Corte costituzionale
Ordinanza n. 116/2022
Corte cost., ord. 9 maggio 2022, n. 116
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 116/2022
- Data di deposito
- 9 maggio 2022
- Data di decisione
- 7 aprile 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:116
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 14, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 44762
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 191 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente, non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità della prova acquisita in violazione di un divieto di legge si applichi anche alle "inutilizzabilità derivate", e riguardi quindi anche gli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, delle perquisizioni e ispezioni domiciliari e personali compiute dalla polizia giudiziaria: a) fuori dei casi previsti dalla legge; b) fuori della flagranza di reato, in forza di autorizzazione orale del pubblico ministero o di segnalazioni anonime o confidenziali, o comunque convalidate con atto non motivato. Questioni sostanzialmente analoghe - sollevate dal medesimo rimettente in riferimento agli stessi parametri (ad eccezione dell'art. 111 Cost., meramente rafforzativo tuttavia delle censure riferite agli artt. 3 e 24 Cost.) - sono già state dichiarate inammissibili e poi manifestamente inammissibili, in quanto il petitum , mirando a trasferire nella disciplina dell'inutilizzabilità un concetto di vizio derivato, che il sistema regola esclusivamente in relazione alle nullità, si risolve nella richiesta di una pronuncia fortemente "manipolativa", in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità legislativa e in relazione ad una disciplina di natura eccezionale. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 219/2019 - mass. 40895 ).
Massima n. 44763
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 103 del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede che il P.M. possa consentire l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale, senza necessità di una successiva documentazione formale delle concrete e specifiche ragioni per cui l'ha rilasciata. La sentenza n. 252 del 2020, accogliendo identiche questioni di costituzionalità proposte dal medesimo rimettente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 103 t.u. stupefacenti, nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate (con atto motivato), rimovendo così, in parte qua e con effetti ex tunc , la norma in contrasto con i parametri costituzionali evocati. ( Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42717; O. 206/2021 - mass. 44207; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 125/2020 - mass. 42579 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevate, in riferimento agli artt. 13, 14 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, dal Tribunale ordinario di Lecce, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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