Corte costituzionale
Sentenza n. 205/2025
Corte cost., sent. 29 dicembre 2025, n. 205
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 205/2025
- Data di deposito
- 29 dicembre 2025
- Data di decisione
- 17 novembre 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:205
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- legge n. 187 del 9 dicembre 2024
- art. 6, comma 5, bis, decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015
- art. 18-bis, comma 1, lett. b) nn.1 e 2, decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- art. 14, comma 6, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 19, decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- art. 16, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- art. 16, comma 2, decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- art. 18, comma 1, lett. a), n. 1), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
- art. 18-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 145 del 11 ottobre 2024
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, comma 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 77, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 5, par.1, lett.f), Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 5, par. 4, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 9, direttiva UE n. 33 del 26 giugno 2013
- art. 26, direttiva UE n. 32 del 26 giugno 2013
- art. 6, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 18, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 47, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 24, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 25, Costituzione
- art. 102, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 47171
La rilevanza del dubbio di legittimità costituzionale presuppone la necessità che le disposizioni censurate siano effettivamente – e non solo eventualmente o solo successivamente – applicabili nel giudizio a quo. (Precedenti: S. 140/2018 - mass. 41934; S. 20/2018 - mass. 39783; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 184/2017 - mass. 39996).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi due in relazione all’art. 5, par. 1, lett. f, e 4, CEDU, all’art. 9 della direttiva 2013/33/UE, all’art. 26 della direttiva 2013/32/UE, e agli artt. 6, 18 e 47 CFDUE, degli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e 2, e 19 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui prevedono – quanto agli artt. 18, comma 1, lett. a, n. 2, 18-bis, comma 1, lett. b, n. 1 e n. 2 – che il provvedimento emesso dalla corte d’appello in materia di trattenimento, o sua proroga, del richiedente protezione internazionale o dello straniero irregolare espulso, è impugnabile con ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla sua comunicazione, per i soli motivi di eccesso di potere giurisdizionale e violazione di legge penale di cui all’art. 606, comma 1, lett. a, b e c, cod. proc. pen. con esclusione del vizio di motivazione, e che si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 22, commi 3 e 4, della legge n. 69 del 2005, nel testo risultante dalla sentenza n. 39 del 2025 e non, quindi, come in precedenza, semplicemente con ricorso per cassazione; nonché – quanto all’art. 19 – nella parte in cui si stabilisce che le disposizioni processuali introdotte si applicano decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. La disciplina del processo di legittimità non può trovare applicazione nei giudizi principali, nei quali i rimettenti, investiti della decisione sulla richiesta di convalida della proroga del trattenimento di persone straniere richiedenti protezione internazionale, devono giudicare secondo il rito di prima istanza, onde è del tutto prematuro interrogarsi sulla conformità a Costituzione delle norme che regolano il grado di giudizio successivo; di converso, le questioni sollevate sul regime intertemporale risultano prive di qualsivoglia motivazione sulla rilevanza).
Massima n. 47174
La legge di conversione riveste i caratteri di una fonte funzionalizzata e specializzata, volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi a oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie, dal punto di vista materiale o finalistico, in modo da evitare che l’iter procedimentale semplificato, previsto in merito dai regolamenti parlamentari, possa essere sfruttato per scopi estranei a quelli che giustificano il decreto-legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226; S. 210/2021 - mass. 44267; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 145/2015 - mass. 38479; S. 251/2014 - mass. 38159; S. 32/2014 - mass. 37669).Solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all’oggetto e alle finalità del decreto-legge, o la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti: S. 146/2024 - mass. 46357; S. 226/2019 - mass. 41887; S. 181/2019 - mass. 42797; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070).Ove il provvedimento governativo sia ab origine a contenuto plurimo, la continuità tra la legge di conversione e il decreto-legge deve essere misurata attraverso la verifica della coerenza tra le previsioni inserite in sede di conversione e quelle originariamente adottate in via di straordinaria necessità e urgenza, avendo riguardo al collegamento con uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla sua ratio dominante. (Precedenti: S. 44/2025 - mass. 46702; S. 113/2023 - mass. 45571; S. 6/2023 - mass. 45283; S. 245/2022 - mass. 45226).
Massima n. 47175
Il trattenimento della persona straniera, si inscrive tra gli atti di estrinsecazione del potere coattivo della pubblica amministrazione, quale strumento volto a realizzare direttamente un determinato interesse pubblico e, nella specie, l’esigenza di controllo dei flussi migratori. Pur non perseguendo finalità punitive, si sostanzia in una limitazione della libertà personale, in ragione della condizione di assoggettamento fisico del trattenuto all’altrui potere: di conseguenza, ai sensi dell’art. 13 Cost., tale limitazione dell’habeas corpus, disposta dall’autorità di pubblica sicurezza, deve essere convalidata dall’autorità giudiziaria entro quarantotto ore. (Precedente: S. 96/2025 - mass. 46901; S. 39/2025 - mass. 46757; S. 127/2022; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 105/2001 - mass. 26150).
Massima n. 47176
L’espressione giudice naturale precostituito per legge contenuta nell’art. 25, secondo comma, Cost., indica il giudice istituito in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie, proteggendo il diritto del cittadino a una previa, non dubbia, conoscenza del giudice competente a decidere o, ancor più nettamente, il diritto alla certezza che quest’ultimo non sia un giudice creato a posteriori in relazione a un fatto già verificatosi. (Precedente: S. 88/1962 - mass. 1613).Il giudice naturale non si cristallizza nella determinazione legislativa di una competenza generale, ma si forma anche di tutte quelle disposizioni che derogano a tale competenza, sulla base di criteri che, razionalmente, valutano i disparati interessi posti in gioco dal processo. (Precedente: S. 117/1972 - mass. 6195).Il principio del giudice naturale non viene necessariamente violato allorché una legge determini uno spostamento della competenza, con effetto anche sui procedimenti in corso, purché ricorra una serie di presupposti necessari a evitare ogni rischio di arbitrio nell’individuazione del nuovo giudice competente: oltre al consociato, infatti, il principio tutela anche l’indipendenza del giudice investito della cognizione di una causa, ponendolo al riparo dalla possibilità che il legislatore, o altri giudici, lo privino arbitrariamente dei procedimenti già incardinati innanzi a sé. Di conseguenza, mentre risulta illegittima una designazione operata, oltre che a posteriori, direttamente dal legislatore, in via di eccezione singolare alle regole generali, ovvero attraverso atti di altri soggetti ai quali sia attribuito tale potere al di là dei limiti che la riserva di legge impone, la garanzia, per contro, viene rispettata quando l’organo giudicante sia stato istituito in ossequio alla predetta riserva e la sua competenza sia definita sulla base di criteri generali fissati in anticipo, per cui lo spostamento sia l’effetto di un nuovo “ordinamento” che il legislatore, nell’esercizio del suo insindacabile potere di intervenire nel merito, sostituisce a quello vigente. (Precedenti: S. 38/2025 - mass. 46733; S. 5/2025 - mass. 46619; S. 159/2014 - mass. 37990; S. 117/2012 - mass. 36316; S. 30/2011 - mass. 35271; S. 237/2007 - mass. 31460; S. 56/1967 - mass. 4599; S. 207/1987 - mass. 4337).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Lecce, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., degli artt. 16, commi 1, lett. b, e 2, 18, comma 1, lett. a, n. 1 e n. 3, e b, e 18-bis, comma 1, lett. a, del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui spostano la competenza a conoscere della domanda di convalida del provvedimento che dispone, o proroga, il trattenimento del richiedente asilo dal tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea istituite dal d.l. n. 13 del 2017, come conv., alla corte d’appello in composizione monocratica, nel cui distretto opera il questore che adotta tale provvedimento. Le disposizioni censurate non possono dirsi prive di ogni plausibile legame con quelle contenute nel d.l. originario, che si inscrive tra i provvedimenti ab origine a contenuto plurimo, contempla una pluralità di linee di azione e mostra uno specifico punto di correlazione con le disposizioni introdotte in sede di conversione, ossia la gestione dei flussi migratori e la protezione internazionale: l’emendamento da cui sono scaturite le norme in scrutinio, in questo senso, si innesta nell’articolazione contenutistica del d.l. dedicata alle riforme processuali in materia. Deve escludersi anche la violazione dell’art. 25 Cost., in quanto l’art. 16, commi 1, lett. b, e 2 del d.l. n. 145 del 2024, come conv., introduce una modifica della competenza alla convalida dei provvedimenti che dispongono o prorogano il trattenimento dello straniero richiedente asilo mediante l’indicazione di criteri predeterminati e astratti, operanti pro futuro; né occorre verificare se la deroga oggetto di censura sia giustificata da una esigenza di rango costituzionale, giacché un controllo siffatto riguarda le modifiche derogatorie di regole generali sulla competenza, con effetti sui processi in corso, laddove la disciplina intervenuta si applica ai procedimenti radicati successivamente all’entrata in vigore della novella. Neppure è ravvisabile la violazione dell’art. 3 Cost., in riferimento al principio di ragionevolezza, e dell’art. 102, secondo comma, Cost., in quanto le incertezze applicative denunciate dai giudici a quibus costituiscono meri inconvenienti di fatto, che non comportano un vizio intrinseco di illegittimità costituzionale; al contrario, le regole introdotte comprendono, con sufficiente precisione e intelligibilità, sia i parametri di individuazione del giudice, ratione materiae e ratione loci, sia un criterio di assegnazione interna delle controversie ai giudici addetti alla trattazione dei procedimenti in materia di mandato di arresto europeo – MAE –, ossia giudici penali, coerentemente sia con l’ambito toccato, che incide sulla libertà personale, sia con la giurisprudenza di legittimità, per la quale la regola di riparto interno integra una questione che non incide sul legittimo esercizio della funzione giurisdizionale, la quale spetta all’ufficio giudicante nella sua unitarietà, né influisce sulla validità degli atti. Pur sacrificando in qualche misura le esigenze di concentrazione e di uniformità interpretativa che avevano indotto il legislatore ad affidare il procedimento di convalida e quello concernente la domanda di protezione internazionale a un unico ufficio giudiziario, alla luce dell’elevato tasso di specialità del settore e della necessità, per i giudici assegnati, di confrontarsi con il sistema comune europeo dell’asilo, la scelta compiuta, oltre a ricadere nella configurazione degli istituti processuali, non è sintomatica di una irragionevolezza manifesta: il principio di concentrazione, infatti, non ha carattere costituzionalmente necessario, ma solo tendenziale. Peraltro, i giudici individuati, pur muniti di una specializzazione diversa, sono comunque adusi a trattare procedimenti che coinvolgono la libertà personale degli stranieri e che devono essere decisi entro termini stringenti. Non può ritenersi fondata, infine, neppure la censura con cui si deduce che lo spostamento di competenza inciderebbe sul carattere unitario e inscindibile delle questioni attinenti al diritto di asilo, determinando una scissione tra la competenza per il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento di tale diritto e la competenza per la convalida del trattenimento del richiedente. Oltre a non poter rinvenire un rapporto di incidentalità in senso tecnico della convalida rispetto al procedimento sulla richiesta di protezione internazionale, giusta la loro netta differenza strutturale, non appare ravvisabile neppure una connessione qualificata, poiché il carattere meramente incidentale dell’accertamento e la sua limitazione alla illegittimità manifesta escludono che possa ravvisarsi un’ipotesi di pregiudizialità in senso tecnico, capace di imporre la trattazione congiunta delle cause, né potrebbe verificarsi un contrasto pratico tra giudicati. Tutto ciò non esclude che lo stesso legislatore debba verificare, nel tempo, la tenuta del nuovo assetto di competenze e operare interventi correttivi, qualora emergano difficoltà applicative). (Precedenti: S. 39/2025 - mass. 46755, 46757; S. 36/2025 - mass. 46709; S. 189/2024 - mass. 46443; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 67/2023 - mass. 45524; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 143/1973).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 1, lettera a), numero 2), 18-bis, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e 19 del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 187, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 10, terzo comma, 24, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi due in relazione all'art. 5, paragrafi 1, lettera f), e 4, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 9 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'art. 26 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e agli artt. 6, 18 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1, lettera b), e 2, 18, comma 1, lettere a), numeri 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 145 del 2024, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., dalla Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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