Art. 66
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Quando qualcuno viene eletto in Parlamento, è la Camera di appartenenza — non un tribunale ordinario — a stabilire se l'elezione è valida e se il parlamentare possiede i requisiti richiesti. Questa competenza si chiama 'verifica dei poteri'. Se dopo l'elezione emerge una nuova causa che renderebbe il parlamentare ineleggibile, o se ricopre un incarico incompatibile con il mandato, spetta ancora alla stessa Camera valutare la situazione e decidere le conseguenze. In pratica, la decisione è affidata a un'apposita commissione e poi all'Assemblea plenaria.
La norma tutela l'autonomia del Parlamento rispetto agli altri poteri dello Stato: nessun giudice esterno può sindacare la composizione delle Camere. Attribuendo a ciascuna Camera il giudizio sulla propria formazione, la Costituzione garantisce che l'organo rappresentativo per eccellenza si autogoverni, impedendo interferenze esterne sull'esercizio del mandato parlamentare.
Decide la Camera a cui appartiene l'eletto, non un tribunale ordinario o amministrativo. È la Camera stessa a valutare la regolarità dei titoli di ammissione e a pronunciarsi sulla validità dell'elezione contestata.
Sì, se sopravviene una causa di ineleggibilità — ad esempio perché assume un incarico che la legge vieta ai parlamentari — la Camera di appartenenza accerta la situazione e può dichiarare la decadenza dal mandato.
L'incompatibilità sopravvenuta è giudicata dalla Camera dei deputati. Il parlamentare di solito deve scegliere tra mantenere il seggio e rinunciare all'altro incarico; in caso di mancata scelta, la Camera delibera la decadenza.
In linea di principio no: la giurisdizione sulle elezioni parlamentari spetta esclusivamente alla Camera interessata. Questa riserva di competenza è espressione dell'autonomia costituzionale del Parlamento e sottrae la materia ai giudici ordinari.
La fase istruttoria è affidata a una commissione parlamentare permanente competente per le elezioni e i titoli di ammissione, che riferisce poi all'Assemblea plenaria, cui spetta la decisione finale.