Corte costituzionale
Ordinanza n. 76/2022
Corte cost., ord. 24 marzo 2022, n. 76
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 76/2022
- Data di deposito
- 24 marzo 2022
- Data di decisione
- 8 marzo 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:76
Norme oggetto del giudizio
- art. 103, decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020
- legge n. 77 del 17 luglio 2020
Parametri
- art. 60, Costituzione
- art. 65, Costituzione
- art. 66, Costituzione
- art. 67, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 72, Costituzione
- art. 73, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 3, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 41, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 44691
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto, rispettivamente, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 Cost. e 41 CDFUE, e agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., 3 Prot. addiz. CEDU e 41 CDFUE - dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif., nella legge n. 77 del 2020, nonché dell'intero d.l. e della legge di conversione. Il rimettente non spiega in qual modo né l'art. 103 - che prevede un procedimento per l'emersione, in particolari settori, di rapporti di lavoro irregolari, anche con cittadini stranieri - né le altre disposizioni del citato decreto-legge, che concernono materie estranee all'immigrazione, interferiscano con la decisione dei giudizi a quibus . Né lo stesso precisa se la procedura di regolarizzazione sia stata promossa, riportandosi invece alla errata tesi secondo cui le ricorrenti non potessero beneficiarne. ( Precedenti: O. 280/2020 - mass. 43593, O. 210/2020 - mass. 42932; O. 92 del 2020 - mass. 43389 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevate, in riferimento agli artt. 70, 72, 73, 77 e 97 della Costituzione e all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dal Giudice di pace di Taranto con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del d.l. n. 34 del 2020 e della legge n. 77 del 2020, sollevate, in riferimento agli artt. 60, 65, 66, 67 e 136 Cost., all'art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all'art. 41 CDFUE, dal Giudice di pace di Taranto con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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