Corte costituzionale
Sentenza n. 230/2021
Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 230
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 230/2021
- Data di deposito
- 2 dicembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:230
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
- art. 11, comma 4, decreto legislativo n. 235 del 31 dicembre 2012
Parametri
- art. 77, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 1, comma 63, legge n. 190 del 6 novembre 2012
- art. 24, Costituzione
- art. 3, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 48, comma 1, Costituzione
- art. 48, comma 2, Costituzione
- art. 51, comma 1, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 44403
La richiesta di autorimessione della questione è inammissibile quando l'obiettivo perseguito è quello di estendere il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale a profili eccepiti nel processo principale, ma espressamente esclusi dal giudice a quo , con la conseguenza che essa, ove fosse considerata ammissibile, finirebbe per configurarsi nella sostanza come l'improprio ricorso a un mezzo di impugnazione della decisione del rimettente. ( Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39596 ). La possibilità che la Corte sollevi in via incidentale una questione davanti a sé si dà solo allorché dubiti della legittimità costituzionale di una norma, diversa da quella impugnata, che sia chiamata necessariamente ad applicare nell'iter logico per arrivare alla decisione sulla questione che le è stata sottoposta, cosicché la questione si presenti pregiudiziale alla definizione di quella principale e strumentale rispetto alla decisione da emanare. ( Precedenti: S 203/2021 - mass. 44260; S. 24/2018 - mass. 39813; S. 122/1976 - mass. 8349; S. 195/1972 - mass. 6447; S. 68/1961 - mass. 1374 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la richiesta di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lett. a , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 190 del 2012. Precedente: S. 203/2021 - mass. 44260 ).
Massima n. 44404
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., e dal Tribunale di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 11, commi 1, lett. a) , e 4, del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede la sospensione di diritto, nella misura fissa di 18 mesi, dalle cariche elettive presso gli enti locali per coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per taluni delitti. L'automatica sospensione dalle cariche elettive in caso di condanna non definitiva per determinati reati - che non ha natura sanzionatoria, essendo priva dei tratti funzionali tipici della pena - non preclude la possibilità di far valere in giudizio il diritto di difesa entro i limiti del diritto sostanziale. Né si può negare al legislatore, nell'esercizio di una non irragionevole discrezionalità, la facoltà di effettuare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, identificando ipotesi circoscritte nelle quali sono apprezzati in via generale ed astratta l'esigenza cautelare su cui si basa la sospensione nonché l'ambito di applicazione della misura cautelare, in relazione ai soggetti e al nesso tra la citata condanna e le funzioni elettive svolte. ( Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 133/2019 - mass. 42494; S. 98/2019 - mass. 42561; S. 276/2016 - mass. 39482; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 25/2002 - mass. 26763; S. 206/1999 - mass. 24923; S. 420/1998 - mass. 24301; S. 178/1975 - mass. 7944; O. 141/1990 - mass. 15203 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, lettera a), e 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), sollevate dal Tribunale ordinario di Genova, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, e dal Tribunale ordinario di Catania, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, secondo comma, 48, primo e secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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