Art. 191 — Prove illegittimamente acquisite

Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.

Testo aggiornato al 2026-06-23. Fonte: Normattiva — Presidenza del Consiglio dei Ministri, dati aperti con licenza CC BY 4.0. I testi della banca dati Normattiva non hanno carattere di ufficialità: l’unico testo ufficiale è quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.