemmeno aspirare a conseguire l’aggiudicazione, risultandogli precluso l’accesso stesso alla procedura ad evidenza pubblica. Infine, la disposizione non ha i caratteri di legge-provvedimento, sia perché ha carattere astratto, sia perché nemmeno produce l’effetto di attrarre alla sfera legislativa quanto normalmente è affidato all’autorità amministrativa (nella specie, l’adozione di atti di accertamento o di riscossione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 25, 41, 76, 97, 117, secondo comma, lettera e), e 111 della Costituzione, in relazione all'art. 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione prima, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all'art. 6 CEDU, e secondo, lettera e), Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione ventinovesima, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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