Corte costituzionale
Ordinanza n. 209/2019
Corte cost., ord. 26 luglio 2019, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 209/2019
- Data di deposito
- 26 luglio 2019
- Data di decisione
- 2 luglio 2019
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2019:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, 02, decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018
- art. 13, 03, decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018
- art. 13, 04, decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018
- legge n. 108 del 21 settembre 2018
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 77, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 2, Costituzione
- art. 114, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 119, comma 6, Costituzione
- art. 120, comma 2, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 5, comma 2, legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012
- art. 9, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 10, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 40685
È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04, del d.l. n. 91 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 108 del 2018, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 5, 77, 81, 97, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 136 Cost. e all'art. 5, comma 2, della legge cost. n. 1 del 2012, nonché in relazione agli artt. 9 e 10 della legge n. 243 del 2012. [Nella specie, la rinuncia fa seguito ad accordo in Conferenza unificata, successivamente recepito dalla legge di bilancio 2019]. La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 65 del 2017, n. 49 del 2017, n. 264 del 2016, n. 171 del 2016, n. 62 del 2016 e n. 6 del 2016 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2019.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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