Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2018
Corte cost., sent. 23 maggio 2018, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2018
- Data di deposito
- 23 maggio 2018
- Data di decisione
- 7 marzo 2018
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- LATTANZI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2018:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 46, comma 6, decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014
- art. 1, comma 394, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 392, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 527, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- legge n. 89 del 23 giugno 2014
- art. 1, comma 528, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
- art. 1, comma 680, legge n. 208 del 28 dicembre 2015
- art. 1, comma 392, primo, secondo e terzo periodo, legge n. 232 del 11 dicembre 2016
Parametri
- art. 119, comma 3, Costituzione
- art. 119, comma 5, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 12, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 34, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- art. 36, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- legge n. 690 del 26 novembre 1981
- art. 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 28 marzo 1975
- art. 2, decreto legislativo n. 266 del 16 marzo 1992
- art. 81, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 9, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 48, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 49, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 63, comma 5, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 65, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 42, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 79, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 103, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 81, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
- art. 11, legge n. 243 del 24 dicembre 2012
- art. 8, n. 1), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10), statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 116, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 81, ultimo comma, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 1, Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 119, comma 4, Costituzione
- art. 14, statuto regione Sicilia
- art. 15, statuto regione Sicilia
- art. 17, statuto regione Sicilia
- art. 20, statuto regione Sicilia
- art. 36, statuto regione Sicilia
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 2, comma 1, lett. b), decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 26 luglio 1965
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 251 del 11 dicembre 2016
- art. 119, ultimo comma, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 5, comma 1, legge n. 42 del 5 maggio 2009
Massime
Massima n. 41269
La clausola di salvaguardia (nella specie prevista dal comma 638 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016) delle attribuzioni garantite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione non esclude l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa allorché detta clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome. ( Precedente citato: sentenza n. 40 del 2016 ).
Massima n. 41677
Possono trovare ingresso, nel giudizio in via principale, questioni promosse in via cautelativa ed ipotetica, sulla base di interpretazioni prospettate soltanto come possibili, purché non implausibili e comunque ragionevolmente desumibili dalle disposizioni impugnate. (Nel caso di specie sono dichiarate ammissibili le impugnative dichiaratamente proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano dei commi 392, prime tre periodi, e 394 della legge n. 232 del 2016, nonché, per il solo comma 394, anche da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta). ( Precedenti citati: sentenze n. 270 del 2017 e n. 212 del 2017 ).
Massima n. 41678
È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri costituito in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,», promossa dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla successiva abrogazione della impugnata porzione normativa, ad opera dell'art. 28 del d.l. n. 50 del 2017).
Massima n. 41679
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, - promossa dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 119 Cost. - dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, nella porzione normativa - poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito - che aveva previsto tra le modalità dell'acquisizione delle risorse da parte dello Stato in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 gennaio di ciascun anno, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate. La materia del contendere cessa quando la modifica appare satisfattiva dell'interesse manifestato dalla ricorrente e la norma ora abrogata non ha avuto mai applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 38 del 2018 e n. 5 del 2018 ).
Massima n. 41680
Lo ius superveniens , determinato dalla parziale abrogazione della disposizione impugnata, non fa venir meno l'interesse alla decisione del ricorso, ma determina una restrizione del thema decidendum . (Nel caso di specie permane l'interesse della Regione Siciliana a impugnare l'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, in quanto il ricorso non poggiava sulla sola modifica apportata a esso dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015 e consistente nell'aggiunta della porzione normativa poi soppressa dal d.l. n. 50 del 2017, come convertito).
Massima n. 41681
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, che, decorso inutilmente il termine previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni per la stipula degli accordi bilaterali con le Regioni, ridetermina, riducendolo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2017-2019. Il ricorso manca infatti di qualsiasi adeguata motivazione a sostegno delle censure. È altresì dichiarata inammissibile - per oscurità e apoditticità della censura - la medesima questione, legata all'asserita mancanza di attuazione dell'art. 5, comma 1, lett. g), della legge cost. n. 1 del 2012, e dell'art. 11 della legge n. 243 del 2012. Non si comprende infatti in che modo la disposizione impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia regionale, limitandosi inoltre la ricorrente ad affermare che la riduzione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario sarebbe, per ciò stesso, indicativa di una fase avversa del ciclo economico, tale da imporre l'attivazione dei meccanismi previsti dalle norme richiamate. I termini delle questioni di legittimità costituzionale debbono essere ben identificati, dovendo il ricorrente individuare le disposizioni impugnate, i parametri evocati e le ragioni delle violazioni prospettate. ( Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2017, n. 245 del 2017 e n. 231 del 2017 ).
Massima n. 41682
I principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche alle autonomie speciali, in quanto funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015 e n. 175 del 2014 ).
Massima n. 41683
I rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie speciali sono regolati dal principio dell'accordo, inteso come vincolo di metodo (e non già di risultato) e declinato nella forma della leale collaborazione. Lo Stato, dunque, può imporre contributi al risanamento della finanza pubblica a carico delle autonomie speciali, quantificando l'importo complessivo del concorso, e rimettendo alla stipula di accordi bilaterali con ciascuna autonomia, non solo la definizione dell'importo gravante su ciascuna di esse, ma, eventualmente, la stessa riallocazione delle risorse disponibili, anche a esercizio inoltrato. ( Precedenti citati: sentenze n. 19 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012 ). Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. ( Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015 e n. 341 del 2009 ).
Massima n. 41684
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e (in via cautelativa) dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) all'art. 81 Cost., agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, comma 1, lett. a), 3, comma 1, lett. f) ed l), 4, 12, 48-bis e 50 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, alla legge n. 690 del 1981, come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge n. 724 del 1994, al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, al d.lgs. n. 268 del 1992, nonché ai principi di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. e 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente al presupposto interpretativo comune alle ricorrenti, le disposizioni impugnate - nel ridefinire il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - non impongono alle autonomie speciali alcun concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario nazionale né la riduzione del finanziamento che esse assicurano autonomamente al proprio servizio sanitario regionale, ma si limitano a ribadire l'obbligo di assicurare i medesimi effetti finanziari a titolo di (ulteriore) contributo alla finanza pubblica, rinviando ad accordi bilaterali tra lo Stato e la singola autonomia, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, l'individuazione delle modalità e del settore di incidenza del concorso nonché la quantificazione della riduzione di spesa richiesta a ciascun ente, con il risultato di salvaguardare il metodo pattizio nella determinazione del quomodo e quantum del concorso (doveroso nell'an) delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Tale prospettiva è stata tenuta ferma pur in assenza della sottoscrizione degli accordi, atteso che il d.m. 5 giugno 2017 - adottato in base al comma 394 - non ha riguardato in alcun modo le autonomie speciali, ma si è limitato ad incidere ulteriormente sul livello di finanziamento del fabbisogno del SSN, a tutto discapito delle Regioni a statuto ordinario. Quanto alla brevità del termine (31 gennaio 2017) fissato per la stipula degli accordi, deve escludersi la sua irragionevolezza, atteso che gli accordi avrebbero dovuto essere conclusi in un "termine ragionevole" già a partire dall'intesa dell'11 febbraio 2016. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ). Il principio di leale collaborazione richiede un confronto autentico, orientato al superiore interesse pubblico di conciliare l'autonomia finanziaria delle Regioni con l'indefettibile vincolo, gravante anche sulle Regioni ad autonomia speciale, di concorrere alle manovre finanziarie. A tale principio non è rispondente il perdurante rifiuto opposto dalle autonomie speciali alla stipula degli accordi previsti dall'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, in quanto la garanzia del metodo dell'accordo bilaterale dello Stato con le singole autonomie differenziate non può creare il paradosso di esonerare queste ultime dall'obbligo di contribuire al processo di necessario risanamento dei conti pubblici, con l'ingiusto risultato di accollare agli altri enti del livello regionale, che non godono di pari guarentigie di ordine statutario, l'onere di assicurare l'effetto finanziario complessivo perseguito dal legislatore statale. Una simile conseguenza potrebbe essere scongiurata in futuro, se lo Stato, per il solo caso di stallo nelle trattative, determinasse in modo unilaterale, sia pur con il carattere della provvisorietà, il riparto pro quota tra le autonomie speciali del contributo loro imposto. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 19 del 2015 e n. 379 del 1992 ).
Massima n. 41685
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 dello statuto speciale, al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 42 della legge n. 42 del 2009. La censurata imposizione alla ricorrente di un contributo alla finanza pubblica non previsto nell'accordo da essa stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 non è illegittima, neppure in relazione al diverso trattamento riservato all'accordo concluso il 15 ottobre 2014 tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, privilegiato dalla "clausola di garanzia" contenuta nell'ultimo periodo del menzionato comma 392. Pur essendo stati entrambi recepiti nella legge n. 190 del 2014, i due accordi hanno infatti contenuti non analoghi, atteso che il secondo regola le relazioni finanziarie dello Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige fino al 2022 ed esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, mentre il primo contempla un orizzonte temporale limitato al 2017 e non subordina l'imposizione di ulteriori contributi al ricorrere di specifiche condizioni, ma, anzi, ne prevede espressamente l'introduzione con legge statale, fermo restando il vincolo del metodo pattizio per la determinazione del quomodo e del quantum del contributo, con la conseguenza che neppure dal principio di buona fede negoziale invocato in memoria dalla ricorrente può desumersi la necessità di esigenze sopravvenute per imporre nuovi contributi. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41686
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 (per intero e limitatamente al primo, secondo e terzo periodo) e 394, della legge n. 232 del 2016, proposte in via cautelativa dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento (complessivamente) agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, n. 1), 9, n. 10), 16, 69, da 79 a 81, 103, 104 e 107 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1795, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo delle ricorrenti, deve escludersi che le disposizioni impugnate impongano alle ricorrenti contributi alla finanza pubblica nazionale aggiuntivi e diversi rispetto a quelli previsti dall'accordo stipulato dallo Stato con le autonomie del Trentino-Alto Adige in data 15 ottobre 2014 (non a caso oggetto della "clausola di salvaguardia" contenuta nel quarto periodo del citato comma 392). Tale accordo è infatti l'unico (tra quelli conclusi nel medesimo periodo da tutte le autonome speciali) a godere di una particolare stabilità, in quanto, nel ridefinire complessivamente, fino al 2022, i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome, esclude la possibilità di modifiche peggiorative, salvo esigenze eccezionali di finanza pubblica e per importi predeterminati già nelle clausole del patto, così subordinando espressamente l'imposizione di ulteriori contributi a specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato perfino sotto il profilo dell'an.
Massima n. 41687
Sono dichiarate non fondate - per erroneità del presupposto interpretativo - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 5, 116, 117, terzo comma, e 119, Cost., agli artt. 7 e 8, della legge cost. n. 3 del 1948, e all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché all'art. 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU, che tutelano l'affidamento. L'imposizione alla Regione autonoma Sardegna di ulteriori contributi alla finanza pubblica non viola le clausole dell'accordo stipulato con lo Stato in data 21 luglio 2014, ascritto al coordinamento dinamico della finanza pubblica, concernente le singole misure finanziarie adottate per il governo di quest'ultima, come tali soggette a periodico adeguamento. Ciò esclude la possibilità di riconoscere, in generale, un affidamento tutelabile in ordine all'immutabilità delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, fermo il metodo pattizio per le autonomie speciali, anche perché l'accordo non esclude espressamente l'imposizione di ulteriori contributi al risanamento dei conti pubblici. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ). Muove dall'erroneo presupposto che le intese condizionino anche l'an dell'imposizione del contributo alle autonomie speciali la censura per cui l'indubbiato comma 394 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 avrebbe ridotto i «margini di negoziabilità», imponendo a carico delle Regioni ad autonomia differenziata l'obbligo di assicurare il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016. Alle intese bilaterali - salvi altri vincoli di matrice pattizia (che, allo stato, riguardano solo la posizione delle autonomie della Regione Trentino-Alto Adige) - è rimessa esclusivamente la definizione del quantum gravante su ciascuna autonomia speciale e delle modalità di contribuzione. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41688
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in riferimento all'art. 3 Cost., in relazione al diverso trattamento riservato dalle disposizioni censurate all'accordo concluso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, del 15 ottobre 2014, assumendo che lo stesso sia stato ingiustamente privilegiato dalla "clausola di garanzia" contenuta nell'ultimo periodo dell'impugnato art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016. La peculiarità dell'accordo concluso con le autonomie della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, consiste nella espressa subordinazione dell'imposizione di ulteriori contributi al risanamento della finanza pubblica al ricorrere di specifiche condizioni, idonee a limitare il potere unilaterale dello Stato (esigenze eccezionali di finanza pubblica e importi predeterminati già nelle clausole del patto), la quale non si riscontra nel contenuto degli accordi stipulati dalle due Regioni autonome ricorrenti. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41689
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse dalle Regioni autonome Siciliana e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e, relativamente alla seconda, agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale, nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in relazione all'art. 119 Cost. La disposizione impugnata, che estende al 2020 l'orizzonte temporale di operatività del contributo introdotto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, non viola il canone della transitorietà, cui è subordinata l'operatività di misure di contenimento della spesa pubblica, in quanto estende il contributo, originariamente previsto per il triennio 2017-2019, per una sola annualità, e per la prima volta. Il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ).
Massima n. 41690
Nel giudizio di legittimità costituzionale - promosso, complessivamente, dalle Regioni autonome Vale d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Siciliana e Sardegna, dalle Regioni Lombardia e Veneto, e dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, dell'art. 1, commi 392, 394, 527 e 528 - della legge n. 232 del 2016, sono considerate ammissibili le censure proposte in riferimento a parametri estranei al Titolo V della Parte II della Costituzione sul riparto di attribuzioni in quest'ultimo previsto. Tutte le ricorrenti hanno sufficientemente motivato sulla ridondanza delle asserite violazioni di tali parametri.
Massima n. 41691
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, e 97, primo comma, 119, primo, secondo, terzo, quinto e ultimo comma, Cost., e agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 dello statuto e all'art. 2 delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.,- dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, che ha esteso al 2020 l'orizzonte temporale di operatività del contributo introdotto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015. Il metodo pattizio che si lamenta violato è salvaguardato dall'art. 1, comma 680, terzo periodo, della legge n. 208. Inoltre, la ricorrente - sulla quale incombeva il relativo onere - non ha fornito nessuna prova in ordine all'impossibilità, asseritamente conseguente all'imposizione del contributo contestato, di svolgere le proprie funzioni, senza lasciare comprendere come l'imposizione di un contributo in favore dello Stato mediante generico riferimento ai risparmi di spesa, da concordarsi annualmente entro il 31 gennaio, impedirebbe di assicurare la copertura finanziaria. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017 ).
Massima n. 41692
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost. dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, che estende al 2020 il contributo alla finanza pubblica già previsto dall'art. 1, comma 680, della legge n. 208 del 2015, includendo, tra le modalità dell'intervento sostitutivo statale, la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate. La disposizione impugnata estende a una sola annualità un contributo originariamente fissato per il triennio 2017-2019, cosicché essa non viola il canone di transitorietà cui è subordinata l'operatività di misure di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, la disciplina dell'intervento sostitutivo statale, per il caso di mancato accordo tra le Regioni in sede di autocoordinamento, è già stato considerato compatibile dalla giurisprudenza costituzionale, che ha soltanto sancito l'incostituzionalità di meccanismi che commisurano le riduzioni di spesa all'ammontare delle spese sostenute dalle Regioni per i consumi intermedi, in quanto i medesimi determinerebbero un effetto perequativo implicito che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 119 Cost.; tale effetto è tuttavia escluso da disposizioni analoghe a quella impugnata, le quali non comportano, neppure indirettamente, una riduzione degli squilibri tra le Regioni, mirando piuttosto a coinvolgere tutti gli enti nell'opera di risanamento, secondo criteri di progressività dello sforzo, proporzionati alla dimensione del PIL e della popolazione, senza alcun effetto di livellamento. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 141 del 2016 e n. 79 del 2014 ). Il costante ricorso alla tecnica normativa dell'estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre, mediante aggiunta di un'ulteriore annualità a quelle originariamente previste, finisce per porsi in contrasto con il canone della transitorietà, se indefinitamente ripetuto. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ).
Massima n. 41693
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., all'art. 5, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, che, decorso inutilmente il termine previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni per la stipula degli accordi bilaterali con le Regioni, ridetermina, riducendolo, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni 2017-2019. La disposizione impugnata riconosce, nella fase iniziale, un potere di determinazione autonoma, da parte delle Regioni, in ordine alla modulazione delle necessarie riduzioni nei diversi ambiti di spesa, cosicché esse hanno deciso, all'esito dell'autocoordinamento alla base dell'intesa del 2016, di concentrare il 90 per cento dei risparmi imposti dallo Stato nel settore sanitario, per cui manca sia il difetto di proporzionalità dei «tagli», sia il loro asserito carattere «meramente lineare». Né la mancanza di un esplicito riferimento ai costi ed ai fabbisogni standard regionali - tale da compromettere la copertura dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), per i quali comunque grava sulla Regione l'onere di dimostrare l'impossibilità di garantirli, in conseguenza della riduzione delle risorse messe a disposizione - impedisce l'impiego anche di tali criteri per la distribuzione della riduzione di spesa, in quanto lo ius superveniens costituito dal d.l. n. 50 del 2017, conv. con modif., nella legge n. 96 del 2017, ha reso prioritaria la loro considerazione. La determinazione unilaterale prevista dalla norma impugnata è imposta inoltre dalla necessità di redigere il bilancio pluriennale statale per l'arco temporale dal 2017 al 2019; infine essa appare funzionale alla salvaguardia della possibilità, per le Regioni, di programmare per tempo l'erogazione dei servizi in condizioni di efficienza e di appropriatezza. ( Precedente citato: sentenza n. 141 del 2016 ). Poiché, sul lungo periodo, la continua imposizione di contributi alla finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, inevitabilmente incidenti sul livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, potrebbe comportare in futuro il rischio dell'impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA fissati dallo Stato, su quest'ultimo incombe perciò l'onere di evitare tale rischio, eventualmente mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi da quelli afferenti la spesa regionale, per rispettare gli obblighi, contratti anche a livello europeo, di garantire l'equilibrio finanziario dell'intero settore pubblico allargato. Pur dovendosi riconoscere l'inevitabile incidenza sull'autonomia finanziaria delle Regioni dell'obbligo ad esse imposto di concorrere alla finanza pubblica, è necessario, ma anche sufficiente, contemperare le ragioni dell'esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie, garantendo il loro pieno coinvolgimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012 ). Se è ben vero che, in base all'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato tramite intesa, questo principio legislativo non vincola in modo assoluto e inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere. D'altra parte, la determinazione del concorso statale al fabbisogno sanitario nazionale standard lascia ampio spazio, a valle, alle singole Regioni per disciplinare, programmare e organizzare i servizi sanitari. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017 ). Se la garanzia di servizi effettivi, che corrispondono a diritti costituzionali, richiede certezza delle disponibilità finanziarie, nel quadro dei compositi rapporti tra gli enti coinvolti, anche la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie disponibili; tuttavia non deve mai essere compromessa la garanzia del suo nucleo essenziale, sicché le determinazioni sul fabbisogno sanitario complessivo non dovrebbero discostarsi in modo rilevante e repentino dai punti di equilibrio trovati in esito al ponderato confronto tra Stato e Regioni in ordine ai rispettivi rapporti finanziari. ( Precedente citato: sentenza n. 192 del 2017 ).
Massima n. 41694
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha esteso temporalmente l'ambito di operatività dei contributi alla finanza pubblica imposti alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, primo e terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito. La Regione ricorrente non ha dimostrato l'impossibilità di assicurare un adeguato soddisfacimento dei bisogni connessi alle prestazioni sociali, pur in assenza della determinazione statale dei livelli essenziali di assistenza socio-assistenziale (LIVEAS), eventualmente mediante la riallocazione delle risorse disponibili. ( Precedente citato: sentenza n. 154 del 2017).
Massima n. 41695
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. - dell'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, il quale ha prorogato per la seconda volta il contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, terzo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, per il quadriennio dal 2015 al 2018. Il canone di transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, non è leso in quanto la durata del contributo è stata aumentata di due anni rispetto a quella quadriennale originariamente programmata. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016 ).
Massima n. 41696
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., - l'art. 1, comma 527, della legge n. 232 del 2016, limitatamente alle parole "al primo e". La norma impugnata dalla Regione Veneto, prorogando per la terza volta, per l'anno 2020, l'ambito di operatività del contributo alla finanza pubblica imposto alle Regioni a statuto ordinario dall'art. 46, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, nella misura di 750 milioni di euro per il triennio 2015-2017, e già prorogato per due volte, in contrasto del canone della transitorietà delle misure di contenimento della spesa pubblica ha determinato il raddoppio della durata del sacrificio imposto, da tre a sei anni, in frontale contrasto con il principio di transitorietà. La tecnica normativa dell'aggiunta progressiva di ulteriori annualità a quelle inizialmente previste - di cui, con riferimento al contributo in esame, la Corte costituzionale aveva già formulato l'invito al legislatore a evitare il ricorso - sottrae al confronto parlamentare la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una manovra economica. ( Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2017 e n. 141 del 2016 ). Le norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla condizione, tra l'altro, che le singole misure di contenimento della spesa pubblica presentino il carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale della situazione economica del Paese, il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, evitando la sostanziale estensione dell'ambito temporale di precedenti manovre che potrebbe sottrarre al confronto parlamentare la valutazione degli effetti complessivi e sistemici di queste ultime in un periodo più lungo. ( Precedenti citati; sentenze n. 169 del 2017, n. 154 del 2017, n. 141 del 2016, n. 65 del 2016, n. 218 del 2015, n. 189 del 2015, n. 44 del 2014, n. 236 del 2013, n. 229 del 2013, n. 217 del 2012, n. 193 del 2012, n. 148 del 2012 e n. 182 del 2011 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), limitatamente alle parole «al primo e»;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento gli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e all'art. 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promossa, in riferimento all'art. 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392 e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 2, comma 1, lettera a), all'art. 3, comma 1, lettere f) e l), agli artt. 4, 12, 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), come integrata dagli artt. 34 e 36 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza, di cui agli artt. 5, 120 e 3 Cost., dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), all'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. ed al principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 81, 116, 117, terzo comma, 119 e 136 Cost., all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7, 8, 54 e 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, 394 e 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3 e 119 Cost., agli artt. 48, 49, 63, quinto comma, e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. e al principio pattizio in materia finanziaria, desumibile anche dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 392, primo, secondo e terzo periodo, e 394, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, 117, terzo comma, e 119 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 69, 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. n. 670 del 1972, al d.lgs. n. 268 del 1992, all'art. 9 della legge n. 243 del 2012, nonché ai principi di leale collaborazione, di cui all'art. 120 Cost. e all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e di ragionevolezza, di cui agli artt. 3 e 97 Cost., dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 81, ultimo comma, 97, primo comma, 117, terzo comma, 119, primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, Cost., agli artt. 14, 15, 17, 20, 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), all'art. 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonché al principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe;
10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento all'art. 119, terzo e quinto comma, Cost., dalla Regione Lombardia, con il ricorso indicato in epigrafe;
11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 392, della legge n. 232 del 2016, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., all'art. 5, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;
12) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 528, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui inserisce, nel secondo periodo dell'art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», dopo le parole «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» le parole «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,» promossa dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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