Corte costituzionale
Sentenza n. 129/2024
Corte cost., sent. 16 luglio 2024, n. 129
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 129/2024
- Data di deposito
- 16 luglio 2024
- Data di decisione
- 4 giugno 2024
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:129
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 23 del 4 marzo 2015
Parametri
Massime
Massima n. 46344
Le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime solo perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, potendo la Corte costituzionale indicarne l’interpretazione adeguatrice, orientata alla conformità a Costituzione, sì da superare un dubbio di legittimità costituzionale. In tal caso, infatti, l’interpretazione adeguatrice rappresenta l’esito della valutazione delle censure di legittimità costituzionale mosse dal giudice a quo e quindi ha una valenza e portata peculiari rispetto all’ordinaria esegesi del giudice comune. (Precedenti: S. 96/2024 - mass. 46205; S. 41/2024; S. 36/2024; S. 183/2023; S. 105/2023: S. 46/2023; S. 10/2023; S. 42/2017 - mass. 39640).
Massima n. 46345
Il licenziamento è sempre una “extrema ratio”: è giustificato e, quindi, legittimo, solo se proporzionato alla gravità dell’addebito contestato e accertato in giudizio. Tale proporzione è una proiezione del più generale principio di proporzionalità: costituisce un acquis del diritto vivente non più in discussione, pervade il diritto punitivo, penale e non, e trova un riscontro positivo anche nella disciplina civilistica dell’inadempimento, il quale, per essere rilevante al fine della risoluzione del rapporto, non deve essere di scarsa importanza, come previsto in generale dall’art. 1455 cod. civ. (Precedenti: S. 46/2024 - mass. 46029; S. 123/2020 - mass. 43485; S. 194/2018).
Massima n. 46346
La reintegrazione non costituisce l’unico possibile paradigma attuativo dei principi costituzionali, né il solo e indefettibile modello di tutela del prestatore a fronte dell’illegittimità del licenziamento, che sia compatibile con la garanzia costituzionale del lavoro (art. 35 Cost.). Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, può operare una diversa scelta della disciplina di contrasto dei licenziamenti illegittimi, sempre che risulti una tutela adeguata e sufficientemente dissuasiva – elementi da valutare nel complesso e non già frazionatamente, tenendo conto della gradualità e proporzionalità della sanzione – , potendosi riservare la reintegrazione per i casi più gravi, come il licenziamento discriminatorio o nullo (quest’ultimo non limitato ai soli casi di nullità espresse). (Precedenti: S. 128/24 - mass. 46326; S. 22/2024 - mass. 45966; S. 7/2024 - mass. 45943-45944; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 254/2020; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 46/2000).La regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale, purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento. (Precedenti: S. 199/2005; S. 148/1999; S. 420/1991).
Massima n. 46347
La natura disciplinare del recesso datoriale implica, innanzi tutto, il rispetto delle regole formali e procedurali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, che richiama le garanzie previste dall’art. 7 stat. lavoratori: tra queste, la garanzia procedimentale più importante consiste nell’osservanza del contraddittorio tra datore e lavoratore, quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari. (Precedente: S. 204/1982 - mass. 11572). Sul piano sostanziale, la natura disciplinare del recesso datoriale comporta l’applicabilità del canone generale della proporzionalità, secondo cui l’inadempimento del lavoratore deve essere caratterizzato da una gravità tale da compromettere definitivamente la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 Cost., dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non prevede – o non consente – la tutela reintegratoria, a fronte di un licenziamento disciplinare illegittimo, con applicazione della sola tutela indennitaria. Anche se a seguito del d.lgs. n. 23 del 2015 si è ridotta, per i lavoratori assunti a partire dal 7 marzo 2015, l’area della tutela reintegratoria rispetto alla disciplina posta dalla legge n. 92 del 2012 – e ancor più rispetto a quella precedente della generale tutela reintegratoria di cui all’art. 18 stat. lavoratori, nel testo vigente fino al 2012 –, rimane, nel complesso, un ancora sufficiente grado di adeguatezza e dissuasività del regime di tutela nei confronti del licenziamento illegittimo e non si è raggiunta la soglia oltre la quale una carente disciplina di contrasto del licenziamento illegittimo entrerebbe in frizione con la tutela costituzionale del lavoro. Il giudizio di adeguatezza del meccanismo risarcitorio forfetizzato utilizzato dal d.lgs. n. 23 del 2015, una volta superata la rigidità collegata all’anzianità ad opera della sentenza n. 194 del 2018, si fonda proprio sulla sua idoneità a realizzare un ragionevole contemperamento degli interessi in conflitto del lavoratore e dell’impresa; l’indennizzo previsto dal comma 1 della disposizione censurata costituisce un rimedio con adeguata efficacia deterrente, in cui alla funzione riparatoria si affianca quella dissuasiva e sanzionatoria. Quanto all’asserito eccesso di delega, risulta rispettato il solco dei principi e dei criteri direttivi fissati dal delegante e delle finalità che lo hanno ispirato, nonché il carattere di residualità che la legge delega ha inteso riconoscere alla tutela ripristinatoria. Né la scelta del delegato risulta contraddittoria rispetto alle “specifiche fattispecie” indicate, al plurale, dal delegante per definire le ipotesi di reintegrazione: per favorire l’occupazione dei “nuovi assunti”, che rientra tra gli scopi della legge delega, il legislatore delegato non aveva l’obbligo, ma solamente la facoltà, di prevedere una molteplicità di categorie di vizi di licenziamento disciplinare cui ricollegare la reintegrazione; se il criterio direttivo principale era quello di invertire l’ordine di grandezza dell’ambito applicativo, rendendo recessiva la tutela ripristinatoria rispetto a quella indennitaria, la limitazione ad un’unica fattispecie non solo non eccede la delega quanto alla “lettera” del dato normativo, ma opera all’interno di essa in coerenza con le finalità che la stessa perseguiva). (Precedenti: S. 44/2024 - mass. 46038; S. 7/2024; S. 194/2018).
Massima n. 46348
La contrattazione collettiva svolge un ruolo essenziale nella disciplina del rapporto di lavoro, privato e pubblico ed è espressione dell’autonomia negoziale di entrambe le parti, le quali possono prevedere che specifiche inadempienze del lavoratore siano qualificate, dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto, come meno gravi e, perciò, siano reprimibili con sanzioni solo conservative – e non già con il licenziamento, il quale, se intimato, risulterebbe convenzionalmente “sproporzionato”. Una disposizione di legge che si sovrapponesse alla valutazione circa tale sproporzione comprimerebbe ingiustificatamente l’autonomia collettiva. (Precedenti: S. 53/2023 - mass. 45391; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 178/2015 - mass. 38540).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania in riferimento all’art. 39 Cost., dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui non consente al giudice di annullare un licenziamento fondato su un fatto per il quale la contrattazione collettiva prevede una sanzione solo conservativa. La disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all’ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, ma non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento che, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell’“insussistenza del fatto materiale”, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata. La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe a incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti. La predeterminazione della sanzione conservativa consente al datore di lavoro di conoscere in anticipo la gravità di specifiche inadempienze del lavoratore e quindi di adeguare ex ante il provvedimento disciplinare senza correre il rischio di dover subire l’alea di un successivo giudizio di proporzionalità; se la ratio del ridimensionamento della rilevanza del sindacato di proporzionalità, recato dal d.lgs. n. 23 del 2015, è anche quella di garantire maggiore certezza, tale finalità risulta ampiamente soddisfatta dalla puntuale tipizzazione operata della contrattazione collettiva. Non è quindi contraddetto il ridimensionamento della tutela reintegratoria in caso di licenziamento disciplinare, che rimane pur lasciando fuori dall’esclusione della valutazione di proporzionalità l’ipotesi dello specifico fatto, disciplinarmente rilevante, che la contrattazione collettiva preveda come suscettibile di una sanzione solo conservativa. Rimane altresì la simmetria tra licenziamento disciplinare e licenziamento per ragione di impresa, sulla linea del “fatto materiale insussistente”, lungo la quale c’è il riallineamento delle due fattispecie di licenziamento, anche se il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo per un fatto assai lieve, tipizzato dalla contrattazione collettiva con previsione specifica, si collochi al di qua di quella linea e ricada anch’esso nella tutela reintegratoria attenuata. E tale interpretazione si impone ai fini dell’adeguamento al parametro costituzionale evocato dal rimettente). (Precedenti: S. 128/2024 - mass. 46326; S. 194/2018 - mass. 40524).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 21, 24, 35, 36, 40, 41 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, sollevata, in riferimento all'art. 39 Cost., dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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