Corte costituzionale

Sentenza n. 16/2026

Corte cost., sent. 19 febbraio 2026, n. 16

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
16/2026
Data di deposito
19 febbraio 2026
Data di decisione
2 dicembre 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Massimo Luciani
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2026:16

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 3 marzo 2025
  • art. 3, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 4 del 3 marzo 2025
  • art. 30-bis, comma 2, ter, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 7 dicembre 1998
  • art. 22, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 7 dicembre 1998
  • art. 22, comma 6, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 7 dicembre 1998
  • art. 22, comma 7, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 54 del 7 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 47332

Per il rispetto del termine di sessanta giorni per la proposizione dei giudizi in via d’azione rileva la notificazione del ricorso, non già le attività preparatorie, sicché le deliberazioni del Consiglio dei ministri o della giunta regionale, che devono necessariamente precederla, non sono soggette – al contrario di quanto accade per il deposito – ad alcun termine ulteriore. (Precedente: S. 24/2022 - mass. 44542).Il termine di notifica del ricorso nei giudizi in via d’azione è stabilito solo per relationem: il carattere “previo” della delibera dell’organo politico competente, con la quale si decide l’impugnativa, rispetto alla notificazione del ricorso, implica il rispetto della medesima disciplina prevista per l’atto introduttivo, senza che fra questi due momenti si produca alcuna scissione, che non ha fondamento costituzionale e non trova alcuna traccia nemmeno nelle fonti di rango sub-costituzionale.

Massima n. 47333

La proroga del termine al primo giorno feriale utile è principio generale dell’ordinamento, vòlto a soddisfare la pienezza del diritto di difesa e applicabile anche al processo costituzionale in base al rinvio alle previsioni del codice del processo amministrativo disposto dall’art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953. (Precedente: S. 85/2012 - mass. 36238).La possibilità della notificazione telematica degli atti, oggi consentita dal progresso tecnologico, non fa venir meno l’esigenza di assicurare la pienezza del diritto di difesa connesso alla proroga del termine al primo giorno feriale utile, considerati il diritto costituzionale al riposo (art. 36, terzo comma, Cost.) e – per quanto specificamente concerne i giudizi in via principale, così come i conflitti intersoggettivi e interorganici – le difficoltà organizzative delle amministrazioni al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Ne consegue che, quando il termine di notificazione del ricorso si sposta in avanti a causa dell’applicazione del ricordato principio, l’inscindibile connessione fra termine di notificazione e termine di adozione della deliberazione dell’organo politico competente fa sì che lo spostamento riguardi anche quest’ultimo, senza che ciò implichi alcuna deroga al termine stabilito all’art. 127 Cost., in quanto la proroga incide solamente sulle modalità del suo computo, con la conseguenza che l’inscindibile legame tra notificazione del ricorso e previa delibera non viene meno neppure quando la prima interviene oltre il sessantesimo giorno – evenienza che può verificarsi nelle ipotesi in cui il termine di rito scada di sabato, di domenica o di giorno festivo e venga prorogato al primo giorno feriale utile successivo. (Precedente: S. 248/2022).

Massima n. 47334

In ragione della natura politica delle scelte concernenti i giudizi in via principale, deve sussistere una necessaria corrispondenza tra la delibera con cui l’organo legittimato si determina a proporre l’impugnazione e il contenuto del ricorso, con conseguente inammissibilità di censure che riguardino disposizioni normative o parametri costituzionali non figuranti nella delibera stessa. (Precedenti: S. 161/2025 - mass. 47013; S. 126/2024 - mass. 46291; S. 223/2023 - mass. 45923; S. 199/2020 - mass. 42730).Con l’ovvio limite della sostanziale fedeltà alla delibera del Consiglio dei ministri, è riconosciuta all’Avvocatura generale dello Stato la discrezionalità tecnica necessaria a integrare il tenore della ricevuta autorizzazione. (Precedente: S. 75/2023).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni, promosse dal Governo in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 3, 51, 97, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lett. p, Cost. e 1 statuto spec. Valle d’Aosta, dell’art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, sia nella parte in cui, introducendo i commi 6 e 7 dell’art. 22 della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha posto il divieto di far parte della giunta al coniuge, ai parenti e agli affini di primo grado del sindaco e del vicesindaco, nonché di ricoprire la carica di assessore per i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, sia nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-ter all’art. 30-bis della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, ha vietato l’immediata ricandidabilità di sindaci e vicesindaci che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, abbiano ricoperto la carica per quattro mandati consecutivi. Entrambe le censure difettano dell’indicazione dei parametri evocati all’interno della delibera che ha sancito la proposizione del gravame).

Massima n. 47335

Dei principi fondamentali di una materia possono far parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali, laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con la natura dei principi medesimi, in ragione della loro vocazione finalistica ad assicurare un’esigenza non di omogeneità, ma di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale. Ciò può accadere in presenza di una scelta di fondo operata dal legislatore statale – venendo così compiutamente in luce sia la portata normativa dell’affidamento al legislatore statale del compito di identificare il punto di equilibrio tra i vari princìpi costituzionali, sia il fatto che l’esigenza di uniformità normativa concerne tutto il territorio nazionale, compreso quello delle regioni ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 64/2025 - mass. 46866; S. 195/2024 - mass. 46553; S. 112/2023 - mass. 45611; S. 189/2022 - mass. 45038; S. 106/2022 - mass. 44810; S. 166/2021 - mass. 44124; S. 145/2021 - mass. 44014; S. 44/2021 - mass. 43707; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 67/2016 - mass. 38800; S. 38/2016 - mass. 38744; S. 44/2014 - mass. 37744).

Massima n. 47336

Il principio di eguaglianza presiede all’accesso a tutte le cariche elettive e non può essere circoscritto a quelle a investitura con voto popolare, tanto che l’appartenenza alla giunta comunale, riconducibile alla nozione di accesso a un ufficio pubblico politico, è protetta dal medesimo principio che ispira l’art. 51 Cost. (Precedente: S. 107/2024 - mass. 46215).

Massima n. 47337

I principi costituzionali applicabili in materia di disciplina dell’elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità devono armonizzarsi in base a uno specifico punto di equilibrio, tra diversi interessi costituzionali, rimesso al legislatore statale, le cui scelte possono variare in ragione del mutare delle caratteristiche e delle esigenze del processo formativo della volontà democratica e che possono essere sindacate da questa Corte solo se manifestamente irragionevoli. (Precedente: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).La normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell’art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l’art. 3 Cost., e da tali paradigmi costituzionali si desume un’esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto di elettorato politico, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato – e, prioritariamente, del d.lgs. n. 267 del 2000, quale fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali.L’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano l’ineleggibilità e l’incompatibilità alle cariche elettive, incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza sancito in materia dall’art. 51 Cost., sottintendendo un’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, poiché quello di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che può essere disciplinato solo da leggi generali e senza che si determinino discriminazioni fra i cittadini. (Precedenti: S. 211/2025; S. 148/2025 - mass. 47089; S. 143/2010 - mass. 34595; S. 294/2011).

Massima n. 47338

Se è vero che la configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi e, quindi, anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti della materia ordinamento degli enti locali, è altrettanto vero che il legislatore regionale è soggetto ai vincoli derivanti dall’esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell’ordinamento giuridico, quando l’intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale, con il conseguente assoggettamento della materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale. (Precedente: S. 48/2023 - mass. 27575).

Massima n. 47339

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lett. b), statuto spec. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost, l’art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, inserito dall’art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, che prevede la non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco nei comuni valdostani con popolazione fino a cinquemila abitanti, per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi – salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. La disposizione impugnata dal Governo presenta un contenuto difforme dall’art. 51, comma 2, t.u. enti locali, che, sopprimendo qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con la stessa soglia di popolazione, integra una norma interposta contenente un principio fondamentale della materia, secondo una logica graduale e un equo contemperamento di diritti e princìpi costituzionali già giudicato non irragionevole, idoneo a vincolare anche le regioni a statuto speciale – le quali, pur nell’esercizio della potestà legislativa primaria, non hanno facoltà di derogare allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. (Precedenti: S. 196/2024 - mass. 46459; S. 60/2023 - mass. 45490).

Massima n. 47340

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lett. b), statuto spec. Valle d’Aosta, in relazione al principio dell’ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall’art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali, l’art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d’Aosta n. 54 del 1998, novellato dall’art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 4 del 2025, il quale pone il divieto che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori (commi 1 e 7). La disposizione impugnata dal Governo, privando del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente, si risolve in una compromissione, seppur indiretta, del diritto dei cittadini di accedere a tale carica. Quanto al divieto di far parte della giunta stabilito per il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco (comma 6), la norma stride con l’art. 64, comma 4, t.u. enti locali e, pur se nella regione valdostana il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto, le funzioni a esso affidate non differiscono sostanzialmente da quelle previste dalla legislazione statale (art. 53 t.u. enti locali), onde il divieto censurato si risolve anch’esso in una compromissione del richiamato diritto ad accedere alla carica di assessore.

Massima n. 47341

Poiché la disciplina statale nella materia delle elezioni locali è mutata nel tempo, come logico effetto del naturale evolversi delle dinamiche politico-sociali e, conseguentemente, delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti, possono presentarsi profili di disarmonia fra l’esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di elettorato passivo e l’esigenza, avvertita dallo stesso legislatore, di tenere adeguatamente conto della predetta evoluzione. Non può escludersi, infatti, che, oltre ai modi e ai contenuti, i tempi del mutamento siano diversi nelle varie realtà regionali e che, pertanto, l’adattamento dinamico della normativa statale non sia, ovunque, adeguatamente tempestivo. Spetta al legislatore statale, pertanto, identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare nel modo più coerente l’esigenza di uniformità e quella di adattamento, posto che l’uniformità non è da intendersi come sinonimo di identità, sicché, pur sempre nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost., margini per una normazione regionale in materia possono sempre essere identificati dalla legge dello Stato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha inserito il comma 2-ter all'art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 dello statuto speciale e agli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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