Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 3
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 3
Ogni cinque anni i cittadini italiani eleggono sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica: questo periodo si chiama legislatura. Allo scadere del mandato il Parlamento cessa le proprie funzioni e devono tenersi nuove elezioni. La Costituzione vieta di prolungare artificialmente questo termine salvo un'unica eccezione: se l'Italia è in guerra, una legge apposita può posticipare le elezioni finché dura il conflitto. Fuori da questa ipotesi, nessuna maggioranza parlamentare può restare in carica oltre il quinquennio.
La norma presidia il principio della sovranità popolare periodicamente rinnovata: fissando un termine certo si impedisce che una maggioranza si perpetui al potere senza tornare davanti agli elettori. La deroga per la guerra risponde a una necessità pratica: in un conflitto bellico organizzare elezioni libere e sicure può essere impossibile o controproducente per la tenuta dello Stato.
La legislatura si chiude e devono essere indette le elezioni politiche per rinnovare entrambe le Camere. I parlamentari uscenti cessano il loro mandato e non possono esercitare le funzioni ordinarie fino all'insediamento della nuova assemblea.
Solo in caso di guerra e solo attraverso una legge apposita. In qualsiasi altra circostanza è costituzionalmente vietato: nessuna maggioranza, nemmeno quella più ampia, può deliberare la propria autoproroga.
No, non è automatico. Occorre che il Parlamento approvi una legge specifica che disponga la proroga. Solo dopo l'entrata in vigore di quella legge il termine quinquennale può essere sospeso.
Sì: le Camere possono essere sciolte anticipatamente, e in quel caso si vota prima del quinquennio. Questo articolo non disciplina lo scioglimento anticipato, che è regolato da altre disposizioni costituzionali.
Sì, la norma si applica identicamente a entrambe. Le due Camere hanno lo stesso termine di mandato e vengono di norma rinnovate insieme con un'unica tornata elettorale.