Corte costituzionale
Sentenza n. 234/2020
Corte cost., sent. 9 novembre 2020, n. 234
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 234/2020
- Data di deposito
- 9 novembre 2020
- Data di decisione
- 22 ottobre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- MORELLI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:234
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 260, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 261, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 262, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 263, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 264, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 265, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 266, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 267, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 268, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 42, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 23, Costituzione
Massime
Massima n. 43225
È dichiarato inammissibile l'intervento spiegato da G. B. nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018. L'interveniente non è parte del giudizio a quo e la sola circostanza che egli, quale titolare di pensione, abbia promosso un altro giudizio concernente le stesse disposizioni di legge censurata non è sufficiente a qualificarne l'interesse differenziandolo da quello di tutti gli altri pensionati incisi dalle medesime disposizioni. ( Precedente citato: ordinanza n. 202 del 2020 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015, n. 33 del 2015 ).
Massima n. 43226
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità - per incertezza del petitum , difetto di autonomia argomentativa delle ordinanze di rimessione rispetto ai ricorsi, nonché mancato esperimento del tentativo di interpretazione adeguatrice - nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018. Tutte le ordinanze di rimessione contengono un'autonoma esposizione degli argomenti di rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni e tutte chiaramente individuano l'oggetto della denunciata illegittimità costituzionale. Peraltro, a fronte dell'univoco tenore letterale delle norme censurate, non è dato intendere quale interpretazione adeguatrice i rimettenti avrebbero potuto e dovuto esperire; anche considerato che la stessa Avvocatura dello Stato, nel sollevare l'eccezione, manca di ipotizzarne alcuna.
Massima n. 43227
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità - per omessa specifica censura della norma rilevante ai fini della questione prospettata - nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 261 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018. Il giudice a quo - pur non avendo specificamente censurato il comma 263 dello stesso articolo, che prevede l'esenzione dal prelievo delle pensioni liquidate con il sistema contributivo - in motivazione si riferisce ai «commi 261 e segg.» e, soprattutto, illustra le ragioni per le quali sospetta di illegittimità costituzionale l'esenzione dal prelievo disposta con esclusivo riguardo al metodo liquidativo della pensione. Quindi, è da intendersi censurata anche tale esenzione, appunto perché limitata alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo, nell'evidente prospettiva di una sua necessaria estensione alle pensioni liquidate, in tutto o in parte, con il sistema retributivo.
Massima n. 43228
È dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Lazio, in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. L'ordinanza contiene solo un generico riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, peraltro come deduzione del ricorrente nel giudizio principale. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 136 del 2020, n. 26 del 2020, n. 160 del 2018, n. 35 del 2017; ordinanze n. 191 del 2018, n. 133 del 2011 e n. 84 del 2010 ).
Massima n. 43229
È dichiara inammissibile, per omessa indicazione dello specifico giudicato costituzionale asseritamente eluso, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Sardegna in riferimento all'art. 136 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Sull'assunto che la disposizione censurata non abbia osservato i criteri di legittimità del prelievo pensionistico stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale, l'ordinanza si limita a menzionare i «criteri da ultimo compiutamente delineati nella sentenza n. 173 del 2016», che tuttavia non reca alcuna declaratoria di illegittimità. La denuncia dell'inosservanza, da parte del legislatore, dei principi tratti dalla giurisprudenza costituzionale, è cosa diversa dall'elusione di uno specifico giudicato costituzionale. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'elusione di uno specifico giudicato costituzionale, rilevante ai sensi dell'art. 136 Cost., si verifica quando la norma riproduce un'altra dichiarata incostituzionale o ne persegue anche indirettamente il risultato. ( Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 57 del 2019, n. 101 del 2018, n. 250 del 2017, n. 231 del 2017, n. 5 del 2017, n. 73 del 2013, n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010 ).
Massima n. 43230
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 81 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Tali questioni censurano la durata quinquennale del suddetto prelievo di solidarietà, in quanto eccedente l'orizzonte triennale del bilancio di previsione, ma non forniscono alcuna spiegazione del richiamo all'art. 81 Cost., che invero nulla stabilisce a proposito di detta proiezione temporale.
Massima n. 43231
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, secondo cui, per il triennio 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100% soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli di importo superiore, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente, secondo una progressione inversa rispetto alla loro entità. La disposizione censurata non viola i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, poiché non ha l'effetto di paralizzare, o sospendere a tempo indeterminato, la rivalutazione dei trattamenti pensionistici - neanche di quelli di importo più elevato, cui è comunque assicurata una quota perequativa del 40% - risolvendosi viceversa in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. La misura, inoltre, è anche adeguatamente motivata in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica, in quanto il sacrificio perequativo imposto alle pensioni di elevato importo è stato disposto con una finalità di concorso agli oneri di finanziamento di un più agevole pensionamento anticipato (d.l. n. 4 del 2019, come convertito, c.d. "quota 100"), considerato funzionale al ricambio generazionale dei lavoratori attivi. Secondo la giurisprudenza costituzionale, nella prospettiva dell'art. 38, secondo comma, Cost., la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici, dei quali salvaguarda il valore reale al cospetto della pressione inflazionistica. Essa è altresì funzionale all'attuazione dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, sanciti dall'art. 36, primo comma, Cost.; ciò senza che possa tuttavia configurarsi un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all'art. 38 Cost. e quella di cui all'art. 36 Cost., tenuto conto che la prima è agganciata alla seconda non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Appartiene infatti alla discrezionalità del legislatore stabilire in concreto - nei limiti della ragionevolezza, secondo un criterio di eguaglianza sostanziale - le variazioni perequative dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento di valori che tenga conto anche delle esigenze di bilancio, poiché l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico incontrano pur sempre il limite delle risorse disponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016, n. 70 del 2015, n. 316 del 2010; ordinanza n. 96 del 2018 e n. 256 del 2001 ). Ogni misura di blocco o limitazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non può che essere scrutinata nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. (Precedente citato: sentenza n. 250 del 2017).
Massima n. 43232
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sezz. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il prelievo disposto dalla norma censurata non implica una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare, bensì è mantenuto all'interno del circuito previdenziale, mediante accantonamento in appositi fondi. Di conseguenza, il prelievo resta inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., e si sottrae al principio di universalità dell'imposizione tributaria, di cui all'art. 53 Cost., potendo trovare un'autonoma giustificazione nei principi solidaristici sanciti dall'art. 2 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2013 e n. 241 del 2012; ordinanza n. 22 del 2003 ).
Massima n. 43233
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. addiz. alla CEDU - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. La riduzione in parola non si pone in contrasto con l'evocato parametro, poiché si limita ad incidere progressivamente sulla parte eccedentaria di scaglioni di elevato importo, anche in una prospettiva di riequilibrio nei confronti dei titolari di pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo. Inoltre, la soglia di 100.000 euro lordi annui, la quale determina l'attivazione del prelievo, gode della clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 267, non potendo mai essere perforata al ribasso dall'applicazione del contributo.
Massima n. 43234
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Toscana, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, che stabilisce una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni (dal 2019 al 2023), dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui. Il prelievo in parola non ha carattere retroattivo e, pertanto, non lede l'affidamento riposto dai pensionati sulla percezione di somme già di loro pertinenza né, conseguentemente, ha un contenuto sostanzialmente espropriativo. È infatti la stessa disposizione censurata a stabilire espressamente che esso operi soltanto per il futuro - a decorrere dalla sua entrata in vigore e per la durata di cinque anni - sicché la censura di retroattività, come quella di espropriazione, si risolve nella stessa denuncia, di natura "ancillare", di lesione del credito, già sollevata con riferimento all'art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU, e giudicata non fondata. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020, n. 212 del 2019 e n. 46 del 2014 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, con riferimento ai rapporti di durata, e alle modificazioni peggiorative che su di essi incidono secondo il meccanismo della cosiddetta retroattività impropria, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionale lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. ( Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2019, n. 16 del 2017, n. 203 del 2016 e n. 236 del 2009 ).
Massima n. 43238
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., l'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La disposizione censurata complessivamente dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti, sezz. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana, prevede una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni, (dal 2019 al 2023) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. Tale misura, diretta al perseguimento di obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta, nel complesso, costituzionalmente tollerabile, in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Tuttavia, la durata quinquennale del prelievo non solo è esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato, ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio. Ne consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 173 del 2016, n. 141 del 2016, n. 178 del 2015, n. 116 del 2013; ordinanze n. 17 del 2019 e n. 22 del 2003 ).
Massima n. 43242
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi dal 260 al 268, della legge n. 145 del 2018, la declaratoria di illegittimità costituzionale può essere circoscritta al solo comma 261, giacché le disposizioni dei commi successivi, che contengono la disciplina attuativa e di dettaglio di quella dichiarata costituzionalmente illegittima, seguono ipso facto la sorte applicativa della disposizione principale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni»;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevata, in riferimento all'art. 136 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all'art. 81 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 42 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dal Tribunale ordinario di Milano e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.
F.to:
Mario Rosario MORELLI, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2020ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale promosso con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli-Venezia Giulia, iscritta al reg. ord. n. 213 del 2019.Rilevato che, con atto depositato il 16 dicembre 2019, è intervenuto ad adiuvandum Giovanni Bennati, il quale ha anche depositato memoria, in data 28 settembre 2020, per sostenere l'ammissibilità del suo intervento.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 e n. 98 del 2019, n. 217, n. 180 e n. 77 del 2018, n. 70 e n. 33 del 2015);che Giovanni Bennati non è parte del giudizio a quo e la sola circostanza che egli, quale titolare di pensione, abbia promosso un altro giudizio concernente le stesse disposizioni di legge non è sufficiente a qualificarne l'interesse differenziandolo da quello di tutti gli altri pensionati incisi dalle medesime disposizioni;che, in base a tali argomenti, questa Corte, con ordinanza n. 202 del 2020, ha dichiarato inammissibili gli interventi adesivi spiegati da altri pensionati in un ulteriore e analogo giudizio incidentale (reg. ord. n. 46 del 2020);che, pertanto, l'intervento spiegato da Giovanni Bennati deve essere dichiarato inammissibile.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento spiegato da Giovanni Bennati nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al reg. ord. n. 213 del 2019.F.to: Mario Rosario Morelli, Presidente
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