Corte costituzionale

Sentenza n. 190/2024

Corte cost., sent. 28 novembre 2024, n. 190

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
190/2024
Data di deposito
28 novembre 2024
Data di decisione
30 ottobre 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:190

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 339 del 24 aprile 1982

Parametri

Massime

Massima n. 46433

La garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale e indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell’interesse della collettività e dei committenti, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l’esercizio dell’attività professionale medesima. (Precedente: S. 441/00 - mass. 25765).Non sussiste – tanto per i datori di lavoro del settore pubblico che per quelli del settore privato – un obbligo generalizzato di assegnare a un altro ambito mansionistico il lavoratore che si dimostra non capace a rendere la prestazione lavorativa richiesta, tranne che nell’ipotesi di inidoneità parziale all’impiego causata da un sopravvenuto deficit di salute. Solo nel caso di una menomazione fisica o psichica i principi costituzionali di solidarietà sociale e quelli eurounitari di non discriminazione di cui alla dir. 2000/78/CE, infatti, impongono siffatto obbligo.Non risulta irragionevole, e costituisce una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, non consentire il transito in altri ruoli dell’amministrazione dell’agente della Polizia di Stato che, risultando privo dei requisiti attitudinali, non è più in possesso della specifica capacità lavorativa richiesta per l’espletamento delle funzioni per le quali è stato assunto.(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, nella parte in cui non prevede il transito in altri ruoli del personale della Polizia di Stato nel caso di perdita del requisito attitudinale. La disposizione censurata, in ordine alla ragionevolezza, risulta coerente con quanto previsto per altre categorie lavorative del settore pubblico, cui è richiesto il possesso di specifiche attitudini, quali gli insegnanti, che sono soggetti alla dispensa dal servizio per “incapacità didattica”, ai sensi dell’art. 512 del d.lgs. n. 297 del 1994. La scelta del legislatore non determina neppure una violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento rispetto al personale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza: le rispettive disposizioni, infatti – vale a dire gli artt. 930, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010 e 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999 – fanno riferimento all’ipotesi di inidoneità al servizio «per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio» e, quindi, non trovano applicazione nel caso di perdita del requisito delle attitudini. Non sono fondate nemmeno le questioni sollevate in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.: il riconoscimento di tale diritto, infatti, non comporta il generalizzato obbligo di garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che non possegga i requisiti necessari per adempiere in maniera adeguata alle prestazioni richieste. Per le medesime ragioni, non sussiste neppure la violazione dell’art. 51 Cost. Quanto, infine, al contrasto con l’art. 97 Cost., l’accesso all’impiego del personale di polizia avviene tramite un concorso pubblico in cui è specificamente richiesto il possesso di particolari requisiti attitudinali, che devono permanere durante tutto il rapporto di lavoro: esso, pertanto, non comporta l’obbligo per l’amministrazione di verificare se un agente della Polizia di Stato, dimostratosi non più capace di rendere la prestazione per la quale era stato assunto, possa essere comunque utilizzato per espletare funzioni diverse da quelle di polizia).

Massima n. 46434

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 Cost., dell’art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982, nella parte in cui non prevede il transito in altri ruoli del personale in servizio che perda il requisito attitudinale richiesto. Le questioni concernenti gli artt. 1 e 36 Cost. non sono provviste di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza, mentre la questione relativa all’art. 76 Cost., è priva, se non in termini del tutto generici, di argomenti idonei a provare l’asserito contrasto della disposizione censurata con il parametro evocato e, quindi, con quanto disposto dalla legge delega. Infine, sulla questione sollevata in riferimento all’art. 27 Cost., il rimettente non considera che la disciplina concernente la materia della cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici è totalmente estranea all’ambito di applicazione del principio di personalità della responsabilità penale. (Precedenti: S. 118/22 - mass. 44817; S. 213/21 - mass. 44351; S. 363/96 - mass. 23058-23059).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 1, 27, 36 e 76 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. n. 339 del 1982 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, seconda sezione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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