Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2022
Corte cost., sent. 7 giugno 2022, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2022
- Data di deposito
- 7 giugno 2022
- Data di decisione
- 27 aprile 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 5, decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018
- art. 3, comma 6, decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018
- legge n. 136 del 17 dicembre 2018
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 113, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 6, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 44940
La questione incidentale è prematura, e dunque inammissibile, se l'applicazione della norma denunciata è solo eventuale e successiva. ( Precedenti: S. 114/2021-mass. 43914; S. 139/2020-mass. 43510; S. 217/2019-mass. 40898; O. 210/2020-mass. 42932; O. 42/2020-mass. 4195 5) . (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per il carattere prematuro delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 Cost., nonché all'art. 113 TFUE e all'art. 6 CEDU - dell'art. 3, commi 5 e 6, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che condiziona alla richiesta di parte la revoca della sospensione del processo tributario disposta sulla base della presentazione, da parte del contribuente, della sola dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, senza prescrivere, a carico dell'agente della riscossione, un obbligo di formulare istanza di prosecuzione del giudizio. Il rimettente non potrebbe fare applicazione della norma derivante dall'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 23, 24, 53, 81, 97, primo comma, e 111 della Costituzione, nonché all'art. 113 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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