Corte costituzionale
Sentenza n. 7/2024
Corte cost., sent. 22 gennaio 2024, n. 7
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 7/2024
- Data di deposito
- 22 gennaio 2024
- Data di decisione
- 5 dicembre 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:7
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
- art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
Parametri
- art. 10, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 32, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 76, Costituzione
- art. 24, Carta sociale europea
- art. 1, comma 7, lettera c), legge n. 183 del 10 dicembre 2014
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 35, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 45937
Il giudice a quo è abilitato a sollevare una seconda volta la medesima questione nello stesso giudizio quando la Corte costituzionale abbia emesso una pronuncia a carattere non decisorio, fondata su motivi rimovibili dal rimettente. (Precedente: S. 247/2022 - mass. 45229).
Massima n. 45938
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs Act), nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo. Il rimettente si è limitato ad evocare i suddetti parametri senza alcuna specifica ed adeguata illustrazione dei motivi di censura in punto di non manifesta infondatezza, né l’ordinanza fornisce elementi che consentano di valutare il dedotto contrasto delle disposizioni censurate con i parametri genericamente evocati. (Precedenti: S. 194/2023- mass. 45814; S. 118/2022 - mass. 44817; S. 213/2021 - mass. 44351; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 126/2018 - mass. 41339).
Massima n. 45939
L’interpretazione dei criteri direttivi deve tener conto, innanzi tutto, della lettera del testo normativo, a cui si affianca l’interpretazione sistematica sulla base della ratio legis che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue. Pertanto, il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica al fine di verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa, senza contrastare con gli indirizzi generali desumibili da questa. Per valutare se il legislatore abbia ecceduto i margini di discrezionalità occorre individuare la ratio della delega, per poi verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente; tale verifica di conformità richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. In sintesi, per definire il contenuto della delega si deve tenere conto sia del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi sia delle finalità che la ispirano; ciò, oltre a rappresentare la base e il limite delle norme delegate, offre anche i criteri di interpretazione della loro portata. (Precedenti: S. 166/2023 - mass. 45764; S. 175/2022 - mass. 45026; S. 105/2022 - mass. 44726; S. 231/2021 - mass. 44276; S. 174/2021 - mass. 44204; S. 133/2021 - mass. 43963; S. 84/2017 - mass. 41188; S. 278/2016 - mass. 39281; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 59/2016 - mass.; S. 194/2015 - mass. 38554; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S. 229/2014 - mass. 38121; S. 184/2013; S. 153/2014; S. 134/2013; S. 119/2013 - mass. 37115; S. 272/2012 - mass. 36774; S. 230/2010 - mass. 34783).Sebbene i lavori parlamentari possano essere utilizzati come dati ermeneutici orientativi per ricostruire il dibattito che ha condotto all’approvazione della legge delega, quali elementi che contribuiscono alla corretta esegesi di quest’ultima, va escluso che essi possano prevalere sul tenore testuale della legge, quale emerge dal dato letterale e logico, o esprimere interpretazioni autentiche della legge delega. (Precedenti: S. 96/2020 - mass. 43352; S 170/2019 - mass. 40714; S. 79/2019 - mass. 42202; S. 127/2017 - mass. 41585; S. 250/2016 - mass. 39181; S. 47/2014 - mass. 37772).È consentito al legislatore delegato l’emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante. (Precedenti: S. 150/2022 - mass. 45003; S. 133/2021 - mass. 43963; S. 142/2020 - mass. 43518; S. 96/2020 - mass. 43352; S. 10/2018 - mass. 39716; S. 198/2010 - mass. 41489; S. 426/2008 - mass. 33057).
Massima n. 45940
In ragione della prescrizione dell’art. 117, primo comma, Cost., sono deducibili, come parametri interposti, le disposizioni CEDU e della Carta sociale europea (CSE); quest’ultima, quale strumento convenzionale inserito nel sistema del Consiglio d’Europa, si connota per la tutela che riconosce ai diritti fondamentali di natura sociale e, per questo suo contenuto, si affianca alla CEDU sì da essere definita un suo naturale completamento. Essa, infatti, amplia il perimetro di tutela dei diritti fondamentali oltre il tradizionale catalogo dei diritti civili e politici riconosciuti dalla CEDU, con apertura ai diritti sociali. La complementarità dei due Trattati imprime un carattere unitario alla tutela dei diritti fondamentali in essi prevista. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505; S. 349/2007 - mass. 31725; S. 348/2007 - mass. 31712).Mentre le disposizioni CEDU sono vincolanti nel significato che ad esse viene attribuito all’esito dell’attività interpretativa operata dalla Corte EDU, le disposizioni della CSE costituiscono di per sé, e per il loro contenuto oggettivo suscettibile di autonoma interpretazione, un parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost., ma nessun vincolo conformativo può derivare allo Stato contraente dall’interpretazione che di esse venga fatta dal Comitato europeo dei diritti sociali. Le decisioni del Comitato, quale organo ausiliario privo di natura giurisdizionale, benché autorevoli, non sono vincolanti per i giudici nazionali in quanto né la CSE, né il Protocollo addizionale del 1995, contengono disposizioni di effetto equivalente all’art. 32 CEDU. Il sistema dei reclami collettivi ha, quindi, la specifica funzione di promuovere una più piena attuazione dei diritti sociali nei Paesi del Consiglio d’Europa, segnalando criticità degli ordinamenti nazionali che possono sfociare anche in una raccomandazione del Comitato dei Ministri, svolgendo, pertanto, una funzione essenzialmente propositiva e sollecitatoria, ma priva di efficacia vincolante. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40528; S. 120/2018 - mass. 40505).
Massima n. 45941
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 183 del 2014 e all’art. 24 CSE – degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria, unicamente per i licenziamenti economici (ossia per giustificato motivo oggettivo). Sebbene l’interpretazione del sintagma «licenziamenti economici» contenuto nei criteri di delega (art. 1, comma 7, lett. c, della legge n. 183 del 2014) presenti un’intrinseca ambiguità perché atecnico, non appartenendo al lessico giuridico in senso stretto, esso si presenta, nel linguaggio corrente, come una formula duttile, la cui ampiezza semantica è potenzialmente idonea ad essere adoperata in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali «economici», sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, come tali anch’essi «economici». Inoltre, sul piano logico-sistematico, la norma contenuta nella disposizione censurata risulta essere conforme alla finalità della legge-delega di incentivare le nuove assunzioni e favorire il superamento del precariato sì da costituire un coerente sviluppo e completamento della disciplina, in simmetria, dei licenziamenti economici, sia individuali per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi per riduzione di personale. Né la sostituzione della tutela reintegratoria con un indennizzo monetario disattende la richiesta coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali. L’art. 24 CSE evocato, che riconosce il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad un congruo indennizzo o altra adeguata riparazione, come interpretato nella decisione del Comitato europeo dei diritti sociali dell’11 settembre 2019 – cui ha fatto seguito la risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020 che ha invitato il Governo italiano a produrre un rapporto sullo sviluppo della legislazione nazionale per la piena attuazione dell’art. 24 CSE quanto all’indennizzo da licenziamento illegittimo – non è vincolante per i giudici nazionali. E se è ben possibile una tutela più ampia e più incisiva, come quella sollecitata dal Comitato, appartiene tuttavia alle scelte di politica sociale, rientranti nella discrezionalità del legislatore (art. 28 della legge n. 87 del 1953), fissare il sistema di contrasto dei licenziamenti illegittimi nella gamma di quelli che, pur in misura diversa e con differente incisività, rispondono tutti, nel loro complesso, al canone costituzionale di adeguatezza e sufficiente dissuasività.
Massima n. 45942
Il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l’identica disciplina e, all’inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti. Ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “perché” una determinata disciplina operi, all’interno del tessuto egualitario dell’ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti: S. 43/2022 - mass. 44528; S. 276/2020 - mass. 42924; S. 241/2014 - mass. 38142; S. 5/2000 - mass. 25117; S. 89/1996 - mass. 22260).Non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche. (Precedenti: S. 104/2018 - mass. 40767; S. 254/2014 - mass. 38162; S. 273/2011 - mass. 35867; S. 94/2009 - mass. 33284).Nella successione delle leggi nel tempo è possibile, nei limiti della coerenza di sistema e della proporzionalità rispetto alla finalità perseguita, che permanga una differenziazione di disciplina ratione temporis.
Massima n. 45943
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015 (c.d. Jobs Act), nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria di tutti i licenziamenti economici. Non è ravvisabile alcun profilo di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà del diverso trattamento sanzionatorio previsto per gli assunti prima e dopo il 7 marzo 2015, trovando il regime temporale un motivo non irragionevole nella finalità perseguita dal legislatore, di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione. Risponde al canone di ragionevolezza modulare le conseguenze del licenziamento, anche collettivo, illegittimo dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al fine di rafforzare le opportunità d’ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, sicché appare coerente limitare l’applicazione delle stesse tutele ai soli lavoratori assunti a decorrere dalla loro entrata in vigore, quelli, cioè, la cui assunzione avrebbe potuto essere da esse favorita. Favorire l’occupazione di questi ultimi, anche mediante la riduzione dell’area della reintegrazione, non richiede necessariamente anche di limitare la tutela dei lavoratori già in servizio sopprimendo la tutela reintegratoria: in ciò sta il bilanciamento delle garanzie e il fondamento non irragionevole di questa disciplina asimmetrica. Anche per i licenziamenti collettivi, come per quelli individuali, la ragionevolezza di una disciplina differenziata va individuata nello scopo dichiarato nella legge delega di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di “nuovi” assunti, accentuandone la flessibilità in uscita con il riconoscimento di una tutela indennitaria predeterminata, risultando indifferente rispetto a tale fine che il recesso sia individuale o collettivo. Né, infine, le norme censurate violano gli artt. 4 e 35 Cost., in relazione al fatto che riconoscerebbero ai lavoratori “giovani” (quelli assunti a partire dal 7 marzo 2015) una tutela inadeguata e non dissuasiva, come tale insufficiente; pur se la garanzia del diritto al lavoro impone l’adozione di temperamenti al potere di recesso del datore di lavoro, la tutela reale è, infatti, solo uno dei modi per realizzare la garanzia del diritto al lavoro, spettando al legislatore modulare il sistema delle tutele nell’esercizio della sua discrezionalità e della politica economico-sociale che attua, in considerazione del contesto economico e sociale di riferimento.
Massima n. 45944
Il diritto al lavoro, fondamentale diritto di libertà della persona umana, pur non essendo assistito dalla garanzia della stabilità dell’occupazione, esige che il legislatore adegui la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato al fine ultimo di assicurare a tutti la continuità del lavoro, e circondi di doverose garanzie e di opportuni temperamenti i casi in cui si renda necessario far luogo a licenziamenti, per cui va riconosciuto il diritto a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. Il forte coinvolgimento della persona umana – a differenza di quanto accade in altri rapporti di durata – qualifica infatti il diritto al lavoro come diritto fondamentale, cui il legislatore deve guardare per apprestare specifiche tutele. (Precedenti: S. 194/2018 - mass. 40529; S. 541/2000 - mass. 25933; S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368; O. 56/2006 - mass. 30184).La materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt. 4 e 35 Cost., in base al principio della necessaria giustificazione del recesso. Se il licenziamento collettivo mantiene da sempre una disciplina autonoma e costituisce una fattispecie di recesso distinta rispetto ai licenziamenti individuali, tale autonomia si giustifica per la preminenza di un interesse pubblico al previo confronto sindacale per ridurre e governare l’impatto sociale delle crisi occupazionali e non contraddice la qualificazione del recesso datoriale come licenziamento economico, in quanto fondato sul dato oggettivo della riduzione di personale per “ragioni di impresa”. Stante la discrezionalità del legislatore in materia, la tutela reale non costituisce l’unico paradigma possibile di tutela del lavoratore nel caso di licenziamento illegittimo, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, prevedere un meccanismo di tutela anche solo risarcitorio-monetario, purché rispettoso del principio di ragionevolezza. Il diritto alla stabilità del posto, infatti, risulta dalla sintesi dei limiti del potere di licenziamento sanzionati dall’invalidità dell’atto non conforme. (Precedenti: S. 183/2022 - mass. 44975; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 46/2000 - mass. 25162; S. 268/1994 - mass. 20557; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975- mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7090; S. 194/1970 - mass. 5332).È compatibile con la Carta fondamentale una tutela meramente monetaria, purché improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza, poiché il bilanciamento dei valori sottesi agli artt. 4 e 41 Cost., terreno su cui non può non esercitarsi la discrezionalità del legislatore, non impone un determinato regime di tutela. (Precedente: S. 194/2018 - mass. 40526).Escluso che la regola generale della integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale, si richiede, ai fini dell’adeguatezza dell’indennizzo, che con esso venga riconosciuto un ristoro del pregiudizio sofferto, serio ed equilibrato, la cui funzione dissuasiva non sia inficiata dalla predeterminazione di un tetto massimo, fissato in un importo sufficientemente elevato e non condizionato esclusivamente all’anzianità. (Precedenti: S. 369/1996 - mass. 22970; S. 132/1985 - mass. 10869).La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale. La tutela, dunque, ancorché non necessariamente riparatoria dell’intero pregiudizio subito dal danneggiato, deve essere comunque equilibrata, ossia richiede che essa sia tale da realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto. (Precedenti: S. 235/2014 - mass. 38127; S. 132/1985 - mass. 10872).La ragionevolezza, nell’àmbito della disciplina dei licenziamenti, dev’essere declinata come necessaria adeguatezza dei rimedi, nel contesto di un equilibrato componimento dei diversi interessi in gioco e della specialità dell’apparato di tutele previsto dal diritto del lavoro. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sez. lavoro, sotto il profilo dell’inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui modificano la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, eliminando, per quelli assunti dopo il 7 marzo 2015, la tutela reintegratoria, con concentrazione nella sola tutela indennitaria determinata con la previsione di un “tetto” massimo. Il limite massimo di ventiquattro mensilità, elevato a trentasei dal d.l. n. 87 del 2018, come conv., non si pone in contrasto con il canone di necessaria adeguatezza del risarcimento, che richiede che il ristoro sia tale da realizzare un adeguato contemperamento degli interessi in conflitto. La dissuasività della disciplina dell’illegittimità dei licenziamenti e l’adeguatezza del ristoro vanno valutate con riferimento alla regolamentazione complessiva, articolata nella tutela reintegratoria e in quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità che vede la tutela reintegratoria nei casi di violazioni più gravi e quella solo indennitaria negli altri. Anche ai fini dell’adeguatezza di una tutela indennitaria con riferimento all’art. 24 CSE, ferma restando la natura non vincolante della decisione dell’11 febbraio 2020 del Comitato europeo dei diritti sociali e il carattere interlocutorio della risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa dell’11 marzo 2020, la dissuasività della normativa di contrasto dei licenziamenti illegittimi deve essere valutata alla luce della disciplina complessiva, composta dalla tutela reintegratoria e da quella solo indennitaria secondo un criterio di gradualità e proporzionalità).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 10, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli artt. 76 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), e all'art. 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost., dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo dell'inadeguata tutela, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 CSE, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2023.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 gennaio 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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