Corte costituzionale

Sentenza n. 173/2016

Corte cost., sent. 13 luglio 2016, n. 173

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
173/2016
Data di deposito
13 luglio 2016
Data di decisione
5 luglio 2016
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Mario Rosario Morelli
Presidente
GROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:2016:173

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 487, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 590, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 483, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
  • art. 1, comma 486, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 38972

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 136 Cost., dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), é inammissibile la costituzione tardiva delle parti del processo principale. Infatti, il termine per la costituzione nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio. Sulla perentorietà del termine per la costituzione nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, v., ex multis , le citate sentenze nn. 102/2016, 220/2014 e 128/2014.

Massima n. 38973

Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97, 117, primo comma, e 136 Cost., dell'art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), é inammissibile l'intervento tardivo e l'intervento adesivo di soggetti che non sono parti della controversia a quo . Infatti, il termine per l'intervento nei giudizi costituzionali deve essere ritenuto perentorio, mentre la circostanza che gli istanti siano parti in giudizi pensionistici dinanzi a sezioni giurisdizionali della Corte dei conti diverse da quella rimettente nei quali trovano applicazione le stesse norme denunciate e che tali processi siano stati sospesi in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento, essendo i rapporti sostanziali dedotti in causa comunque differenti da quelli oggetto del procedimento da cui è scaturito l'incidente di costituzionalità. Sulla perentorietà del termine per l'intervento nei giudizi costituzionali, v., ex multis , le citate sentenze nn. 102/2016, 220/2014 e 128/2014. Per il costante orientamento secondo cui possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, v., tra le altre, le citate sentenze nn. 70/2015 e 216/2014. Nel senso che l'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo , v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 71/2015; ordinanza n. 32/2013.

Massima n. 38974

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost. Infatti, tale disposizione non viene in applicazione nei giudizi a quibus , posto che riguarda gli organi costituzionali, le Regioni e le Province autonome (con particolare riferimento ai vitalizi), e non comunque i pensionati a carico dello Stato.

Massima n. 38975

E' inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. Infatti, tale disposizione non viene in applicazione nei giudizi a quibus , posto che attiene al contributo di solidarietà sui redditi e non sulle pensioni e, inoltre, in nessun caso si afferma dal rimettente che i ricorrenti siano titolari di redditi oltre i trecentomila euro.

Massima n. 38976

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, primo comma, Cost., 6, 21, 25, 33 e 34 CEDU, dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale riconosce, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS. I menzionati parametri europei sono infatti evocati dal rimettente in assenza di qualsiasi motivazione in ordine alla (solo) asserita loro violazione. Sull'inammissibilità di questioni per carenza di motivazione in ordine ai parametri asseritamente violati, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 70/2015; ordinanza n. 158/2011.

Massima n. 38977

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost., dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale riconosce, per il triennio 2014-2016, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40 per cento, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte (per il solo anno 2014) il trattamento minimo INPS. Benché la limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici stabilita, per il biennio 2012-2013, dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 sia stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 70 del 2015, la disposizione impugnata si differenzia (non condividendone, quindi, le ragioni di incostituzionalità) da quella caducata che prevedeva un blocco integrale della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo. Il legislatore del 2013 ha, infatti, previsto una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'art. 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014, ispirandosi a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della limitazione della rivalutazione monetaria dei trattamenti pensionistici disposta, per il biennio 2012-2013, dall'art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011, v. la citata sentenza n. 70/2015.

Massima n. 38978

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., in quanto impone, per un triennio, un contributo di solidarietà ai titolari di trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori da quattordici a trenta e più volte il trattamento minimo INPS. Innanzitutto, la norma de qua non è elusiva del giudicato costituzionale rappresentato dalla sentenza n. 116 del 2013 che ha sanzionato, in ragione della sua accertata natura tributaria, il contributo perequativo incidente sulle pensioni erogate nel 2011 e 2012. Il contributo in contestazione, infatti, da un lato, colpisce, sulla base di differenti presupposti e finalità, pensioni di elevato importo a partire dal 2014 e, dunque, non disciplina le stesse fattispecie già regolate dal caducato art. 18, comma 22- bis , del d.l. n. 98 del 2011, né surrettiziamente proroga gli effetti di quella norma dopo la sua rimozione dall'ordinamento. Dall'altro, non riveste la natura tributaria attribuitagli dai rimettenti, non essendo acquisito allo Stato, né destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali - anziché versarlo all'Erario in qualità di sostituti di imposta - lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endo-previdenziali. Si è perciò in presenza di un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge ai sensi dell'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale. Il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate risponde altresì a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell'esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti. In linea di principio, una simile misura è consentita al legislatore ove non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale, il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio stretto di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà. A tal fine, è indispensabile che la legge assicuri il rispetto di alcune condizioni, atte a configurare l'intervento ablativo come sicuramente ragionevole, non imprevedibile e sostenibile. In particolare, il contributo di solidarietà, per superare il menzionato scrutinio stretto e palesarsi come misura effettivamente improntata a solidarietà, deve operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave di detto sistema; incidere sulle pensioni più elevate; presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; ed essere comunque utilizzato come misura una tantum . Le riferite condizioni appaiono, sia pur al limite, rispettate, nella specie, da un intervento legislativo contingente, straordinario e temporalmente circoscritto. Infatti, esso opera all'interno del sistema previdenziale come misura di solidarietà forte, mirata a puntellare il sistema pensionistico, e di sostegno ai più deboli, anche in un'ottica di mutualità intergenerazionale, e concorre a finanziare il sistema nel contesto di una sua grave crisi, indotta da fattori endogeni ed esogeni ed acuitasi negli ultimi anni. Il contributo riguarda poi le pensioni più elevate, il cui importo annuo si colloca tra 14 a 30 e più volte il trattamento minimo di quiescenza, incidendo in base ad aliquote crescenti (del 6, 12 e 18 per cento), secondo una misura che rispetta il criterio di proporzionalità, e, in ragione della sua temporaneità, non si palesa di per sé insostenibile, pur innegabilmente comportando un sacrificio per i titolari di siffatte pensioni. Inoltre, il tertium rappresentato dal successivo comma 487 e, per il suo tramite, dalla legge siciliana n. 21 del 2014 (più favorevole in ordine al quantum del prelievo) non é idoneo a radicare un giudizio di eguaglianza poiché concerne le misure di risparmio di spesa rimesse all'autonomia di organi costituzionali e di Regioni ad autonomia speciale rispetto a soggetti che non fanno parte del circuito della previdenza obbligatoria. Infine, l'evocato art. 81 Cost. non risulta conferente, disciplinando la disposizione censurata non già una nuova spesa o maggiori oneri, ma un'entrata; mentre la destinazione alle gestioni previdenziali del prelievo, e dunque per fini istituzionali delle stesse, non costituisce arbitraria attribuzione di discrezionalità amministrativa lesiva dell'art. 97 Cost. né indifferenziata destinazione di spesa. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 22- bis , del d.l. n. 98 del 2011, recante un contributo perequativo, di natura tributaria, incidente sulle pensioni erogate negli anni 2011 e 2012, v. la citata sentenza n. 116/2013. Sull'elusione del giudicato costituzionale, ravvisabile allorché la norma scrutinata disciplina le stesse fattispecie già regolate da precedente disposizione dichiarata illegittima ovvero proroga surrettiziamente gli effetti di quest'ultima dopo la sua rimozione dall'ordinamento, v. la citata sentenza n. 245/2012. In relazione alla misura introdotta dall'art. 37 della legge n. 488 del 1999, non strutturalmente dissimile da quella impugnata, v. le citate ordinanze nn. 160/2007 e 22/2003. Sulla natura di prestazione patrimoniale imposta per legge ai sensi dell'art. 23 Cost. di misure o contributi finalizzati a finanziare il sistema previdenziale, v. le seguenti citate decisioni: sentenza n. 178/2000; ordinanza n. 22/2003. Sulla necessaria ragionevolezza di interventi legislativi accettabilmente derogatori del principio di affidamento nella sicurezza giuridica, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 69/2014, 166/2012, 302/2010 e 446/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53, 36 e 38 della Costituzione, dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013, sollevate, in riferimento agli art. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per le Regioni Veneto, Campania, Calabria e Umbria, con le sei ordinanze in epigrafe indicate;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013, sollevata dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, 21, 25, 33 e 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le due ordinanze in epigrafe;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 590, della legge n. 147 del 2013, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO

Allegato:Ordinanza emessa all'udienza del 5 luglio 2016ORDINANZAVisti gli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale introdotti con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, depositata l'11 febbraio 2015 (r.o. n. 109 del 2015) e con ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, depositata il 22 aprile 2015 (r. o. n. 163 del 2015).Rilevato che nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 hanno depositato atto di intervento ad adiuvandum Furio Pasqualucci ed altri 32 pensionati (con un unico atto depositato il 12 giugno 2015) e Vincenzo Petrocelli (con atto depositato il 1° aprile 2016);che nel giudizio iscritto al r.o. n. 163 del 2015 si sono costituiti, con unico atto depositato il 30 maggio 2016, Sergio Matteini Chiari ed altri 15 ricorrenti nel giudizio a quo;che la costituzione delle parti nel giudizio iscritto al r.o. n. 163 del 2015 è avvenuta oltre il termine stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, in quanto effettuata dopo i 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 2 settembre 2015 (G.U. n. 35);che l'intervento di Vincenzo Petrocelli nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 è avvenuto oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 4, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacché effettuato dopo i 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio, avvenuta il 17 giugno 2015 (G.U. n. 24).Considerato che la costituzione delle parti nel giudizio iscritto al r.o. n. 163 del 2015 e l'intervento del Petrocelli nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 sono inammissibili in quanto, secondo il costante orientamento di questa Corte, il termine per la costituzione e per l'intervento nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale deve essere ritenuto perentorio (tra le molte, sentenze n. 102 del 2016, n. 220 e n. 128 del 2014);che gli altri intervenienti nel giudizio iscritto al r.o. n. 109 del 2015 non sono parti del giudizio a quo, bensì ricorrenti in giudizi pensionistici dinanzi a sezioni giurisdizionali della Corte dei conti diverse da quella rimettente;che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, sentenze n. 216 del 2014 e n. 70 del 2015), possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale ed i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura;che la circostanza che gli istanti siano parti in giudizi pensionistici nei quali trovano applicazione le stesse norme denunciate dalla Corte rimettente e che questi ultimi siano stati sospesi in attesa della definizione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale non è sufficiente a rendere ammissibile l'intervento, essendo i rapporti sostanziali dedotti in causa dagli istanti comunque differenti da quelli oggetto del procedimento da cui è scaturito il giudizio costituzionale di cui al r.o. n. 109 del 2015;che, peraltro, l'ammissibilità di interventi ad opera di terzi, titolari di interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da parte del giudice a quo (per tutte, sentenza n. 71 del 2015 e ordinanza n. 32 del 2013);che, pertanto, la costituzione e gli interventi spiegati nei giudizi di legittimità costituzionale sopra indicati devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALE1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di Sergio Matteini Chiari ed altri 15 nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al r.o. 163 del 2015;2) dichiara inammissibile l'intervento di Furio Pasqualucci ed altri 32, nonché di Vincenzo Petrocelli nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al r.o. 109 del 2015.F.to: Paolo Grossi, Presidente

Testo integrale

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