Corte costituzionale
Sentenza n. 180/2018
Corte cost., sent. 27 luglio 2018, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/2018
- Data di deposito
- 27 luglio 2018
- Data di decisione
- 10 luglio 2018
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:180
Norme oggetto del giudizio
- art. 2-bis, legge n. 146 del 12 giugno 1990
Parametri
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 13, comma 1, Costituzione
- art. 13, comma 2, Costituzione
- art. 13, comma 3, Costituzione
- art. 13, comma 5, Costituzione
- art. 1, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 70, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 40199
È dichiarato ammissibile l'intervento dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), spiegato nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990. L'interveniente, pur estraneo al giudizio a quo, è portatore di un interesse specifico, perché suscettibile di restare direttamente inciso dall'esito del giudizio incidentale, in quanto un'eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale produrrebbe necessariamente un'immediata incidenza sulla sua posizione soggettiva, quale ente rappresentativo degli interessi della categoria degli avvocati penalisti. ( Precedenti citati: sentenze n. 345 del 2005 e n. 171 del 1996; ordinanze allegate alla sentenza n. 178 del 2015 e alla ordinanza n. 200 del 2015 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - quando l'intervento è spiegato da soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: ordinanze allegate alle sentenze n. 16 del 2017, n. 237 del 2013, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001 ).
Massima n. 40200
Nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, basata sull'assunto che il rimettente avrebbe dovuto sospendere l'intero giudizio, e non solo l'attività processuale che era prevista nelle udienze nelle quali era chiamato ad applicare la disposizione censurata. Fermo restando che la pendenza della questione di costituzionalità condiziona la decisione dell'intero giudizio, è sufficiente che il rimettente sospenda anche solo quel distinto momento processuale in cui la questione è rilevante, e che possa essere effettivamente isolato nella sequenza procedimentale del giudizio a quo. Il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato. Nondimeno, non può non darsi conto che la sentenza con cui la Corte di cassazione - in accoglimento del ricorso delle parti avverso l'ordinanza di rimessione, per non aver sospeso interamente il giudizio - ha ritenuto il rimettente privo di potestas decidendi dopo aver sollevato le questioni, non fa venire meno l'atto di promovimento del giudizio incidentale, che non è suscettibile di alcuna impugnazione, né può essere annullato da alcun giudice, spettando solo alla Corte costituzionale di verificarne la ritualità e l'idoneità ad attivare tale giudizio. ( Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2017, n. 242 del 2014, n. 162 del 2014 e n. 120 del 2013 ). L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 - interpretato in modo costituzionalmente adeguato, alla luce del principio della ragionevole durata del processo, che pervade ogni giudizio, e di quello di economia degli atti processuali, che ne deriva - non esclude che il rimettente possa limitare il provvedimento di sospensione del giudizio principale al singolo momento o segmento processuale in cui il giudizio si svolge, ove solo ad esso si applichi la disposizione censurata e la sospensione dell'attività processuale non richieda di arrestare l'intero processo, fermo restando il controllo da parte della Corte costituzionale dell'effettiva possibilità di circoscrivere la rilevanza della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 77 del 2018; ordinanza n. 130 del 1971, sul rango primario della legge n. 87 del 1953, suscettibile di sindacato di costituzionalità ). Se nell'ordinanza di rimessione manca del tutto la statuizione circa la sospensione del giudizio a quo, viene meno tout court la pregiudizialità della questione di costituzionalità che, pertanto, è inammissibile. ( Precedenti citati: ordinanze n. 5 del 2012 e n. 285 del 1994 ).
Massima n. 40201
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, perché esse riguarderebbero la disciplina contenuta nell'art. 4, primo comma, lett. b), del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, disposizione che, in ragione della sua natura di norma subprimaria, non è suscettibile di sindacato di costituzionalità. Come risulta dal tenore testuale e dal contenuto sostanziale delle ordinanze di rimessione, il rimettente ha censurato la norma primaria, in quanto non avrebbe dovuto consentire ciò che poi la norma subprimaria ha regolamentato. ( Precedenti citati: ordinanza n. 116 del 2008 ).
Massima n. 40202
Nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni, perché il petitum del rimettente sarebbe non ben definito e comunque non a rime obbligate. Dal tenore complessivo della motivazione delle ordinanze di rimessione emerge con sufficiente chiarezza il verso delle sollevate questioni, che mirano a eliminare l'interferenza del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati. La indeterminatezza o ambiguità del petitum comportano l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 32 del 2016; ordinanze n. 227 del 2016, n. 177 del 2016 e n. 269 del 2015 ).
Massima n. 40203
La libertà personale, diritto fondamentale espressamente definito inviolabile, è presidiata da un'ampia riserva di legge che riguarda innanzi tutto i casi ed i modi in cui è ammessa la detenzione con atto motivato dell'autorità giudiziaria, o con provvedimento provvisorio dell'autorità di pubblica sicurezza, e concerne poi, in particolare, i limiti massimi della custodia cautelare (art. 13, commi primo, secondo, terzo e quinto, Cost.). La sua tutela è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali. I limiti che incontra la durata della custodia cautelare discendono direttamente dalla natura servente che la Costituzione assegna alla carcerazione preventiva rispetto al perseguimento, da un lato, delle finalità del processo e, dall'altro, alle esigenze di tutela della collettività, tali da giustificare, nel bilanciamento tra interessi meritevoli di tutela, il temporaneo sacrificio della libertà personale di chi non è ancora stato giudicato colpevole in via definitiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2008 n. 299 del 2005 e n. 229 del 2005 ).
Massima n. 40204
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 13, comma quinto, Cost., l'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all'art. 4, comma 1, lett. b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato. La norma censurata dal Tribunale di Reggio Emilia - espressione della scelta discrezionale del legislatore di coinvolgere le associazioni di categoria mediante il richiamo del codice di autoregolamentazione che, qualificato idoneo dalla Commissione di garanzia, costituisce regola di diritto - comporta una violazione (non risolvibile in termini di disapplicazione della norma subprimaria, che si è mossa nell'ampio perimetro assegnatole da quella primaria) della riserva di legge assoluta posta dall'art. 13, quinto comma, Cost., in materia di durata massima della custodia cautelare, perché consente - nel senso che non preclude - a una norma subprimaria di andare ad incidere sulla disciplina legale dei limiti di restrizione della libertà personale. Restano fermi, per il passato, i provvedimenti di sospensione del termine di custodia cautelare, stante il rinvio dell'attività processuale su richiesta del difensore ovvero a causa della sua mancata presentazione o partecipazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2013, n. 204 del 2012, 344 del 1996, n. 311 del 1993 e n. 64 del 1970; ordinanza n. 484 del 1993 ). L'astensione dalle udienze degli avvocati e procuratori è manifestazione incisiva della dinamica associativa volta alla tutela di questa forma di lavoro autonomo, in relazione alla quale è identificabile, più che una mera facoltà di rilievo costituzionale, un vero e proprio diritto di libertà, purché bilanciato con altri valori costituzionali meritevoli di tutela, che hanno una forza prevalente. ( Precedente citato: sentenza n. 171 del 1996 ). Una norma primaria può autorizzare un'altra fonte, come tale sottordinata e quindi subprimaria, a dettare una determinata disciplina avente carattere generale ed astratto; fonte che può anche originare nell'ambito dell'autonomia privata, se mediata da un atto di ricezione, derivazione o validazione di natura pubblicistica.
Massima n. 40205
Accolta in parte qua - per violazione dell'art. 13, quinto comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge n. 146 del 1990, restano assorbite le altre censure, riferite agli artt. 1, 3, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara ammissibile l'intervento spiegato dall'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati - adottato in data 4 aprile 2007 dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura (OUA) e da altre associazioni categoriali (UCPI, ANF, AIGA, UNCC), valutato idoneo dalla Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 07/749 del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 2008 - nel regolare, all'art. 4, comma 1, lettera b), l'astensione degli avvocati nei procedimenti e nei processi in relazione ai quali l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, interferisca con la disciplina della libertà personale dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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