Corte costituzionale

Sentenza n. 83/2019

Corte cost., sent. 11 aprile 2019, n. 83

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
83/2019
Data di deposito
11 aprile 2019
Data di decisione
20 febbraio 2019
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
LATTANZI
ECLI
ECLI:IT:COST:2019:83

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 70, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 679, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 682, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 683, legge n. 205 del 27 dicembre 2017

Parametri

Massime

Massima n. 42071

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017, che provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall'art. 139, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 112 del 1998. La previsione impugnata, nella complessa fase di transizione innescata con il riordino delle Province, ha operato analogamente alla legislazione precedente, la quale, dando seguito ai principi in materia di effettività delle garanzie dei diritti delle persone con disabilità, ha sempre assicurato il finanziamento delle funzioni suddette. Pertanto, può ritenersi non irragionevole, né affetta da aleatorietà e incertezza, la scelta del legislatore di disporre il finanziamento di anno in anno, senza peraltro mai farlo mancare e procedendo contestualmente all'istruttoria strumentale alla determinazione delle risorse necessarie a regime. La disposizione impugnata, in linea con le leggi di bilancio dei due anni precedenti, rinnova il finanziamento per l'anno di riferimento, senza alcuna discontinuità e senza pregiudicare l'effettiva erogazione dei servizi che attengono al nucleo essenziale dei diritti delle persone con disabilità; erogazione che deve essere sempre comunque assicurata e finanziata e non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell'an e nel quantum la misura della contribuzione». ( Precedente citato: sentenza n. 275 del 2016 ). La giurisprudenza costituzionale ha circondato di adeguate garanzie l'effettività del diritto all'istruzione degli alunni con disabilità fisiche e sensoriali, anche attraverso adeguate dotazioni strumentali e finanziarie, muovendo dalla considerazione che sulla condizione giuridica della persona con disabilità confluisce un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale, che richiede la certezza delle disponibilità finanziarie necessaria a garantire i servizi che danno attuazione ai diritti costituzionali, che richiedono di essere erogati senza soluzioni di continuità, in modo che sia assicurata l'effettività del diritto della persona con disabilità all'istruzione e all'integrazione scolastica. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2018, n. 258 del 2017, n. 192 del 2017, n. 110 del 2017, n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987 ). La frequenza scolastica, insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed al proficuo inserimento nella famiglia, è fattore fondamentale per il complessivo sviluppo della personalità, in quanto l'apprendimento e l'integrazione nella scuola sono, a loro volta, funzionali ad un più pieno inserimento dell'alunno con disabilità nella società e nel mondo del lavoro. Ovviamente, un tale obiettivo richiede forme di integrazione e di sostegno con impiego di docenti specializzati. ( Precedenti citati: sentenze n. 80 del 2010, n. 251 del 2008, n. 226 del 2000, n. 52 del 2000 e n. 215 del 1987 ). Alla realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali delle persone con disabilità partecipano, con lo Stato, gli enti locali minori e le Regioni, nel quadro dei principi posti dalla legge. Alle Regioni, in particolare, sono affidati sia interventi diretti, sia compiti di disciplina dei modi e livelli qualitativi di erogazione dei vari servizi da parte dei suddetti enti locali. ( Precedente citato: sentenza n. 406 del 1992 ).

Massima n. 42072

È dichiara inammissibile, per genericità del ricorso, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017, che provvede a rifinanziare, esclusivamente per il 2018, un contributo alle spese delle Regioni per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio previsti dall'art. 139, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 112 del 1998. Il ricorso non specifica né l'entità delle risorse in precedenza destinate alle Province e Città metropolitane per lo svolgimento dei compiti relativi all'assistenza per gli alunni con disabilità, né evidenzia la differenza fra quanto riassegnato e quanto trattenuto da parte dello Stato. In particolare, la ricorrente non soddisfa l'onere della prova su di essa incombente, giacché non enuncia le ragioni per cui lo stanziamento, pari a 75 milioni di euro, destinato a tutte le Regioni ordinarie, sarebbe insufficiente da parte sua per assicurare l'erogazione del servizio. Infine, il ricorso risulta carente anche perché le lamentate violazioni dell'autonomia finanziaria regionale non sono comprovate da una adeguata analisi complessiva del bilancio regionale. ( Precedente citato: sentenza n. 151 del 2016 ). Il riordino delle funzioni delle Province avviato con la legge n. 56 del 2014 deve essere accompagnato dal passaggio delle relative risorse umane e finanziarie; resta riservata alla legislazione statale la quantificazione delle risorse da trasferire, tenuto conto del costo delle funzioni stesse e delle complessive esigenze di bilancio. Tale riassegnazione, nell'ambito del processo di riorganizzazione, è priva di qualsiasi automatismo e comporta scelte in ordine alle modalità, all'entità e ai tempi, fermo restando che l'assistenza alle persone con disabilità costituisce un nucleo incomprimibile di un diritto fondamentale e deve essere integralmente finanziata. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 205 del 2016 e n. 84 del 2018 ). Per costante giurisprudenza costituzionale l'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa. Le risorse disponibili possono subire modifiche e, in particolare, riduzioni, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi, per cui grava sul ricorrente l'onere di provare l'irreparabile pregiudizio lamentato. Ciò posto possono essere considerate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in cui si lamenti la violazione dei principi contenuti nell'art. 119 Cost. a causa dell'inadeguatezza delle risorse a disposizione delle Regioni, senza puntuali riferimenti a dati più analitici relativi alle entrate e alle uscite. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 192 del 2017 n. 249 del 2015, n. 125 del 2015 e n. 23 del 2014 ). Le norme incidenti sull'assetto finanziario degli enti territoriali non possono essere valutate in modo "atomistico", ma solo nel contesto della manovra complessiva, che può comprendere norme aventi effetti di segno opposto sulla finanza delle Regioni e degli enti locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 205 del 2016, n. 82 del 2015, n. 26 del 2014, n. 27 del 2010, n. 155 del 2006 e n. 431 del 2004 ).

Massima n. 42073

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 Cost., dell'art. 1, commi 679, 682 e 683, della legge n. 205 del 2017, il primo che destina specifiche risorse annuali, nell'ambito del triennio 2016-2018, alla copertura degli oneri posti a carico del bilancio statale per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, il secondo che afferma che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 per il personale dipendente da amministrazioni, enti e istituzioni diversi dalle amministrazioni statali, sono a carico dei bilanci delle medesime, e il terzo che estende tale ultima previsione anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le norme impugnate, contrariante da come interpretate dalla ricorrente, non impongono alle Regioni di assicurare al loro personale e a quello sanitario il medesimo incremento retributivo disposto per i dipendenti delle amministrazioni statali, ma si limitano a ribadire che per il personale regionale e sanitario valgono i principi contenuti nel d.lgs. n. 165 del 2001, tra cui quello, che la determinazione del trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche è materia affidata alla contrattazione collettiva. Pertanto, una corretta lettura degli impugnati commi 682 e 683 porta a concludere che essi, limitandosi a ribadire i principi generali già stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001 - il quale, per i finanziamenti necessari a dare copertura alle spese per il personale regionale e sanitario, stabilisce che gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei bilanci delle Regioni, dei relativi enti dipendenti, e delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale - esauriscono in ciò la loro portata normativa. Nell'assetto regolatorio del pubblico impiego, il contratto collettivo si atteggia come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali e accessorie. ( Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle questioni di legittimità costituzionale vertenti sulle altre disposizioni impugnate con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 promosse, in riferimento agli artt. 38, terzo e quarto comma, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119, quarto comma, Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 679, 682 e 683, della legge n. 205 del 2017, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 81, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 primo comma, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 aprile 2019.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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