Corte costituzionale
Sentenza n. 251/2016
Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n. 251
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 251/2016
- Data di deposito
- 25 novembre 2016
- Data di decisione
- 9 novembre 2016
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- GROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2016:251
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, lett. a), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. b), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. c), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. e), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. i), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. l), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, lett. m), nn. da 1) a 7), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 16, comma 1, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 16, comma 4, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. b), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. c), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. d), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. g), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. h), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. l), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. m), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. n), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. o), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. p), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. s), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. t), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, lett. u), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. f), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. i), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. p), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 1, comma 1, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 23, comma 1, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 1, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 1, comma 1, lett. g), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 1, comma 2, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. b), n. 2), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. e), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. g), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. h), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. l), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. m), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. n), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. o), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. q), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 2, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 11, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 18, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 19, legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. a), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. c), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. d), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. e), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. f), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. l), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. m), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. o), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. q), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. r), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. s), legge n. 124 del 7 agosto 2015
- art. 17, comma 1, lett. t), legge n. 124 del 7 agosto 2015
Parametri
- art. 5, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 14, legge n. 400 del 23 agosto 1988
- art. 117, comma 2, lett. r), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
Massime
Massima n. 39233
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 18, lett. a ), b ), c ), e ), i ), l ) e m ), nn. da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - recanti specifici criteri di delega per il riordino della complessa disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di chiarezza e semplificazione normativa nonché di tutela e promozione della concorrenza - coinvolgono inevitabilmente profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali; ma coinvolgono anche profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate (che trova nel codice civile la sua radice) e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. In presenza di tale "concorrenza" di competenze statali e regionali, la necessaria applicazione del principio di leale collaborazione esige che ai principi e criteri direttivi il Governo dia attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni e enti locali nella Conferenza unificata, la quale è la sede più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, quando siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali. In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisprudenza costituzionale da un lato ha ricondotto le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; dall'altro ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, e quindi anche alle Regioni, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 326 del 2008, sulle competenze esclusive dello Stato; n. 229 del 2013, sulla competenza regionale residuale ).
Massima n. 39234
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 19, lett. b ), c ), d ), g ), h ), l ), m ), n ), o ), p ), s ), t ) e u ), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - riguardanti la delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale - contengono principi e criteri direttivi entro cui si intrecciano previsioni riconducibili alla competenza statale, in quanto strettamente finalizzate alla tutela della concorrenza; previsioni palesemente eccedenti tale finalità, inerenti alla gestione e organizzazione dei medesimi servizi, espressione della competenza legislativa regionale residuale; e previsioni incidenti in ambiti ancora diversi, come quelle inerenti alla disciplina dei rapporti di lavoro. Sebbene costituiscano espressione di interessi distinti, corrispondenti alle diverse competenze legislative dello Stato e delle Regioni, tali disposizioni sono tenute insieme da forti connessioni e risultano inscindibili l'una dall'altra, inserite come sono in un unico progetto di riordino. Nel dare attuazione ai principi e criteri direttivi da esse stabiliti, il Governo supera lo scrutinio di legittimità costituzionale se rispetta il principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all'intesa con Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Secondo la giurisprudenza costituzionale, rientra nella competenza legislativa statale esclusiva disciplinare il regime dei servizi pubblici locali di interesse economico generale per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e che siano volti, in via primaria, alla tutela e alla promozione della concorrenza, nel limite della proporzionalità e adeguatezza dell'intervento; rientra invece nella competenza legislativa regionale residuale (che si accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.) disciplinare tutti quei profili (ivi compreso il trasporto pubblico locale) che non siano strumentali a garantire la concorrenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, n. 325 del 2010, n. 443 del 2007 e n. 272 del 2004 ).
Massima n. 39235
Le pronunce di illegittimità costituzionale di alcune norme di delegazione legislativa contenute nella legge n. 124 del 2015 - adottate per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativa della delega - sono circoscritte alle disposizioni di delegazione e non si estendono a quelle delegate attuative. Tuttavia, nel caso di impugnazione di queste ultime, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare ai fini di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.
Massima n. 39221
È ammissibile il ricorso proposto dalla Regione Veneto avverso disposizioni della legge n. 124 del 2015 contenenti deleghe in vari settori per la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Il carattere puntuale delle disposizioni impugnate è sufficiente a dimostrare la loro attitudine a ledere le sfere di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, indicate dalla ricorrente. La legge di delegazione, in quanto atto avente forza di legge, non si sottrae, ai sensi dell'art. 134 Cost., al controllo di costituzionalità in via principale, di cui può divenire oggetto quando sia possibile riscontrare una lesione dell'autonomia regionale. In tali casi, l'attenzione deve cadere non tanto sulla natura dell'atto impugnato, di per sé inequivocabilmente capace di integrare l'ordinamento giuridico con norme primarie, quanto piuttosto sulla ricorrenza dell'interesse regionale ad impugnarlo. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2010, n. 205 del 2005, n. 50 del 2005, n. 359 del 1993 e n. 224 del 1990 ).
Massima n. 39222
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa dello Stato in ordine alle censure di irragionevolezza e contrasto con il principio di buon andamento amministrativo (artt. 3 e 97 Cost.), rivolte dalla Regione Veneto ai principi e criteri direttivi stabiliti, in tema di dirigenza pubblica e di dirigenza sanitaria, dall'art. 11, comma 1, lett. f ), i ) e p ), della legge n. 124 del 2015. Dette censure sono aggiuntive e strumentali rispetto a quella di invasione delle competenze legislative regionali residuali (in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale) e concorrenti (in materia di tutela della salute), risultando perciò assolto l'onere della ricorrente di individuare gli specifici ambiti di competenza regionale incisi dalle norme statali e di motivare la possibile ridondanza su essi della violazione dei parametri non competenziali. Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. ( Precedenti citati: sentenze n. 65 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 189 del 2015, n. 153 del 2015, n. 140 del 2015, n. 89 del 2015, n. 13 del 2015, n. 8 del 2013 e n. 199 del 2012 ).
Massima n. 39223
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserita genericità, proposta dalla difesa dello Stato in ordine alle censure rivolte dalla Regione Veneto all'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 124 del 2015. Le censure sono proposte chiaramente, in quanto assumono che la delega conferita al Governo (non solo per la semplificazione, ma anche) per la riorganizzazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle società partecipate e dei servizi pubblici di interesse economico generale, interferisca su ben identificate materie di competenza regionale (residuale e concorrente) e che il parere in Conferenza unificata, previsto per l'adozione dei relativi decreti legislativi, costituisca una forma di raccordo con le Regioni insufficiente e quindi lesiva del principio di leale collaborazione.
Massima n. 39224
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124 del 2015, impugnati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 81 e 119 Cost. - nella parte in cui stabiliscono che dall'attuazione della delega per la riforma dell'amministrazione digitale e dai relativi decreti legislativi non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale. La ricorrente non dà conto della relazione tecnica di neutralità finanziaria che, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 1, deve corredare i decreti legislativi, né spiega come possa essere imposto alle Regioni un nuovo e improprio onere di finanziamento della riforma, lesivo della loro autonomia finanziaria, malgrado la previsione dell'art. 23, comma 1, che esclude nuovi o maggiori oneri a carico, in generale, della finanza pubblica e quindi anche di quella regionale.
Massima n. 39225
La legge n. 124 del 2015 - che conferisce al Governo più deleghe per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, secondo un criterio di diversificazione delle misure da adottare nei singoli settori (cittadinanza digitale, dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, partecipazioni azionarie nelle pubbliche amministrazioni, servizi pubblici locali di interesse economico generale) - rientra nel novero degli interventi volti a disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta trama di relazioni ed emergono interessi distinti che ben possono ripartirsi diversamente lungo l'asse delle competenze normative di Stato e Regioni, corrispondenti alle diverse materie coinvolte. In tali casi, occorre valutare se una delle materie coinvolte si imponga sulle altre con carattere di prevalenza, al fine di individuare la titolarità della competenza. Qualora la valutazione di prevalenza risulti impossibile ed avalli la diversa ipotesi di "concorrenza di competenze" statali e regionali, si apre la strada all'applicazione del principio della leale collaborazione, in ossequio al quale il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, onde contemperare le ragioni dell'esercizio unitario delle competenze con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie. ( Precedenti citati: sentenza n. 278 del 2010; sentenze n. 65 del 2016, n. 88 del 2014 e n. 139 del 2012 ).
Massima n. 39226
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'evenienza di uno stretto intreccio fra materie e competenze dello Stato e delle Regioni, la leale collaborazione costituisce principio guida e l'intesa la soluzione che meglio incarna la collaborazione. Tale principio è tanto più apprezzabile nella "perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi" e diviene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di cui gli enti territoriali si fanno portatori. ( Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2016, n. 1 del 2016 e n. 278 del 2010 ). L'esigenza di coinvolgere adeguatamente le Regioni e gli enti locali nella forma dell'intesa è stata riconosciuta anche nella ipotesi della attrazione in sussidiarietà della funzione legislativa allo Stato, in vista dell'urgenza di soddisfare esigenze unitarie, economicamente rilevanti, oltre che connesse all'esercizio della funzione amministrativa. In tal caso, l'esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale - e giustificare la deroga al riparto di competenze contenuto nel Titolo V Cost. - solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016 e n. 303 del 2003 ). Il sistema delle conferenze rappresenta il principale strumento che consente alle Regioni di avere un ruolo nella determinazione del contenuto di taluni atti legislativi statali che incidono su materie di competenza regionale e una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione. L'intesa in sede di Conferenza unificata è stata più volte riconosciuta strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie, qualora non siano coinvolti interessi esclusivamente e individualmente imputabili al singolo ente autonomo. ( Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016, n. 88 del 2014, n. 297 del 2012, n. 163 del 2012, n. 401 del 2007 e n. 31 del 2006 ). Nel quadro evolutivo del sistema delle conferenze, le procedure di consultazione devono prevedere meccanismi per il superamento delle divergenze, basati sulla reiterazione delle trattative o su specifici strumenti di mediazione, senza prefigurare una drastica previsione, in caso di mancata intesa, della decisività della volontà di una sola delle parti (la quale ridurrebbe all'espressione di un parere il ruolo dell'altra). La reiterazione delle trattative, al fine di raggiungere un esito consensuale, non comporta in alcun modo che lo Stato abdichi al suo ruolo di decisore, nell'ipotesi in cui le strategie concertative abbiano esito negativo e non conducano a un accordo. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2016, n. 1 del 2016, n. 179 del 2012, n. 165 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005; in generale, con riferimento al "principio dell'accordo", sentenza n. 19 del 2015 ).
Massima n. 39227
Quantunque la Corte costituzionale abbia più volte affermato che il principio di leale collaborazione non si impone al procedimento legislativo, tuttavia, là dove il legislatore delegato si accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali, inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all'intesa. Quest'ultima si impone quale cardine della leale collaborazione anche quando l'attuazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi adottati dal Governo sulla base dell'art. 76 Cost., i quali - essendo, sottoposti a limiti temporali e qualitativi, e condizionati, per la loro validità, a tutte le indicazioni contenute non solo nella Costituzione, ma anche nella legge di delegazione - finiscono con l'essere attratti nelle procedure di leale collaborazione, in vista del pieno rispetto del riparto costituzionale delle competenze. Nel seguire le cadenze temporali entro cui esercita la delega, riferita a "oggetti distinti suscettibili di separata disciplina" (art. 14 della legge n. 400 del 1988), il Governo può fare ricorso a tutti gli strumenti che reputa, di volta in volta, idonei al raggiungimento dell'obiettivo finale, che consiste nel vagliare la coerenza dell'intero procedimento di attuazione della delega, senza sottrarlo alla collaborazione con le Regioni.
Massima n. 39228
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b ), c ) e g ), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, censurati dalla Regione Veneto - in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi in ordine all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale» (di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), previo parere della Conferenza unificata (di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997). Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto, pur intersecando sfere di attribuzione (residuale) regionale come il turismo e l'organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.), in quanto sono strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione; inoltre, assolvono all'esigenza primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell'accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. La piena competenza dello Stato (coerente con l'impegno, dallo stesso assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea) esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004 ).
Massima n. 39229
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 11, comma 1, lett. a ), b ), n. 2), c ), nn. 1) e 2), e ), f ), g ), h ), i ), l ), m ), n ), o ), p ) e q ), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - che (per apprezzabili esigenze di unitarietà) enunciano in modo dettagliato i principi e criteri direttivi della delega finalizzata alla riorganizzazione di tutta la dirigenza pubblica, inclusa quella regionale - incidono su ambiti riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di "ordinamento civile" (per la parte concernente il rapporto di lavoro privatizzato) e alla determinazione statale dei principi fondamentali in materia di tutela della salute (per la parte relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria), ma interferiscono anche profondamente con la competenza residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (entro cui si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento e la durata degli incarichi) nonché con la potestà residuale regionale in materia di formazione o con quella concorrente in materia di tutela della salute (per la parte relativa alla disciplina della dirigenza sanitaria). A fronte di tale palese concorso di competenze inestricabilmente connesse, nessuna delle quali si rivela prevalente, l'intervento del legislatore statale non è costituzionalmente illegittimo, se necessario a garantire l'esigenza di unitarietà sottesa alla riforma, ma deve muoversi nel rispetto del principio di leale collaborazione, garantendo nella fase attuativa della delega un reale coinvolgimento delle Regioni, per realizzare il quale non è sufficiente il prescritto parere in Conferenza unificata, essendo bensì l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (irragionevolmente prevista dal legislatore delegante solo per l'istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali) l'unica forma idonea ad assicurare - mediante lo svolgimento di genuine trattative prima dell'adozione dei decreti delegati - il raccordo tra le competenze esclusivamente statali e regionali coinvolte dalla riforma. ( Precedenti citati: sentenze n. 26 del 2016, n. 1 del 2016, n. 140 del 2015, n. 44 del 2014, n. 237 del 2009, n. 168 del 2008 e n. 50 del 2008, sulla leale collaborazione come principio guida nei rapporti tra lo Stato e il sistema delle autonomie ). Per la parte relativa al trattamento economico, al regime di responsabilità o comunque a profili attinenti al lavoro privatizzato, la disciplina della dirigenza pubblica (inclusa quella regionale) incide su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di "ordinamento civile". ( Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 61 del 2014 e n. 345 del 2004 ). Per gli aspetti concernenti i requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento nonché i criteri di conferimento, durata e revoca degli incarichi, la disciplina della dirigenza regionale è riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, in quanto inerisce ai profili pubblicistico-organizzativi del pubblico impiego, rispetto ai quali il legislatore statale interviene solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010 ). La disciplina della dirigenza sanitaria incide su ambiti riconducibili alla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e - quanto alla normativa di dettaglio - ricade nella competenza concorrente delle Regioni nella medesima materia ed in quella residuale regionale in materia di formazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006 ).
Massima n. 39230
Accolta - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lett. a), b), n. 2), c), nn. 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, restano assorbite le specifiche questioni promosse dalla Regione Veneto nei confronti dell'art. 11, comma 1, lettere f), i) e p), in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Massima n. 39231
Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 124 del 2015 - censurati dalla Regione Veneto in quanto conterrebbero una delega alla riorganizzazione dei settori del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, prescrivendo il mero parere in Conferenza unificata come forma di raccordo con le interferenti competenze regionali (di tipo residuale e concorrente) - devono essere esaminate congiuntamente a quelle, strettamente connesse, relative agli artt. 17, 18 e 19 della stessa legge n. 124, recanti i principi e criteri direttivi e i vincoli procedurali per l'adozione dei decreti legislativi relativi ai predetti settori.
Massima n. 39232
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. - l'art. 17, comma 1, lett. a ), b ), c ), d ), e ), f ), l ), m ), o ), q ), r ), s ) e t ), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto - recanti puntuali principi e criteri direttivi della delega per il riordino unitario della disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte le pubbliche amministrazioni - incidono in ambiti disparati, alcuni dei quali sono riconducibili alla competenza dello Stato in materia di ordinamento civile (come nel caso delle indicazioni concernenti il rapporto di lavoro, ormai privatizzato, dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, e il relativo regime di responsabilità) o alla determinazione statale dei principi di coordinamento della finanza pubblica (come nel caso degli obiettivi di contenimento delle assunzioni), mentre altri mettono in gioco in misura rilevante, anche la competenza regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali (come nel caso della fissazione di precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al lavoro pubblico regionale). A fronte di tale "concorrenza" di competenze, nessuna delle quali prevale sulle altre, il vincolo di strumentalità, che, nella prospettiva unitaria sottesa alla riforma, esse rivelano, costituisce fondamento di validità dell'intervento del legislatore statale, ma impone a quest'ultimo il rispetto del principio di leale collaborazione nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, che è l'unica adeguata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle competenze delle Regioni, attraverso la loro partecipazione con il Governo alla definizione della disciplina attuativa della delega. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato, e il relativo regime di responsabilità sono soggetti alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenza n. 62 del 2013 ). Le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro pubblico regionale sono riconducibili alla competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q), e comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i decreti legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;
3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
4) l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n. 124 del 2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata;
5) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 81 e 119 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe;
6) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016.
F.to:
Paolo GROSSI, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze