Corte costituzionale
Sentenza n. 248/2018
Corte cost., sent. 27 dicembre 2018, n. 248
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 248/2018
- Data di deposito
- 27 dicembre 2018
- Data di decisione
- 23 ottobre 2018
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giancarlo Coraggio
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:248
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 4, ter, decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001
- art. 36, comma 5, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 36, comma 5, ter, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
- art. 36, comma 5, quater, decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 4, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 35, comma 1, Costituzione
- art. 97, comma 3, Costituzione
- art. 101, comma 2, Costituzione
- art. 104, comma 1, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- clausola 5, punti nn. 1 e 2, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
- direttiva CE n. 70 del 28 giugno 1999
- art. 4, par. 3, trattato unione europea
- clausola 4, punto n. 1, Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999
Massime
Massima n. 40617
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica - CGIL, e dalla Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL. Tali soggetti sono estranei al giudizio principale e non titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del medesimo, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti.
Massima n. 40618
Sono inammissibili le deduzioni delle parti del giudizio a quo, costituitesi nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e l'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto tendono ad ampliare il thema decidendum definito dall'ordinanza di rimessione. Per costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, oltre i limiti dell'ordinanza di rimessione; e ciò sia che siano stati eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il thema decidendum, una volta che le parti si siano costituite nel giudizio incidentale di costituzionalità. ( Precedente citato: sentenza n. 276 del 2016 ).
Massima n. 40619
È ritenuta inammissibile, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Foggia in riferimento all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento, dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001. La censura, a parte la considerazione che si omette la necessaria indicazione delle disposizioni relative, è del tutto priva di motivazione rispetto a entrambi i casi indicati come tertia comparationis, e manca del tutto il confronto con le altre categorie richiamate. ( Precedente citato: sentenza n. 18 del 2015 ).
Massima n. 40620
Sono ritenute inammissibili, per la genericità e la mancanza di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione sul punto, le censure di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevate dal Tribunale di Foggia per violazione degli artt. 4, 24, 35, primo comma, 97, quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e all'art. 4, paragrafo 3, del TUE.
Massima n. 40621
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001, sollevata dal Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all'117, primo comma, Cost., in relazione alle clausole 4, punto 1, e 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE, e all'art. 4, par. 3, del TUE. A differenza di quanto ritenuto dal rimettente, le norme censurate - che consentono l'utilizzazione dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale per più di trentasei mesi, senza conversione in contratti a tempo indeterminato - non sono prive di misure sanzionatorie adeguate. Nelle more del giudizio incidentale è infatti intervenuta la sentenza della CGUE 7 marzo 2018, in causa C-494/16, Santoro, che pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trapani ha ritenuto la compatibilità euronitaria delle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione, sez. unite civili, n. 5072 del 2016, che, ribadito il divieto di conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato, ha affermato che il dipendente pubblico, a seguito della reiterazione illegittima dei contratti a termine, ha diritto al risarcimento del danno previsto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), e dell'art. 36, commi 5, 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 4, 24, 35, primo comma, 97, quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 4, punto 1, e alla clausola 5, punti 1 e 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, e all'art. 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Foggia, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2018.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 23 ottobre 2018ORDINANZARilevato che nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Foggia in funzione di giudice del lavoro, sono intervenuti ad adiuvandum: Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL; Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL; Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL.Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale) i soggetti parti del giudizio a quo, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, il Presidente della Giunta regionale (ex plurimis, sentenze n. 180, n. 140 e n. 120 del 2018, quest'ultima con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016);che l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale (art. 4 delle Norme integrative) è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, citata sentenza n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, sentenze n. 275, n. 85 e n. 16 del 2017);che, pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 77 del 2018);che questa Corte ha più volte espresso tale orientamento anche in relazione alla richiesta di intervento da parte di soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria (ex plurimis, citate sentenze n. 140 e n. 77 del 2018, n. 120 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2018, nonché sentenza n. 187 del 2016 e allegata ordinanza letta all'udienza del 17 maggio 2016, n. 81 del 2018; ordinanza n. 227 del 2016);che, nel caso in esame, la Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, la Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL e l'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un mero indiretto, e più generale, interesse connesso agli scopi statutari della tutela degli interessi economici e professionali degli iscritti (in un caso analogo, sentenza n. 77 del 2018).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi spiegati dalla Confederazione Generale Italiana del lavoro - CGIL, dalla Federazione Lavoratori della Funzione Pubblica CGIL e dall'Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali - UIL FPL.F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente
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