Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2016

Corte cost., sent. 3 ottobre 2016, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2016
Data di deposito
3 ottobre 2016
Data di decisione
6 luglio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 13, decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 39068

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), sono inammissibili gli atti di intervento di duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego). Invero, i primi non sono parti del giudizio a quo e sono titolari di interessi inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale. Quanto all'intervento della Dirpubblica, il soggetto in questione, oltre a non essere parte del giudizio a quo , è titolare di un interesse collettivo differente rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati ricorrenti in detto giudizio. Sull'ammissibilità nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale di interventi di soggetti estranei al giudizio principale soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v. le citate sentenze nn. 76/2016 e 221/2015.

Massima n. 39069

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, commi primo e secondo, 113 e 117, primo comma Cost., dell'art. 5, comma 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, (convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135), che abroga, a distanza di anni, la disciplina relativa all'istituzione, attraverso la contrattazione collettiva di un'apposita area separata della vice dirigenza nella quale ricomprendere il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, con cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. Non sussiste violazione del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto all'esecuzione delle decisioni passate in giudicato, in quanto la sentenza n. 4266 del 2007 del TAR Lazio non aveva riconosciuto ai ricorrenti la qualifica di vice dirigenti, ma aveva soltanto affermato che essi avevano un interesse giuridicamente tutelato a che fosse adottato il pertinente atto di indirizzo all'Aran (cioè il provvedimento amministrativo che doveva precedere la fase della contrattazione collettiva alla quale l'art. 17-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 demandava l'istituzione della vice dirigenza), lasciando del tutto impregiudicata e nella piena disponibilità del legislatore, la questione dell'istituzione della vice dirigenza. La portata generale dell'intervento abrogativo costituisce un'ulteriore decisiva conferma di come la disposizione denunciata mirasse non a risolvere a favore dello Stato il suddetto giudizio di ottemperanza, ma a conseguire una riduzione di spesa delle amministrazioni pubbliche. Non sussiste neppure violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto la sopra menzionata sentenza del TAR non aveva attribuito ai ricorrenti un'aspettativa legittima ad ottenere la qualifica di vice dirigente ed il conseguente maggiore trattamento economico e quindi un "bene", protetto dall'evocata norma europea. La portata generale ed astratta della norma denunciata, ne esclude la natura di legge-provvedimento, inoltre, rendendo ultroneo il correlativo vaglio di costituzionalità concernente la verifica dell'osservanza di "limiti non solo specifici, qual è quello del rispetto della funzione giurisdizionale, in ordine alla decisione delle cause in corso, ma anche generali, e cioè del rispetto del principio di ragionevolezza e non arbitrarietà". Infine, la norma censurata, dettando la regola secondo cui la vice dirigenza non è più prevista nell'organizzazione del lavoro pubblico, ha operato sul piano delle fonti generali ed astratte, costruendo il modello cui la decisione del giudice deve riferirsi, senza quindi vulnerare le attribuzioni riservate alla funzione giurisdizionale.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - atti entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 5 luglio 2016ORDINANZAVisti gli atti del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 16 aprile 2014 (reg. ord. n. 154 del 2014);Rilevato che in tale giudizio hanno depositato atto di intervento duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» che affermano di essere «inquadrati da oltre cinque anni come funzionari» dei Ministeri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze «ed altri» e «quindi pubblici dipendenti di Area III (ex qualifica C2 e superiori) destinatari della normativa a suo tempo prevista dall'art. 17/bis del D.lgs. 165/2001» nonché la Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego);considerato che tali soggetti non sono parti del giudizio a quo;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, l'intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (tra le tante, da ultimo, sentenze n. 76 del 2016, n. 221 del 2015 e la relativa ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015);che i menzionati duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» sono titolari di interessi inerenti a rapporti analoghi ma distinti rispetto a quelli dedotti nel giudizio principale, ancorché astrattamente suscettibili - secondo la prospettazione dei detti soggetti - di essere regolati dalla norma oggetto di censura;che l'ammissione dell'intervento di terzi titolari di interessi inerenti a rapporti soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, sentenza n. 71 del 2015);che la Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), oltre a non essere parte nel giudizio a quo, è titolare di un interesse collettivo differente rispetto agli interessi dedotti nel giudizio principale, che concerne soltanto le posizioni soggettive individuali dei soggetti privati, ricorrenti in detto giudizio.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi dei menzionati duecentosettantatre «dipendenti dello Stato» e della Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego).F.to: Paolo Grossi, Presidente

Testo integrale

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