Art. 65
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
L'articolo disciplina due aspetti distinti. Il primo affida alla legge ordinaria il compito di stabilire chi non può candidarsi al Parlamento (ineleggibilità) e chi, pur eletto, non può mantenere contemporaneamente un'altra carica o funzione (incompatibilità). Il secondo aspetto è sancito direttamente dalla Costituzione: nessuna persona può essere al tempo stesso deputato e senatore. Chi risultasse eletto in entrambe le Camere sarebbe obbligato a scegliere a quale appartenere.
La norma vuole garantire che il mandato parlamentare sia esercitato in piena indipendenza, senza conflitti di interesse derivanti da altre cariche o funzioni. Il divieto assoluto di doppia appartenenza tutela la distinzione istituzionale tra le due Camere, assicurando che ciascuna abbia una composizione propria e autonoma.
L'ineleggibilità impedisce di candidarsi: chi si trova in quella condizione non può presentare validamente la propria candidatura. L'incompatibilità riguarda invece chi è già stato eletto: deve scegliere tra il mandato parlamentare e l'altra carica che detiene.
Non è possibile appartenere contemporaneamente a entrambe le Camere. L'eletto è tenuto a optare per una delle due, rinunciando all'altra. Le modalità di questa scelta sono disciplinate dalla legge ordinaria.
La Costituzione non lo vieta direttamente in questo articolo: rimette la questione alla legge ordinaria. Nel sistema italiano vigente, la carica di ministro è compatibile con il mandato parlamentare, a differenza di altri ordinamenti europei.
Dipende dalla categoria: la legge ordinaria stabilisce per quali funzionari o dipendenti pubblici sussiste una causa di ineleggibilità. Non tutte le categorie sono escluse; alcune devono dimettersi o osservare un periodo di attesa prima di candidarsi validamente.
Ciascuna Camera giudica i titoli di ammissione dei propri componenti e le cause di incompatibilità sopraggiunte. È una prerogativa interna delle assemblee parlamentari, esercitata secondo i rispettivi regolamenti e le norme di legge.